Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.P.B. ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso in Cassazione ex art. 311 c.p.p., avverso l’ordinanza in data 4.12.012 con la quale il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo sull’istanza di riesame proposta dal predetto e da T.G. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Benevento in data 14.11.012 per l’imputazione provvisoria di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81, art. 73, comma 1, in (OMISSIS), ha respinto il ricorso e confermato l’impugnata ordinanza.
La misura cautelare personale è stata disposta nell’ambito di procedimento penale in cui il D.P. è indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81, art. 73, comma 1, per aver ceduto ripetute volte dosi di hashish a T.C. al prezzo di Euro 10,00, da settembre 2010 fino al mese di maggio 2011.
I giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del D.P. desumendoli dalle dichiarazioni dell’acquirente Ta., il quale ha riferito di essersi rifornito di stecche di hashish, di solito in occasione di feste, acquistandole, fino al mese di maggio 2012, dal D.P., suo fornitore abituale in quelle occasioni; egli lo contattava telefonicamente per ordinare le dosi e per fissare l’appuntamento per la consegna, che avveniva di solito in una piazza del paese di Montesarchio; il prezzo convenuto era di Euro 10 a stecca. Le dichiarazioni accusatorie dell’acquirente hanno trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche da cui erano emersi i contatti fra il Ta. e il D.P. per l’acquisto della sostanza stupefacente.
Deduce la difesa del ricorrente, col primo motivo, violazione di legge, segnatamente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, art. 274 c.p.p., lett. C), art. 275 c.p.p., comma 2 bis, nonchè illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 309, comma 5.
A parere della difesa le argomentazioni poste dal tribunale del riesame a sostegno del diniego dell’attenuante in questione, ovvero "l’esistenza di reiterate cessioni di stupefacente protratte nel tempo e precedute da richieste effettuate con linguaggio convenzionale" sono smentite dal dato investigativo costituito dalle dichiarazioni dell’acquirente dello stupefacente il quale, sentito a s.i.t., ha dichiarato di essersi rivolto al D.P. solo in alcune occasioni poichè aveva paura di essere scoperto, quindi andava ad approvvigionarsi fuori sede.
Tale risultanza, che depone inequivocabilmente per l’occasionalità delle cessioni, secondo il difensore dell’indagato, è stata trascurata ed omessa dal tribunale del riesame, che non ha tenuto conto di altri dati ai fini del riconoscimento dell’attenuante suddetta, quali l’oggettiva esiguità ponderale dello stupefacente ceduto (una stecca al prezzo di 10 Euro), il carattere rudimentale dello spaccio, che avveniva senza particolari accorgimenti e all’esito di richieste telefoniche facilmente controllabili, la mancanza di organizzazione e di mezzi funzionali ad un’attività estesa nel territorio, l’attività lavorativa svolta dall’indagato che non traeva dallo spaccio la propria esclusiva fonte di reddito, la sostanziale incensuratezza del D.P..
2- contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione criminosa, ex art. 274 c.p.p., lett. c, essendo basata su mere illazioni e formule stereotipate.
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno richiamare i principi elaborati dalla S.C. sui limiti del controllo di legittimità della motivazione di provvedimenti in materia di misure cautelari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, hanno delimitato l’ambito di intervento della Corte in materia stabilendo che, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza di gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della ritenuta gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. SU 22.3.2000 n. 11, conforme Sez. 4^, Sentenza n. 22500 03/05/2007, SU n. 16 1996 RV. 203621, n. 6402 1997 rv).
L’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui presenza rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. Sez. 3^, n. 40873 21/10/2010, Sez. 4^, n. 2050 17/08/1996).
Fatta questa precisazione sui limiti del sindacato della C.S., si deve rilevare che il provvedimento impugnato contiene una congrua adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di elementi indiziari a carico del ricorrente, tali da escludere la sussistenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiesta dal ricorrente, quali si evincono, secondo il convincimento del Tribunale, adeguatamente motivato e privo di vizi logici, dalla reiterazione dell’attività di cessione, non limitata ad un singolo episodio, dalle sue peculiari connotazioni, quale la programmazione delle cessioni, sempre precedute da contatti telefonici, in linguaggio convenzionale, volti a raccogliere l’ordine e a concordare le modalità della consegna, secondo lo schema tipico di un’attività di spaccio organizzata, a nulla valendo a contrastare tali conclusioni l’assunto difensivo dell’indagato, smentito sia dalle dichiarazioni dell’acquirente, che ha ammesso di rifornirsi dal D. P., sia pure non con assiduità, e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Altrettanto motivata è l’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che i giudici del riesame rinvengono correttamente nelle stesse modalità della condotta, come sopra descritta, indicativa di uno stabile inserimento nello spaccio di stupefacenti con attività organizzata sia pure in modo rudimentale, e di personalità adusa alla commissione di fatti di rilevante gravità, non essendo l’attività lavorativa, preesistente alla commissione dei fatti, idonea ad attenuare tale giudizio di pericolosità sociale.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.