Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La C. S.p.A. impugnò l’avviso d’accertamento per IRPEG ed ILOR anno 1987, ed il relativo giudizio si concluse con una sentenza di questa Corte, che confermò la ripresa, avente ad oggetto la somma erogata dalla Società contribuente al suo ex direttore generale, osservando che il relativo importo, indebitamente imputato all’esercizio 1987, avrebbe dovuto esser dedotto nel 1988. A seguito di tale sentenza, la contribuente presentò istanza di rimborso della maggior imposta, di uguale ammontare, versata nell’anno 1988, chiedendo, al contempo, che venisse compensata, d’ufficio, con quella iscrivibile a ruolo per l’anno 1987. L’istanza fu rigettata, e, nel frattempo, fu notificata alla contribuente la cartella esattoriale per imposta, interessi e sanzioni, in base al giudicato per l’anno 1987. La Società impugnò sia il provvedimento di rigetto che la cartella, e le due impugnazioni, dopo esser state riunite, sono state parzialmente accolte dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 33/39/06, depositata l’11.5.2006, ha ritenuto corretta ed equa la compensazione delle partite di debito e credito, derivanti entrambe dall’errore della deduzione della medesima somma nell’esercizio 1987, invece che nel successivo, ed ha ritenuto dovuti gli interessi limitatamente al periodo dal 30.4.1988 al 30.4.1989, epoca in cui l’Erario aveva indebitamente incamerato l’importo avente la stessa origine e natura.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi. L’intimata resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate critica la sentenza impugnata laddove, prima, afferma di condividere il principio secondo il quale ciascuna annualità si identifica in un singolo periodo d’imposta, e, poi, lo smentisce, richiamando argomenti de iure condendo e disposizioni normative inconferenti. La motivazione è insufficiente, prosegue la ricorrente, quando afferma la sussistenza di un credito per l’annualità 1988, senza specificare in base a quale fonte normativa, tenuto conto che, in ipotesi di pagamenti indebiti, il contribuente, decorso il tempo di un mese per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, può solo presentare la cd. ritrattazione della dichiarazione dei redditi nel termine perentorio di 18 mesi dal versamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 vigente ratione temporis. E ciò a prescindere dalla rettifica dell’Ufficio per l’anno precedente, vigendo il principio dell’autonomia dei vari periodi d’imposta, codificato nell’art. 127 del TUIR (ora 163) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 67, in base al quale le duplicazioni sono giuridicamente rilevanti solo laddove si verificano nello stesso periodo d’imposta, per la medesima imposta e per lo stesso presupposto. Non potendosi configurare l’insorgenza di alcun credito, cade, in conseguenza, conclude la ricorrente, la possibilità stessa della chiesta compensazione.
1.1. Il motivo è inammissibile: esso, come non ha mancato di rilevare la controricorrente, prospetta nella sua sostanza una censura motivazionale in diritto (in relazione alle norme in base alle quali il pagamento indebito poteva esser fatto valere e, così, costituire fonte del credito d’imposta per l’annualità 1988) che è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo il potere di questa Corte di procedere, ex art. 384 c.p.c., alla correzione della motivazione quando il giudice del merito sia pervenuto ad una corretta decisione in diritto. 1.2. Inoltre, la censura non è corredata dal momento di sintesi, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c..
1.3. In relazione ai profili della violazione di legge, di fatto sviluppati col ricorso, va osservato che gli stessi non solo non risultano correttamente enunciati (in riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.), ma sono, anche privi del quesito di diritto, ed, in parte, involgono temi (valutazioni ex art. 76 del TUIR) che non risultano, neppure affrontati nel l’impugnata sentenza, come, del resto, riconosce la stessa ricorrente.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente evidenzia che il vigente ordinamento tributario non ammette alcuna compensazione tra tributi accertati per un’annualità rispetto a quelli pagati in più in quella successiva, e sottopone alla Corte il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 è possibile compensare i crediti emergenti dalle dichiarazioni liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 36 ter, con i debiti scaturenti da accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 37 e seguenti, riscossi mediante ruoli". 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. L’impugnata sentenza ha affermato l’operatività della compensazione con riferimento ai principi generali desumibili dallo Statuto del contribuente, qualificati di "grande razionalità, ma soprattutto di grande equità" e dal D.Lgs. n. 241 del 1997, reputando fiscalmente iniquo "costringere il contribuente stesso al versamento di un’imposta che conseguentemente pone il contribuente nelle condizioni di poter richiedere il rimborso di quanto a quel punto indebitamente pagato". La sentenza, che pur rileva che il debito d’imposta è sorto a seguito "di notifica di un apposito avviso d’accertamento", non affronta, in alcun modo, la questione se il credito, di cui è chiesto il rimborso, sia, o meno, derivato da una dichiarazione liquidata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e art. 36 ter, e la relative conseguenze in tema di compensazione con i debiti scaturenti da rettifica ex art. 37, del medesimo D.P.R.. 2.2. Il quesito – che neppure menziona l’art. 8 dello Statuto del contribuente – è, dunque, privo di specifica attinenza al decisum, ed, essendo sconnesso dalla fattispecie concreta, è inidoneo a porre la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile al caso concreto; il quesito non assolve, insomma, alla funzione cui è preordinato, e cioè a quella di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione della specifica fattispecie e l’enunciazione del principio giuridico generale (in tesi, il riconoscimento di un principio generale che ammette la compensazione in ambito tributario).
3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, affermando che la sentenza ha omesso di pronunciare sul capo dell’appello, da lei proposto, relativo all’attuata disapplicazione delle sanzioni. A conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se costituisce il vizio di omessa pronuncia e quindi motivo di nullità della sentenza, il mancato esame del motivo articolato nell’appello incidentale in merito alla debenza delle sanzioni". 3.1. Il motivo difetta di autosufficienza. Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (cfr.
Cass. n. 6361 del 2007) che allorchè si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, come, appunto, effettuato dalla ricorrente.
4. Col quarto motivo, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere la spettanza degli interessi limitatamente al periodo di un anno, la CTR ha violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, secondo cui gli interessi sono, invece, dovuti fino alla data di consegna del ruoli al concessionario. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se in tema di riscossione delle imposte sui redditi dovute in base ad un accertamento d’ufficio o sulle maggiori imposte dovute a rettifica sono dovuti gli interessi come previsti con la decorrenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20". 4.1. Anche questo motivo è inammissibile, per la genericità del quesito che lo conclude. Secondo quanto si è sopra esposto al punto 2.2., il quesito inerente ad una censura in diritto deve, infatti, essere calato nella fattispecie concreta, e non può consistere in un mero interpello della Corte – come quello operato nella specie – in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio.
5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 6, La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della peculiarità dei fatti dedotti e della novità delle questioni trattate, per compensare tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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