Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Motivi della decisione
Preliminarmente iva dichiarata l’inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato l’avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c..
A sostegno del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 6 L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni’.
La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio.
In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e dell’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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