Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-07-2013, n. 28742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 7.7.2011, ha confermato la sentenza 20.10.2010 del Tribunale di Nuoro che – in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato – aveva affermato la responsabilità penale di M. G. e di M.A. in ordine al delitto di cui:

– all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione in concorso, a fini di spaccio, di kg. 1 di sostanza stupefacente del tipo marijuana con principio attivo idoneo al confezionamento di circa 1.888 dosi singole da 25 mg. – acc. in (OMISSIS));

e aveva condannato M.G. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ed il fratello A. a quella di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due imputati.

M.A. – sotto il profilo del vizio di motivazione – ha eccepito:

– la inconsapevolezza della presenza della marijuana nell’autovettura del fratello G. in cui egli era occasionalmente trasportato;

– la incongruità del disconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..

M.G. ha eccepito vizio di motivazione:

– in punto di affermazione della responsabilità, in quanto non sarebbe stata fornita "una risposta esaustiva alle specifiche doglianze formulate con i motivi posti a fondamento dell’appello";

– con riferimento alla determinazione della pena, in quanto si sarebbe potuto disapplicare la recidiva contestata o riconoscere la prevalenza sulla stessa delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Manifestamente infondata e meramente ripetitiva delle doglianze svolte con l’atto di appello è la prospettazione di inconsapevolezza del trasporto dello stupefacente da parte di M.A..

I giudici del merito hanno evidenziato che la busta di plastica contenente la sostanza stupefacente, trasportata nell’autovettura guidata da G., era posta proprio tra i piedi del fratello che gli sedeva accanto ed hanno perciò razionalmente ritenuto incongruente la tesi difensiva secondo la quale quella busta sarebbe stata rinvenuta da G. nella cunetta di una strada ove si era fermato per soddisfare un bisogno fisiologico ed egli se ne era impossessato sistemandola sul tappetino sul quale A. poggiava i piedi senza che questi avesse posto alcuna domanda circa il contenuto.

La sentenza impugnata – quanto al consapevole apporto fornito da M.A. al trasporto illecito – esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; mentre le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

3. L’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. trova applicazione quando l’apporto prestato nel reato concorsuale sia stato non solo minore rispetto a quello degli altri concorrenti ma risulti obiettivamente così lieve da avere esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale e quasi trascurabile nella produzione dell’evento.

Nella fattispecie in oggetto, invece, i giudici del merito hanno illustrato l’entità del contributo dato da M.A. alla perpetrazione del reato, con il fornire al fratello un consapevole apporto paritario che razionalmente non è stato ricondotto alla nozione della partecipazione delittuosa di minima importanza, non sussistendo elementi concreti per operare alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento.

4. Il ricorso di M.G. – in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c), – è assolutamente generico per ciò che attiene alle doglianze riferite al riconoscimento della responsabilità.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione genericamente denunciati, perchè l’imputato, nell’atto di appello, non aveva mosso alcuna contestazione in ordine all’affermazione della propria colpevolezza.

5. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenza n. 192/2007 e l’ormai consolidato orientamento di questa Corte Suprema vedi Cass. Sez. 4 3.5.2007, n. 16750; 9.7.2007, n. 26412; 20.7.2007, n. 29228; Sez. 5, 31.10.2007, n. 40446; Sez. 6, 11.10.2007, n. 37549;

Sez. 2, 11.12.2007, n. 46243, anche nel caso di recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, occorre verificare se l’avere commesso l’ulteriore reato dopo le precedenti condanne sia effettiva espressione di più accentuata colpevolezza o pericolosità sociale del reo, in rapporto ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti reati e, ove la conclusione sia negativa, la recidiva può essere esclusa limitatamente ai fini sanzionatori.

Nella fattispecie in esame, però, la Corte territoriale ha evidenziato l’iscrizione di precedenti significativi nel certificato penale di M.G. – per violazione di domicilio e reati in materia di armi e munizioni commessi in epoca piuttosto recente rispetto al fatto in esame – sicchè razionalmente ha valutato la condotta illecita oggetto del presente procedimento come realmente indicativa della accentuazione della pericolosità e della capacità e determinazione a delinquere.

6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchè – per ciascun ricorrente – quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013

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