Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10-1-2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Lucera, ha condannato C. M. a pena di giustizia per il reato di sequestro di persona, lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di coltello.
A fondamento della condanna vi è l’accertamento, non contestato, che il (OMISSIS) il C. sequestrò una ragazza minorenne, la trascinò all’interno di un negozio, dove la trattenne per sette ore puntandole un coltello alla gola.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p., e la violazione dell’art. 81 c.p..
Col primo si duole che la Corte d’appello, sebbene richiesta, abbia omesso di sottoporre a rinnovata visita psichiatrica l’imputato, per accertarne la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Col secondo si duole del mancato riconoscimento della continuazione con reato di analoga natura commesso tre anni prima.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. I giudici di merito hanno fondato il giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto su ben due consulenze neuropsichiatriche: una eseguita nel 2007 dal dr. Ca. ed un’altra eseguita nel presente procedimento dai dottori N. e c., i quali, pur rilevando la presenza, nell’imputato, di tratti borderline ed antisociali di personalità, per effetto di un "disturbo depressivo di moderata entità, in soggetto con un livello di funzionamento intellettivo al limite", hanno escluso che il C. fosse incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Si evince chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella d’appello, che i giudici hanno sottoposto a vaglio gli argomenti e i dati scientifici introdotti dagli esperti e li hanno fatti propri dopo attento esame. Tanto basta per ritenere assolto l’obbligo motivazionale, in un caso che non vedeva differenti tesi scientifiche contrapposte, ma convergenti conclusioni di periti diversi.
Nemmeno è da ravvisare violazione di legge nel diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., giacchè trattasi di istituto eccezionale, che costituisce deroga alla normale presunzione di completezza dell’istruttoria espletata dal giudice di primo grado. In una tale prospettiva, l’art. 603 c.p.p., comma 1 non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitarle il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (Cassazione penale, sez. 4, 28/04/2011, n. 23297). Nel caso di specie la Corte d’appello ha invece chiaramente spiegato che la rinnovazione dell’istruttoria era da ritenersi non consentita, sia per le chiari conclusioni rassegnate dagli esperti in primo grado, sia perchè la difesa dell’imputato non si era nemmeno peritata di produrre documentazione medica idonea ad introdurre un principio di prova in ordine alla dedotta malattia invalidante. Trattasi di motivazione ovvia e logica, che da conto delle ragioni per cui, nel concreto esercizio del potere discrezionale, è stato negato ingresso alla nuova prova, con la conseguenza che la scelta del giudice di merito, sorretta da idonea motivazione, non è censurabile in questa sede.
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della continuazione con un reato di analoga natura, commesso tra anni prima. Anche in questo caso la motivazione resa dal giudice di merito, fondata sull’alterità della persona offesa e la distanza temporale tra i fatti (tre anni), che escludono – com’è stato correttamente ritenuto – la possibilità di ricondurli ad un medesimo disegno criminoso, rende la sentenza immune da censura, anche perchè nemmeno il difensore è stato in grado di indicare elementi concreti a sostegno dell’opposta tesi: salvo fare generico riferimento alle "modalità di esecuzione" dei reati, le quali sono collegate, secondo ogni logica, alla natura del reato e non ad una pregressa, unitaria deliberazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi del ricorso, stimasi quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013
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