Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. P. I. spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 24 febbraio 2010, che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale che, accogliendo il ricorso di C.L., aveva accertato che il lavoro in somministrazione del ricorrente per P. I. spa era stato svolto in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003; dichiarato che tra il lavoratore e P. I. spa era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla date di assunzione (18 marzo 2005) e condannato la convenuta a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2006.
2. La decisione della Corte di merito premette che la causale del ricorso alla somministrazione, costituita dalla più intensa attività connessa alle operazioni elettorali, era stata indicata nel contratto ed era sufficientemente specifica. Tuttavia, P. I. spa non aveva fornito la prova che il lavoratore fosse stato effettivamente impiegato in ragione di detta causale.
3. P. I. spa articola tre motivi di ricorso.
4. Il C. si è difeso con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
6. Con il primo motivo P. I. spa denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 laddove la Corte ha ritenuto che Poste non abbia assolto l’onere di provare l’utilizzazione in concreto per le ragioni indicate nel contratto.
7. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 2697 c.c. sostenendo che il ricorrente non aveva contestato la documentazione versata in atti da Poste, con la conseguenza che i dati in essa contenuti avrebbero dovuto essere considerati pacifici.
8. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 per aver il giudice ritenuto che una presunta somministrazione irregolare possa comportare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
9. I primi due motivi sono inammissibili, perchè si sostanziano entrambi non nella prospettazione della violazione delle norme su indicate, ma in una diversa valutazione della prova (primo motivo) e del comportamento processuale del C. (secondo motivo), richiedendo alla Corte di cassazione di compiere una terza valutazione di merito, diversa rispetto alla due, convergenti, effettuate dal Tribunale e dalla Corte d’appello, il che non rientra nell’ambito del giudizio di legittimità.
10. Il terzo motivo è infondato. Viene qui riproposta la tesi per cui il meccanismo sanzionatorio, previsto dall’art. 27 in caso di somministrazione irregolare, non comporterebbe la conversione del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le ragioni della infondatezza di questa tesi sono state esposte da Cass. 15 luglio 2011, n. 15610 e Cass. 8 maggio 2012, n. 6933.
11. Un ultimo punto concerne la richiesta di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 formulata con il ricorso introduttivo.
12. Deve precisarsi che il ricorso per cassazione è datato 15 febbraio 2011 ed è quindi stato formulato e notificato quando la L. n. 183 del 2010, entrata in vigore il 4 novembre 2010, era già vigente.
13. Il ricorso per cassazione è a critica vincolatà può essere proposto solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., che specifica i motivi per i quali le sentenze di appello o in unico grado possono essere impugnate.
14. Nel caso in esame la società ricorrente, dopo aver articolato i tre motivi di impugnazione della sentenza di appello su esaminati, a fine ricorso, ha formulato la seguente richiesta: "data l’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 del ed. collegato lavoro, si chiede che venga applicata la sanzione risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, nella misura minima di 2,5 mensilità, aggiungendo che, attesa la vigenza di accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali, l’importo di cui al 5 comma non potrà essere comunque superiore alla metà del limite massimo".
15. Questa Corte ha ritenuto che la nuova normativa dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 si applichi ai processi in corso. Ma l’applicazione in un processo di cassazione, instaurato a norma già in vigore, può avvenire solamente mediante la formulazione di uno specifico motivo di ricorso per cassazione per una delle ipotesi indicate nell’art. 360 c.p.c., punti da 1 a 5.
La critica è vincolata. Non è possibile chiedere l’applicazione diretta della norma. La richiesta, pertanto, è inammissibile.
16. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in 40,00 (quaranta/00) Euro, nonchè 4.000,00 (quattromila/00) Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione all’avv.to Luigi Zezza, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012
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