Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14119

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Svolgimento del processo

1) R.C. si rendeva aggiudicataria in forza di decreto 31.7.1965 del giudice dell’espropriazione, di diritti spettanti su beni immobili esecutati a Mo.Mi., contro cui i creditori avevano fatto valere obbligazioni cambiarie.

L’esecuzione comportava l’estromissione anche di M.S., che vantava un diritto generale di usufrutto su quei beni, di I. S. – M.G. e M.M., che erano comproprietari.

Nel 1967 Mo.Mi. anche per il figlio G. e I.S. anche per M.S. agivano davanti al tribunale di Teramo contro la R. per la divisione dei beni e il rilascio in favore dell’usufruttuario.

La R. resisteva.

M.M. si costituiva in giudizio.

Il ricorso odierno riferisce che una prima sentenza parziale del tribunale di Teramo, n. 303/86, rigettava l’eccezione di nullità sollevate dalla convenuta, e anche quella di inopponibilità del diritto di usufrutto di S..

La causa, interrotta per la morte della R. e, poi, del suo erede C.V. (interruzione del 20 dicembre 2001), veniva riassunta una prima volta nel 1994 e una seconda nell’aprile 2002 (cfr ricorso pag. 6).

Nel 2006, ormai deceduto anche M.S., altra sentenza parziale, n. 55 del 18 gennaio 2006, dichiarava aperte le successioni di M.A., e altri; determinava la quota di ciascuna parte nelle comunioni sorte per effetto delle singole successioni;

condannava gli eredi R. a corrispondere a M.G. circa 95.000 Euro quale rimborso per il valore dell’usufrutto non goduto dal 1965 al 1977 sui beni relitti del sacerdote M. A., deceduto nel (OMISSIS); Euro 199,48 da rivalutare dal 1965 al saldo quale rimborso per il valore dell’usufrutto non goduto dal 1965 al 1977 sui beni relitti da M.A., capostipite deceduto nel (OMISSIS).

1.2) Le eredi C. hanno proposto appello il 10 aprile 2006 avverso le due sentenze parziali.

I M. hanno resistito eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio in appello con C.G., erede non costituita in primo grado di C.V.. Si sono costituiti i signori D.F.C., R., G. e Ro. acquirenti dal dicembre 1972 degli immobili R..

La Corte d’appello ha assegnato termine per notifica dell’impugnazione ai fini dell’integrazione del contraddittorio e, rilevato l’inadempimento dell’incombente, nonostante la spontanea costituzione successiva allo scadere del termine fissato, (ritenuta tardiva in accordo con l’insegnamento di Cass. 8009/99) con sentenza 19 febbraio 2010 ha dichiarato inammissibile l’appello, ex art. 331 c.p.c..

Ha dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale I. – M..

I. – M. hanno resistito e hanno svolto appello incidentale relativo alla ammissibilità del proprio appello.

All’udienza del 16 febbraio 2012, dopo l’assegnazione della causa a decisione, la Corte ha rilevato la mancanza in atti di copia autentica della sentenza impugnata e si è riservata la decisione dando termine alle parti, ex art. 384 c.p.c., per eventuali memorie.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio si è riconvocato per la decisione in data 18 aprile 2012.

Motivi della decisione

2)Preliminarmente va rilevato che la copia autentica della sentenza impugnata, come rilevato dalla memoria di parte ricorrente, è stata rinvenuta in atti. Si trovava, secondo quanto attestato dalla cancelleria, all’interno del fascicolo di parte relativo al giudizio di appello e non in quello predisposto per il ricorso per cassazione, unitamente al quale è stato però depositato.

In quest’ultimo era presente, numerata e legata agli altri atti, altra copia non autentica. La copia autentica esistente agli atti è però sufficiente, indipendentemente dall’errata inserzione nel fascicolo, per le finalità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 2.

3) L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e dell’art. 354 c.p.c..

Secondo le ricorrenti la Corte di appello erroneamente non avrebbe rilevato che il difetto di integrità del contraddittorio riguardava anche il giudizio di primo grado, a causa della omessa citazione iniziale di C.G., coerede di V..

Pertanto sostengono che la sentenza di inammissibilità ex art. 331 c.p.c., pronunciata dalla Corte di L’Aquila, dovrebbe essere annullata, con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c..

La censura è sotto duplice profilo infondata.

Lo è in punto di fatto, giacchè, come rileva il controricorso (pag.

15) risulta dalla consultazione degli atti che il ricorso per riassunzione venne notificato in data 25 gennaio 2002, unitamente al pedisseguo decreto del giudice istruttore, impersonalmente e collettivamente, ex art. 303 c.p.c., agli eredi di C. V.. Di ciò, peraltro, dava atto la difesa dalle signore Co. e C. nel costituirsi con comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2002. Pertanto anche G. C., pur non costituitasi con la madre e le sorelle nel prosieguo del giudizio, era stata in tal modo ritualmente citata.

2.1) Inoltre va rilevato che in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacchè il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all’impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d’appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l’applicazione di tale norma preclusa dall’inammissibilità del gravame (Cass. 7998/12; 17505/05). A questo orientamento della Sezione, il Collegio ritiene di restare fedele, reputando quindi che l’omessa ingiustificata osservanza dell’ordine impartito dalla Corte aquilana ex art. 331 c.p.c. doveva essere conseguentemente sanzionata, senza che potesse rilevare l’asserita "assolta pregiudizialità" del vizio di integrazione del contraddittorio in primo grado che la Corte avrebbe dovuto esaminare solo se si fosse consolidato il suo dovere di provvedere a seguito dell’adempimento preliminare che essa aveva imposto.

Non risultano svolti altri profili di censura alla decisione adottata, in relazione agli sviluppi processuali successivi al suddetto ordine, ditalchè il ricorso principale va rigettato.

4) E’ invece da accogliere il ricorso incidentale.

Nella sentenza resa il 19 febbraio 2010, la Corte d’appello, rilevata la inammissibilità ex art. 331 c.p.c. dell’appello principale, ha accomunato nella stessa sorte l’appello incidentale che i signori I. – M. avevano proposto costituendosi per resistere all’impugnazione del 10 aprile 2006 di Ca.Ma., C.S. e C.P., e che avevano correttamente notificato il 12/17 luglio 2006 anche a C. G..

Gli appellanti incidentali intendevano in tal modo censurare le statuizioni della sentenza parziale del tribunale n. 55/06 in punto di risarcimento del danno patito dagli attori. La Corte d’appello, come rileva il ricorso incidentale, non ha motivato in alcun modo la statuizione di inammissibilità resa in riferimento all’appello incidentale I. – M..

Detto appello, che era soggetto al regime di cui all’art. 342 c.p.c., e segg. in quanto relativo a giudizio pendente all’entrata in vigore della L. n. 33 del 1990 (cfr D.L. n. 571 del 1994, art. 6 conv. in L. n. 673 del 1994), era stato proposto entro l’anno dal deposito della sentenza impugnata, mediante tempestiva comparsa di risposta.

E’ stato dunque dichiarato inammissibile, pur essendo esente da vistosi o intuibili vizi processuali, senza motivazione alcuna.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. La sentenza della Corte aquilana va pertanto cassata con riferimento a tale ricorso e la cognizione rimessa alla stessa Corte in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio sull’appello incidentale e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio sull’appello incidentale e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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