Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 27-02-2013, n. 9227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 gennaio 20120, la Corte di appello di Perugia, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni (recte: Spoleto) appellata da Z.M., riduceva la pena al medesimo inflitta a sei mesi di reclusione.

Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale Z. era stato dichiarato colpevole di ricettazione (nell’ipotesi attenuata di cui al capo verso dell’art 648 c.p.) di moduli di assegno bancario compendio di furto commesso il (OMISSIS) in danno di P. F..

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità per irregolarità della notifica del decreto di citazione (in quanto – accertata la sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto per decesso del domiciliatario – correttamente, in difetto di comunicazione da parte dell’imputato, la notifica era stata effettuata a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4), confermava il giudizio di responsabilità perchè la consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo scaturiva dalle dichiarazioni di B. A. il quale aveva testimoniato che Z. aveva compilato il titolo in sua presenza. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 161 c.p.p., comma 4 nonchè difetto di motivazione per non avere considerato la Corte di appello che la norma citata dispone che, nel caso in cui l’imputato non è stato in grado di comunicare il mutamento del domicilio eletto per caso fortuito o forza maggiore, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 157 e 159;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per aver fondato il giudizio di consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo sulla base delle circostanze riferite dal teste B..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, per insussistenza della denunciata nullità. La sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 4, 13.7.2011 n. 34377), citata sia dalla Corte territoriale a sostegno della valutazione di regolarità della notifica sia dal ricorrente a fondamento della censura, ha così motivato:

"Ed invero, è testualmente stabilito nell’art. 161 c.p.p. che nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio l’imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, ed in mancanza di tale comunicazione la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore; nel citato art. 161 c.p.p., è altresì stabilito che: a) nello stesso modo si procede quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee; b) si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159 solo quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

…….In materia è stato enunciato il seguente, e condivisibile, principio assolutamente pertinente in relazione alla concreta fattispecie: "Nel caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all’interessato incombe l’obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4 e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più in veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario" (Cass. 5A 11 ottobre 2000, Gimona, RV 219231).

Nè può rilevare se gli imputati avessero avuto o meno conoscenza della morte del domiciliatario; ed invero le modalità di notificazione da osservare non possono certo dipendere da una circostanza del tutto incerta ed aleatoria quale è la conoscenza (e quando?), o meno, da parte dell’imputato dell’avvenuto decesso del suo domiciliatario, nè a tale circostanza può attribuirsi la valenza di caso fortuito o forza maggiore; effettiva conoscenza che, come è noto, rileva in tema di restituzione nel termine, e rappresenta la condizione indispensabile per legittimare il diniego della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175 c.p.p., comma 2) come più volte affermato da questa Corte con plurime decisioni, ivi compresa quella evocata dai ricorrenti, che, dunque, in quanto concernente un diverso tema, non è pertinente in relazione alla questione qui posta con i ricorsi. Tale decisione, infatti, si riferisce ad un caso di denuncia di nullità – per asserita irregolarità della notifica – posta a base della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, istituto, quest’ultimo (art. 175 c.p.p., comma 2), oggetto di intervento legislativo (L. 22 aprile 2005, n. 60) finalizzato ad obbligare il giudice, a fronte dell’allegazione dell’imputato di non avere avuto cognizione di un atto, a verificare non tanto la conoscenza "formale", quanto, soprattutto, la conoscenza concreta ed effettiva dell’atto e/o del procedimento in relazione al quale sia formulata la richiesta di restituzione nel termine; nel caso in esame si verte invece in ipotesi di denuncia di una irritualità nel procedimento di notifica che avrebbe determinato, secondo la tesi difensiva, una nullità della "vocatio in jus":

