Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. R.G., per il tramite del suo difensore, impugna la decisione della Corte di Appello di Cagliari che, previa riqualificazione del fatto contestato nei termini di cui all’art. 337, confermando il giudizio di responsabilità reso dal Tribunale di Sassari in primo grado, lo ha condannato alla pena di giustizia per aver minacciato l’agente di polizia penitenziaria A. P., che al momento del fatto, svolgeva servizio di piantonamento del R., all’epoca sottoposto a custodia cautelare e nel frangente ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Sassari ove aveva subito un intervento cardiologico.
Per quanto accertato in giudizio, con valutazione doppiamente conforme in entrambi i gradi, il R., dopo essere stato ammonito senza esito alcuno dal P. perchè si calmasse e cessasse dalle insistenti richieste volte ad ottenere, dal personale infermieristico, dell’acqua dovendo comunque al P. A. stesso rivolgersi direttamente in considerazione del suo stato di detenzione, aveva ugualmente perseverato in quell’atteggiamento finendo per lanciare in aria la terapia contenuta in un bicchiere consegnatogli da una infermiera cui nuovamente aveva chiesto dell’acqua. In esito ad un nuovo intervento del P. A., il prevenuto si rivolgeva nei confronti dello stesso profferendo le seguenti parole: non mi interessa quello che lei pensa, faccia quello che le piace, tanto dopo le torture psicologiche che mi avete e che mi state facendo e dopo gli ordini che hanno imposto di applicarmi il carcere duro non voglio essere controllato da voi, sono un ricoverato e non un detenuto. Di tutta questa faccenda ne parliamo dopo, quando esco da qui ve la faccio vedere io chi sono. Cosa pensa che non ho le mie conoscenze nella magistratura".
2. La Corte distrettuale, fermo il quadro fattuale sopra rappresentato, ha ricondotto la specie all’ipotesi dell’art. 337 c.p. considerato che la minaccia è stata resa nel compimento del dovere d’ufficio del pubblico ufficiale e di poi confermato la valenza intimidatoria della frase profferita, ritenendola idonea ad opporsi all’atto dell’ufficio che il P. A. stava compiendo, ribadita la affermata sussistenza dell’elemento soggettivo in ragione del contesto circostanziale e del tenore della frase profferita ed infine negato l’applicabilità alla specie della esimente di cui all’art. 393 bis c.p., escludendo la natura arbitraria o sconveniente delle modalità con le quali l’agente di polizia penitenziaria stava esercitando i compiti di controllo e vigilanza connessi alla funzione.
3. Cinque i motivi sollevati con il ricorso che occupa.
3.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’art. 337. Si nega al fine che il contegno tenuto nell’occasione dal R. sia stato volto ad impedire l’esercizio della funzione di pertinenza del P. A., trattandosi esclusivamente di una lamentale motivata dal disagio in cui versava il ricorrente, priva, di qualsivoglia valenza intimidatoria. L’intenzione di rivolgersi alla Magistratura rassegnava esclusivamente l’intenzione del R. di voler successivamente rappresentate all’autorità giudiziaria la situazione patita mentre il riferimento ad asserite conoscenze all’interno della Magistratura non poteva costituire una seria minaccia per l’agente di polizia penitenziaria tale da incidere sul legittimo esercizio del dovere inerente il servizio di piantonamento.
3.2 Con il secondo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 393 bis c.p.p. nonchè omessa motivazione. La Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione le ragioni prodromiche al contegno contestato al R., legate alla rivendicata, in più occasioni, consegna di acqua funzionale anche ad assumere la terapia prescritta. Il grave stato di salute accresceva di poi la rilevanza in sè della richiesta inevasa rendendo arbitrario il comportamento omissivo posto a fondamento della reazione contestata con conseguente applicazione della scriminante invocata.
3.3 Con i motivi distinti dai numeri tre a cinque, la difesa, infine lamenta l’omessa motivazione in ordine a specifiche doglianze sollevate con l’appello segnatamente afferenti la genericità della valutazioni sottese alla dosimetria della pena (determinata in ragione di non meglio specificati precedenti penali), la mancata applicazione delle generiche e della sospensione condizionale.
4. Il ricorso è fondato è merita l’accoglimento per quanto di seguito precisato.
5. Va preliminarmente evidenziata l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la decisione di secondo grado. La condotta contestata, infatti, risale al 25 maggio 2004. Ne consegue che, considerando all’uopo il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi ai sensi dell’art. 157 c.p. per come modificato dalla L. n. 251 del 2005, il quale appare applicabile nel caso di specie perchè più favorevole e perchè la decisione di primo i grado è successiva alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, emerge che la prescrizione è maturata, nel caso a mano, in data 24 novembre 2011, dopo la decisione di secondo grado, assunta il 22 novembre 2011.
6. Premessa, dunque, la riscontrata causa di estinzione, ritiene la Corte che ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, l’annullamento non vada tuttavia motivato in ragione della intervenuta prescrizione emergendo piuttosto dagli atti l’evidente insussistenza del reato contestato in linea con la fondatezza del primo motivo di ricorso, ricondotto all’egida della violazione di legge.
7. In primo luogo deve ritenersi piuttosto dubbia la possibilità di affermare che la frase asseritamente minacciosa rivolta al pubblico ufficiale venne profferita dall’imputato in stretta correlazione con l’esercizio delle funzioni pubbliche da quest’ultimo espletate nell’occasione. La condotta ascritta all’egida della resistenza è stata infatti resa in risposta ad un rimprovero mosso al R. dall’agente di polizia penitenziaria sul piano meramente comportamentale, non immediatamente pertinente al servizio di piantonamento nell’occasione espletato, essendosi concretato, l’intervento del P. A., in un invito alla calma a fronte di alcuni atteggiamenti del degente detenuto irrispettosi nei confronti del personale infermieristico e degli altri degenti.
8. In ogni caso, poi, laddove si voglia comunque ritenere che l’azione (il richiamo motivato da ragioni comportamentali) del pubblico ufficiale era da ricondurre alla funzione esercitata, resta da dire che nel caso a mano la sussistenza del reato contestato va esclusa in radice per la manifesta assenza di una minaccia idonea a i termini univoci a turbare la libertà d’azione del pubblico ufficiale ostacolandone, anche se in modo precario o parziale, la realizzazione. E’ di tutta evidenza, infatti, che la frase in questione era priva di una idoneità a coartare psicologicamente l’agire del pubblico ufficiale per la genericità del relativo contenuto minaccioso (l’indeterminato ed altrettanto inverosimile, per la provenienza soggettiva dell’affermazione, appoggio in magistratura da far valere una volta non più detenuto); genericità viepiù svilita, sul piano della idoneità a coartare, dalla marcata irrazionalità delle premesse (il riferimento alle torture che il R. affermava di aver patito). E tanto basta nella specie per la constatata insussistenze di uno dei momenti oggettivi del reato contestato, così da pervenire, malgrado la accertata prescrizione, all’annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
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