Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dal citato art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;
Rilevato:
che il presente gravame ha per oggetto il provvedimento di diniego in ordine all’istanza di ampliamento di un balcone su un edificio ubicato in A., di proprietà della ricorrente, nonché l’ordinanza di ingiunzione di demolizione di detta opera;
che entrambi i provvedimenti si fondano sull’assenza del nulla osta paesaggistico, dell’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. e del nulla osta sismico;
Considerato:
che, a seguito del deposito eseguito dall’Amministrazione in esito all’istruttoria disposta da questo Tribunale, si è accertato che l’area su cui insiste il fabbricato in questione è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 134, comma 1, lett. c), e 136, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto inclusa nel Piano territoriale paesistico regionale;
che, infatti, il vincolo, che, come pure dedotto nell’atto di ricorso, nella specie non assume rilevanza, per essere l’area azzonata "B", e non comporta la necessità della previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica, è quello di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 41/2004, il quale si riferisce alla fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
Ritenuto:
che, comportando l’opera in questione una trasformazione del territorio, fosse necessario il nulla osta paesaggistico, che è, invece, pacificamente mancante;
che, quanto all’autorizzazione ex art. 55 cod. nav., anch’essa dovesse essere acquisita, atteso che si è accertato che l’immobile è adiacente alla spiaggia e che l’intervento in questione integra una nuova opera;
che, stante l’assenza dei pareri suindicati, il Comune non avrebbe che potuto opporsi alla realizzazione dell’ampliamento del balcone de quo e conseguentemente comminare la sanzione demolitoria;
che, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per mancata notifica del preavviso di rigetto del diniego, essa non valga a determinare l’annullamento dei provvedimenti gravati, in base a quanto previsto dall’art. 21 octies della citata L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto si tratta, appunto, di attività vincolata, che non sarebbe potuta essere diversamente influenzata dalla ricorrente, la quale, peraltro, ex post ha presentato unicamente istanza dell’autorizzazione sismica;
che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune di A.;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
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