Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 28.10.2011 il Tribunale di Massa, in composizione monocratica e quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da T.R. volta a fare dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il 9.3.2010 dalla Corte d’appello di Genova per omessa notifica dell’estratto contumaciale, sul presupposto che la notificazione era stata regolarmente effettuata con il servizio postale a mezzo di compiuta giacenza e con notificazione anche all’avvocato di fiducia, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis; veniva altresì rigettata l’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., comma 2, in quanto depositata dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2 bis, avendo avuto il ricorrente conoscenza della sentenza il giorno del suo arresto in data 13.7.2011, eseguito in attuazione del provvedimento di esecuzione pene ed avendo formulato l’istanza in data 12.10.2011, quindi ben oltre il termine anche considerando il periodo di sospensione feriale.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, limitatamente all’incidente ai sensi dell’art. 670 c.p.p., la difesa del prevenuto, per dedurre violazione di legge ed in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’estratto contumaciale presso il precedente difensore di fiducia avv. Vignale, eseguita con il servizio postale presso lo studio di via Aronte, in Carrara, da cui il legale si era trasferito, con raccomandata al destinatario inviata senza avviso di ricevimento. In mancanza dell’avviso di ricevimento non sarebbe stato possibile dimostrare che il destinatario della notifica aveva ricevuto l’atto, nè che l’agente incaricato avesse effettuato sull’avviso di ricevimento le annotazioni imposte dalla legge succitata. Non solo, ma la difesa deduceva anche che l’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale era stato inviato al destinatario della notifica con raccomandata spedita diversi giorni prima che il plico fosse depositato nell’ufficio postale. Veniva poi contestato che la notificazione al difensore potesse operare ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis poichè al difensore era stata consegnata una sola copia dell’atto e non due.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, così come richiesto dal Procuratore Generale. La sentenza in questione deve essere ritenuta esecutiva, in quanto l’estratto contumaciale venne notificato presso il precedente difensore, avv.to Vignale, nel giugno 2010 con deposito presso l’ufficio postale, con successiva spedizione della raccomandata L. n. 890 del 1992, ex art. 8, comma 2, il 21.6.2010, notifica che doveva valere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis, come notificazione all’interessato, considerato che al difensore va notificato solo l’avviso di deposito e non già l’estratto contumaciale. Il fatto che l’avv. Vignale non fosse stato reperito presso via (OMISSIS), solo perchè aveva medio tempore trasferito lo studio in via Roma n. 6, non poteva rivestire alcun rilievo, atteso che l’operatore postale trovò il riferimento del legale che gli consentì di lasciare notizia dell’intervenuto deposito presso l’ufficio postale del plico, mandando al medesimo raccomandata di comunicazione dell’intervenuta operazione. Diversamente avrebbe dato atto dell’irreperibilità del destinatario. La difesa lamenta, senza peraltro corredare di copia degli atti cui fa riferimento, solo nel ricorso per cassazione che fu inviata all’avv.to Vignale raccomandata semplice anzichè con avviso di ricevimento, laddove nell’istanza al giudice dell’esecuzione aveva contestato la mancata acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata (OMISSIS), onde valutare il compimento di tutte le formalità. Sta di fatto che la notificazione dell’estratto contumaciale venne reiterata il 27.9.2010 presso il nuovo studio dell’avv.to Vignale, in via (OMISSIS), con il che la notifica deve intendersi eseguita correttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis.
Va ribadito che il difensore non ha diritto – come lo ha invece l’imputato contumace – alla notifica dell’estratto della sentenza, cosicchè non ha fondamento la doglianza che l’estratto sia stato notificato in una sola copia; non solo, ma in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen. – per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità (Cass. sez. 6^, 6.10.2010, n. 36695). Nè rileva che l’avviso di deposito presso l’ufficio postale sia inviato prima del deposito dell’atto. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
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