Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L.C. è stato condannato dal giudice di pace di Arona alla pena di Euro 410 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per i reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p.; il Tribunale di Verbania ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’avvenuta remissione di querela da parte delle persone offese e la sua accettazione.
Motivi della decisione
1. La cancelleria del Tribunale di Verbania ha inviato documentazione relativa alla avvenuta remissione delle querele ed accettazione da parte dell’imputato.
2. La remissione della querela comporta la declaratoria di estinzione di tutti e due i reati contestati, entrambi procedibili a querela di parte.
3. Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione per remissione di querela dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.
4. In mancanza di diverso accordo, le spese processuali vanno poste a carico del querelato, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. C. per estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
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