Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nei due ricorsi qui riuniti, proposti avverso la sentenza n. 1084 del 12 aprile 2010 della Corte di appello di Milano, si discute della usucapione di piccoli appezzamenti di terreno che i ricorrenti sostengono di aver usucapito.
Ad avviare la lite, evocando in giudizio molti soggetti residenti in (OMISSIS), è stata la odierna resistente S. spa, che ha chiesto la restituzione dei terreni occupati dai convenuti in via (OMISSIS) e il pagamento di un’indennità da occupazione.
Il tribunale di Monza ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di sei convenuti.
Ha respinto le domande proposte da S. spa contro undici convenuti.
Ha accolto le domande riguardo a 14 soggetti.
Ha dichiarato l’intervenuta usucapione in favore di molti altri.
La Corte d’appello ha confermato detto acquisto per usucapione solo con riguardo a tre soggetti ( F., Fe. e Ro.), negandolo per tutti gli altri. Ha rigettato la domanda di indennità per illegittima occupazione.
Un folto gruppo di appellati, sigg. A.L. e altri, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con tal A. R..
Z.A. con separato ricorso ha censurato per vizi di motivazione la valutazione delle prove in punto di configurabilità dell’usucapione.
S. spa ha resistito con distinti controricorsi e ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione di sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti A. e altri lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c..
Con il secondo motivo espongono violazione degli artt. 303, 305 e 307 c.p.c..
Le doglianze si riferiscono alla omessa citazione nel giudizio di gravame di tal R.A..
Il ricorso assume che l’atto di appello sarebbe stato notificato al R. presso lo studio dell’avv. R.P., anzichè presso il difensore avv. C.. Inoltre la stessa S. spa avrebbe chiesto termine per la rinotifica, senza però provvedervi.
Secondo i ricorrenti, l’omessa integrazione del contraddittorio in causa inscindibile avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
La tesi è infondata, per l’evidente e insuperabile ragione che non si versa in ipotesi di causa inscindibile.
Parte ricorrente non ha adeguatamente narrato i fatti di causa e non ha quindi evidenziato le circostanze di fatto necessarie a comprendere per qual motivo il R. sia legato agli altri soggetti in situazione di inscindibilità.
Dalla sentenza si evince però che tutta la controversia ruota intorno alla domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione che i molti convenuti hanno opposto per far valere gli effetti del possesso da ciascuno di essi esercitato sui "micro appezzamenti" di terreno (cfr. sentenza d’appello pag. 19 in fine).
Se così è, ne risulta che ogni singola posizione è distinta dalle altre, giacchè a ciascuno degli occupanti S. aveva chiesto il rilaS.o della pozione di area da questi occupata senza titolo, vedendosi opporre in via riconvenzionale la domanda di usucapione. La sorte di ogni controversia così instaurata è quindi indipendente dalle altre, ben potendo, come è accaduto, l’esito istruttorio risolversi favorevolmente per taluno e non per altri, trattandosi di autonome vicende e di diritti individualmente azionati e non di un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, come si verifica nel diverso caso di contesa relativa a un bene comune.
Il ricorso Z. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia fondato il proprio giudizio su alcune fotografie aeree dalle quali aveva desunto che l’area de qua era incolta e non recitata, se non per piccoli appezzamenti, desumendone l’assenza dei requisiti del possesso.
Sostiene che le fotografie sono relative ad epoca in cui il possesso era iniziato da poco tempo e che all’epoca non erano visibili i virgulti di separazione esistenti, divenuti adesso siepi e arbusti di confine.
La censura non merita accoglimento. Essa si risolve nella richiesta alla Corte di una nuova valutazione in fatto delle risultanze istruttorie acquisite. Ciò è precluso in sede di legittimità, ove la Corte territoriale abbia reso una motivazione congrua e logica.
E’ quanto accade nella specie, poichè la Corte di appello ha precisato che le fotografie del 1977 e 1984 (la prima inserita nel corpo della sentenza), dalle quali risultava "un terreno totalmente incolto" e una situazione di "assoluta indeterminatezza" dei confini tra i singoli microappezzamenti asseritamente usucapiti valevano a escludere il possesso pacifico per venti anni prima del settembre 1996, epoca in cui è stata notificata la citazione.
Ne consegue la incensurabilità della valutazione in ordine alla non rilevanza delle testimonianze addotte per dimostrare la fondatezza della pretesa, insufficienti a superare il riscontro documentale circa la situazione esistente, la quale, per le descritte caratteristiche, era tale da non configurare un possesso utile ad usucapire.
Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorsi e la separata condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Condanna il ricorrente Z. alla refusione delle spese di lite in favore di S. spa, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Condanna altresì gli altri ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative al ricorso da essi proposto, parimenti liquidandole in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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