Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-03-2013, n. 11532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 03/10/2011 in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, in data 08/02/2011 – appellata, fra gli altri, da C.G., imputato del reato di cui al D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, (ossia detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo hashish e cocaina; il tutto come contestato in atti; fatti accertati il (OMISSIS)) – riduceva la pena di ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la Corte Territoriale – pur avendo in motivazione esclusa la responsabilità penale del C. in ordine ai reati contestati – nel dispositivo non assolveva l’imputato ma si limitava a ridurre la pena inflitta in 1 grado, confermando, così, l’affermazione di colpevolezza.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte Territoriale, mediante articolate valutazioni delle risultanze processuali ed argomentazioni univoche e convergenti, riteneva che non era stata acquisita prova idonea e sufficiente ai fini della sussistenza della responsabilità penale di C. G. in ordine ai due episodi di cessione di hashish e detenzione ai fini dispaccio di gr. 2,550 di cocaina, come contestatogli in atti (vedi pagg. 1, 2 sentenza 2^ grado).

1.2. La Corte Territoriale, tuttavia, nel dispositivo della sentenza confermava l’affermazione della responsabilità penale del C. in ordine al reato ascrittogli, riducendo la pena originaria (anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa) ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

Trattasi di decisione affetta da palese ed insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo con conseguente nullità della medesima.

2. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 03/10/2011, con rinvio ad altra sezione della predetta Corte per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *