Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-03-2013, n. 13340

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 30/7/2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del locale tribunale nei confronti di G.F. e D.G. G., con cui è stata applicata ai due la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi quali amministratori di diritto (il D. G.) e di fatto (il G.) della R. spa (già R. E. R. spa), dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 8- 11-2011. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta degli accertamenti del curatore fallimentare e della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, che hanno messo in evidenza plurimi fatti di distrazione, per importi rilevantissimi, nonchè la tenuta irregolare della contabilità.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, nell’interesse dei prevenuti, l’avv. F. D. lamentando, con unico motivo, il vizio di motivazione. Deduce che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale si era limitato a recepire la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, senza effettuare alcuna autonoma valutazione del materiale di indagine e che tale vizio, denunciato al Tribunale del riesame, è rimasto senza risposta. Lamenta che anche il tribunale del riesame non abbia sviluppato "i temi sollevati dalla difesa" con riguardo ai finanziamenti effettuati dalla R. spa e con riguardo alla somma di Euro 65.121,58 indicata nella situazione contabile al 16/11/2011. Lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Manifestamente infondata è la doglianza in rito, essendo frutto di una personale lettura del ricorrente. Nessun elemento è stato addotto e nessun argomento è stato sviluppato per provare che il Giudice delle indagini preliminari abbia attuato una acritica ricezione delle richieste del Pubblico Ministero ed abbia emesso l’ordinanza applicativa della misura senza un’autonoma valutazione.
Peraltro, anche in tale evenienza l’illegittimità del provvedimento sarebbe collegata all’assenza di motivi legittimanti la misura: cosa ben lontana dalla realtà fattuale di questo procedimento.
2. Parimenti infondata è la critica del silenzio sui "temi sollevati dalla difesa", per l’assoluta genericità del riferimento e la marginale rilevanza del tema relativo alla somma di Euro 65.121,58, indicata nella situazione contabile al 16/11/2011, di cui viene contestata la distrazione.
Per contro, si rileva che l’ordinanza impugnata contiene ampia esposizione dei motivi a sostegno della gravità indiziaria, rappresentati dagli accertamenti del curatore e dalle indagini di polizia giudiziaria, col puntuale corredo di documentazione atta a provare l’assunto accusatorio, da cui è emerso che gli attuali indagati, amministratori della società fallita:
– hanno distratto macchinari industriali, in parte ceduti, senza corrispettivo, alla R. S. & B. srl, di cui era amministratore lo stesso D.G., ed in parte dispersi;
– hanno distratto merce di magazzino per circa 1.300.000 Euro, che all’inizio dell’esercizio era riportata nella situazione contabile e non fu consegnata al curatore;
– hanno distratto il retratto di un mutuo stipulato con la U. C. B. spa di Nola in data 5-9-2005 per cinque milioni di Euro;
– hanno tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo il deposito dei bilanci del 2009 e del 2010;
indicando in contabilità crediti inesistenti per Euro 7.094.990,76 ed effettuando false appostazioni contabili (con riguardo al capitale sociale e ai risultati degli esercizi finanziari);
– hanno concorso a cagionare il dissesto e il fallimento della società con le operazioni sopra descritte e mediante la vendita simulata alla R. S. & B. srl del complesso aziendale, appostato a bilancio per tre milioni di Euro, nonchè mediante l’elargizione di imponenti finanziamenti (per oltre tre milioni di Euro) alla controllante A. spa e per Euro 198.000 alla R.E.T. & S. srl, mai restituiti, Trattasi di accuse gravi, che il ricorrente ha semplicemente ignorato. La motivazione del provvedimento, fondata su dati fattuali dal pregnante valore probatorio, è logica e completa e come tale idonea a sorreggere il provvedimento impugnato.
3. Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.
In relazione alle esigenze cautelari il Tribunale svolge un discorso del tutto logico e corretto, giustificando esaustivamente la ritenuta sussistenza di un concreto rischio di recidiva da parte di entrambi gli indagati e di un concreto pericolo di inquinamento probatorio, rilevando che la sistematicità e la gravita delle condotte ascritte ai due prevenuti e la spregiudicatezza di cui hanno dato prova evidenziano il concreto pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento delle fonti di prova, manipolando le tracce documentali e fuorviando i possibili testimoni.
Del pari corretto si palesa il discorso giustificativo svolto dal decidente in ordine alla misura restrittiva applicata degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata a tutelare le esigenze specialpreventive evidenziate e idonea ad impedire la prosecuzione della illecita attività.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 1.000 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013

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