Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Genova L.G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile instaurato nel marzo 1998, definito in primo grado con sentenza nel marzo 2003, e proseguito in secondo grado dall’aprile 2004 al dicembre 2007. La Corte d’appello, ritenuta per il primo grado una durata ragionevole di quattro anni e per il secondo di tre, ha riconosciuto alla ricorrente, per la protrazione di due anni e sei mesi del giudizio presupposto, un’equa riparazione di Euro 2.500,00 (pari a Euro 1.000 per anno), oltre interessi e spese. Avverso tale decreto la L. ha proposto ricorso a questa Corte per cinque motivi, illustrati anche da memoria.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
3. Con i primi tre motivi la ricorrente censura la determinazione della durata ragionevole ed il calcolo della durata effettiva del procedimento presupposto. Con il primo, denunzia la violazione dell’art. 6.1 C.E.D.U. per avere la Corte di Genova computato la durata effettiva del procedimento fino al deposito della sentenza d’appello anzichè fino al suo passaggio in giudicato; con il secondo, deduce la violazione della medesima norma di diritto con riguardo alla determinazione della durata ragionevole del giudizio di primo grado in quattro anni e di quello di secondo grado in tre anni, che sarebbe in contrasto con il criterio standard adottato dalla Corte E.D.U. e da questa Corte; con il terzo motivo, denunzia il vizio di motivazione in ordine all’iter seguito dalla Corte per computare in nove anni e sei mesi la effettiva durata complessiva del procedimento presupposto; con gli ultimi due motivi, censura le statuizioni sulle spese, denunziando violazione dei minimi tariffari e difetto di motivazione. 4. Il primo motivo è privo di fondamento:
la Corte di merito ha rettamente considerato che il giudizio di appello viene ad essere definito (in tal modo esaurendosi il dovere della Amministrazione) con il deposito della sentenza che decide sul gravame, il cui passaggio in giudicato – per un verso – dipende esclusivamente, anche sotto il profilo temporale, dalla condotta delle parti, e per altro verso assume rilevanza ai soli fini della decorrenza del termine di decadenza posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4. Il secondo motivo è invece fondato. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte. E, se dal parametro tendenziale di tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado è consentito discostarsi in misura ragionevole, è tuttavia necessario dar conto delle motivazioni di tale scostamento. Laddove invece il decreto impugnato non da minimamente conto delle ragioni per le quali nella specie ha ritenuto ragionevole una durata complessiva di sette anni anzichè di cinque. Quanto al terzo motivo, pare sufficiente rilevare – attesa la genericità della critica, oltre che la sua contraddittorietà con quanto dedotto nel primo motivo – come il decreto impugnato abbia puntualmente evidenziato la data di inizio e quella di definizione del procedimento in appello, ed abbia implicitamente escluso dal calcolo della durata ascrivibile alla Amministrazione una parte del tempo (un anno) utilizzato dalla parte per proporre appello.
5. Il decreto è quindi cassato, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito provvedendo ad una nuova liquidazione dell’indennizzo considerando irragionevole la protrazione del giudizio per tre anni e sei mesi circa. Al riguardo deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1000 per ciascun anno di ritardo;
Quindi l’ equa riparazione deve liquidarsi in Euro 2.625, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La compensazione per metà delle spese di questo giudizio di legittimità, e la condanna del resistente al pagamento della residua quota – che si liquida come in dispositivo -, si giustificano considerando la modestia della modifica ottenuta dalla ricorrente sulla base dell’unico profilo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.625,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 900,00 – di cui Euro 450 per onorari e Euro 50 per spese – e della metà delle spese di questo giudizio di legittimità, compensata la residua quota, liquidate per l’intero in complessivi Euro 665,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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