MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 agosto 2011, n. 155

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 222 del 23-9-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23, recante «Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del
1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010,
relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che
con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i
criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della
classificazione ISTAT delle attivita’ economiche e tenuto conto del
numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore
aggiunto di ogni settore nonche’ dell’ammontare del diritto annuale
versato, ai sensi dell’articolo 18, ad ogni singola camera di
commercio dalle imprese di ogni settore;
Visti l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
d) «parametri» indica il numero delle imprese, l’indice di
occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale
versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di
commercio;
e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle
imprese, delle unita’ locali e delle sedi secondarie operanti nelle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o
annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative;
f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese,
nelle sedi secondarie e nelle unita’ locali, con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente;
g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori;
h) «valore aggiunto» indica l’incremento di valore che le imprese
dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori
produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori
valutato al costo dei fattori;
i) «diritto annuale versato» indica l’ammontare del diritto annuale
di competenza dell’anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per
ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita’ locali,
appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo
statuto camerale;
l) «ISIC» International Standard Industries Classification – indica
la classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello
delle Nazioni unite;
m) «NACE» Nomenclatura attivita’ Comunita’ europee – indica la
classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello di
Unione europea;
n) «ATECO» – indica la classificazione delle attivita’ economiche
stabilita dall’ISTAT per l’Italia.

Art. 2

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell’agricoltura, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all’articolo 10, comma
2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione
ufficiale delle attivita’ economiche definite a livello
internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO,
secondo il prospetto di cui all’allegato A, che forma parte
integrante del presente regolamento.
2. Il settore dell’artigianato e’ individuato sulla base delle
imprese come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui all’articolo 8 della legge.
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l’economia
provinciale, di cui all’articolo 10, comma 2, della legge, sono
individuati considerando i settori economici previsti dalla
classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del
presente articolo e puntualmente indicati nell’allegato A,
limitatamente alle attivita’ svolte da imprese, nonche’ gli altri
settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un
rilevante interesse nell’economia della circoscrizione provinciale,
tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5. In
ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal
comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio
camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia
compreso nell’ambito di quelli specifici individuati ai sensi del
presente comma.

Art. 3 Fonti 1. I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2, sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 8 della legge. 2. Il dato relativo all’indice di occupazione e’ determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall’Istituto nazionale di statistica. 3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale e’ determinato sulla base delle stime effettuate dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 4. Il dato del diritto annuale riscosso e’ determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno. 5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l’assistenza dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’ Istituto nazionale di statistica e l’Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 4

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni:
a) le imprese artigiane e le societa’ cooperative dei settori
dell’agricoltura, industria e commercio nonche’ degli altri settori
diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) sono considerate
esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore
artigiano e della rappresentanza autonoma delle societa’ in forma
cooperativa;
b) le imprese artigiane e le societa’ cooperative dei settori delle
assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni,
turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione
dei parametri dei rispettivi settori;
c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici
settori di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
le imprese artigiane e le societa’ cooperative appartenenti a tali
settori vengono scorporate dall’artigianato e dalla cooperazione e
utilizzate per la partecipazione all’assegnazione del seggio del
settore di rilevanza particolare.
2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l’ammontare del
diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come
base rispettivamente il numero complessivo delle imprese, il valore
aggiunto complessivo prodotto e l’ammontare del diritto annuale
versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e’ calcolata
per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice
delle quote percentuali dei quattro parametri.
4. Il quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun
consigliere e’ calcolato in base al numero dei consiglieri
determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge, ferma
restando, in ogni caso,la partecipazione dei componenti di cui
all’articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 5

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri
spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per
ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei quattro parametri di cui all’articolo 4, comma 3, al quorum
percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere.
Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in piu’
o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale
calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche
della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di
cui al comma 3.
2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle
assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse
per l’economia della circoscrizione provinciale, le camere di
commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore
all’unita’ nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente;
possono inoltre stabilire per i medesimi settori l’accorpamento della
rappresentanza tra piu’ di uno di essi.
3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma
rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l’economia
della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del
grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni
intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori,
nonche’ delle specificita’ economiche e delle tradizioni locali.
4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero
complessivo dei consiglieri dei settori dell’industria, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, sia inferiore alla
meta’ dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri
necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare
all’unita’ superiore, e’ portato in detrazione al numero complessivo
dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui
all’articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso,
la partecipazione dei componenti di cui all’articolo 10, comma 6,
della legge.

Art. 6 Piccole imprese 1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della legge, e’ computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995. 2. Le camere di commercio interessate all’avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all’articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2011 Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 7, foglio n. 111

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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