Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza pubblicata il 7 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2003 con la quale era stata rigettata la domanda di I. H.U. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla B. I. s.p.a. il 31 agosto 1998 con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia disattendendo l’eccezione di violazione del principio del "ne bis in idem" sollevata dall’ I. sul presupposto che per il medesimo fatto era già intervenuta pronuncia passata in giudicato relativa ad un precedente licenziamento dichiarato illegittimo. La Corte d’Appello ha considerato che il primo licenziamento dichiarato illegittimo era motivato dalla contestata inadempienza del lavoratore che, in qualità di consegnatario, avrebbe violato le disposizioni in tema di custodia delle tessere bancomat e quelle della custodia della corrispondenza di pertinenza della clientela domiciliata presso l’agenzia ove prestava servizio il dipendente in questione, consentendo l’illegittimo utilizzo della medesima tessera bancomat, mentre il licenziamento in questione è stato motivato dall’appropriazione della medesima tessera bancomat di pertinenza di un cliente e dal suo indebito utilizzo con conseguente appropriazione di un’ingente somma di denaro tramite numerosi prelievi. La Corte napoletana ha poi considerato che per i medesimi fatti di cui al licenziamento in questione si era svolto anche procedimento penale concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato i reati contestati all’ I. estinti per amnistia o per intervenuta prescrizione; tale pronuncia in sede penale, anche se di estinzione del reato, ha effetto di giudicato anche in sede civile ex art. 654 cod. proc. pen. quanto all’accertamento dei fatti.
L’ I. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Intesa Sanpaolo s.p.a. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un aspetto e di un punto decisivo della controversia con riferimento al mancato esame dell’eccezione della tardività del provvedimento espulsivo.
Con il secondo motivo si deduce erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in tema di eccezione di giudicato;
l’esistenza di giudicato esterno; l’omesso esame di un punto della controversia decisivo; insufficienza della motivazione; copertura del giudicato del dedotto e del deducibile; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 2; omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’erronea considerazione del pregresso giudizio tra le parti conclusosi con sentenza passata in giudicato con tre pronunce tutte favorevoli al ricorrente, ed aventi ad oggetto il precedente licenziamento intimato al medesimo e che costituirebbero, quanto meno, un giudicato interno contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale che ha invece considerato la diversità dei fatti contestati nei due licenziamenti.
Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 654 cod. pen. In particolare si deduce che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che l’efficacia dell’accertamento penale abbia valore di accertamento anche in relazione ai fatti contestati all’ I. e fondanti il licenziamento intimato, in quanto l’art. 654 cod. pen. non si riferisce anche alle sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del reato. Comunque la Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno desumibile dalla pronuncia della Corte d’Appello di Napoli nel giudizio relativo al primo licenziamento.
Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’omesso esame delle richieste istruttorie formulate sia in primo che in secondo grado.
Il primo motivo è inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente, infatti, si duole che la corte territoriale non avrebbe esaminato la contestazione relativa alla tardività della contestazione, senza tuttavia precisare ed indicare il motivo d’appello relativo a tale questione. La controparte, anzi, espressamente contesta che la questione abbia fatto parte dei motivi di appello, per cui comunque, in mancanza della necessaria indicazione da parte del ricorrente, il motivo sarebbe comunque infondato non risultando, appunto, che la dedotta tardività della contestazione, esclusa dal giudice di primo grado, abbia costituito motivo di appello.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte napoletana ha dettagliatamente e lungamente motivato sull’analogo motivo di appello relativo all’asserito giudicato formatosi sul medesimo licenziamento con le sentenze che avrebbero giudicato sul medesimo fatto. La contestazione che aveva dato luogo al licenziamento di cui alle sentenza passate in giudicato, si riferisce a fattispecie diversa e relativa alla omessa custodia della corrispondenza domiciliata e della tessera bancomat di pertinenza di un cliente, mentre il licenziamento di cui al presente giudizio si riferisce all’improprio utilizzo della medesima tessera bancomat.
Tale diversità di fattispecie è stata, come detto, lungamente considerata dalla Corte territoriale, ed appare logica e condivisibile.
Pure infondato è il terzo motivo di gravame. Anche sul rilievo giuridico della pronuncia della Corte d’Appello penale che si è pronunciata sul medesimo fatto, la sentenza qui impugnata si è dilungata ampiamente con considerazioni comunque giuridicamente esatte. In questa sede può solo ribadirsi il principio, più volte affermato da questa corte, secondo cui la pronuncia penale di estinzione del reato ha effetto vincolante per il giudice civile se il giudice penale abbia proceduto ad un accertamento del fatto, limitato ai fini della pronuncia di estinzione del reato, ferma restando la possibilità, per il giudice civile, di valutare autonomamente i medesimi fatti storicamente accertati in sede penale, circostanza avvenuta nella fattispecie in esame. Di regola, il proscioglimento per estinzione del reato per amnistia, in quanto prescinde dall’accertamento dei fatti, non pregiudica in alcun modo gli interessi civili: estinto il reato per amnistia, il giudice civile, adito per interessi civilistici, conserva piena ed autonoma facoltà non solo di ricostruire il fatto, ma anche di accertare, agli effetti rilevanti in sede civile, se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato.
E’ pure infondato il quarto motivo relativo alla mancata ammissione di mezzi istruttori. Il motivo è infatti generico: allorchè nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria stessa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in Euro 40,00, oltre ad Euro 4.000,00 per onorario oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

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