trattasi, dunque, di eccezione da vagliare esclusivamente in relazione alla procedura di notificazione quale disciplinata dall’art. 161 c.p.p., non vertendosi in tema di restituzione del termine per l’impugnazione di sentenza contumaciale. Il precedente giurisprudenziale evocato dalla difesa offre tuttavia, indirettamente, argomenti che addirittura confortano proprio quanto sostenuto dai giudici di merito nel rigettare la eccezione sollevata dalla difesa degli imputati. Nel caso oggetto della sentenza citata dagli stessi ricorrenti, si trattava di notifica effettuata, in conseguenza della morte del difensore domiciliatario, ad un difensore di ufficio, e la Corte di Cassazione ha ritenuto siffatta modalità di notifica di per sè inidonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato, posto che si trattava di notifica effettuata, per l’imputato, presso il difensore di ufficio e non di fiducia: non era dunque in discussione solo la regolarità formale della notifica, bensì (ed è cosa diversa) la idoneità della notifica, così eseguita, a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato in relazione alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale;

nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in argomento, la notifica era avvenuta, come detto, presso un difensore di ufficio (e non di fiducia) e la Corte stessa ha tuttavia precisato che, pur laddove si tratti di difensore di ufficio, ben può ritenersi raggiunta anche la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento ove si dimostri che il difensore di ufficio "sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale"; la assoluta inconsistenza giuridica della tesi dei ricorrenti risulta dunque evidente sulla scorta dello stesso precedente giurisprudenziale dai medesimi evocato (ma in tal senso vi sono tante altre decisioni), tenuto conto che l’atto è stato notificato mediante consegna al (co)difensore di fiducia con il quale la sussistenza di un effettivo rapporto professionale non era dunque assolutamente in discussione (e neanche è stato contestato con il ricorso) proprio in virtù del mandato fiduciario rilasciato dagli imputati (anche) a detto difensore (oltre che a quello domiciliatario, poi deceduto). E’ opportuno ricordare che – sempre in tema di restituzione nei termine per impugnare la sentenza contumaciale la cui disciplina è tra l’altro caratterizzata da rigorose garanzie a favore dell’imputato – questa Corte non ha mancato di rimarcare in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo esplicitamente affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006 Cc. – dep. 10/05/2006 – Rv. 233615), ulteriormente precisando che "in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente" (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007 Cc. – dep. 16/01/2008 – Rv. 239207); nella motivazione di quest’ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue: "La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e l’imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. E’, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l’imputato e il difensore di fiducia continua a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee". Ovviamente resta ferma la possibilità per l’imputato di vincere tale presunzione attraverso un’idonea prova in contrario: prova contraria nel caso in esame non sussistente…..".

Tanto premesso e condiviso, osserva il Collegio che l’elezione di domicilio, proprio perchè, a differenza della dichiarazione, implica un rapporto fiduciario di natura personale, esclude che la morte del domiciliatario e la conseguente inidoneità dell’elezione di domicilio determinino automaticamente una situazione impeditiva, per l’imputato, di darne comunicazione all’autorità giudiziaria.

L’assunto, secondo il quale dell’avvenuto decesso il ricorrente – stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello – non avrebbe avuto contatto alcuno con il suo difensore, muove dal presupposto dell’esistenza di un rapporto di esclusiva natura professionale.

Dimentica il ricorrente che l’elezione di domicilio prescinde dall’incarico difensivo e si inserisce in una diversa relazione di natura fiduciaria di tipo personale, tanto che la revoca del mandato non ha incidenza sulla validità della domiciliazione (Cass. Sez. 1, 10.2.2010 n. 8116). Essa al contrario implica un dovere di diligenza da parte del domiciliato per la verifica del perdurare della sua idoneità, dovere il cui limite è individuato dall’art. 161 c.p.p., comma 4, solo dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Evenienze queste ultime che, a differenza di quanto previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 (che pone all’autorità giudiziaria un onere specifico di accertamento), debbono "risultare".

Il ricorrente non ha allegato la ricorrenza di situazioni ad esse riconducibili.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la Corte territoriale ha logicamente desunto la piena consapevolezza della provenienza da delitto dell’assegno dalla circostanza che esso era stato ricevuto in bianco, tanto che venne compilato da Z. alla presenza del beneficiario.

Va ribadito che il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (Cass. Sez. 2, 21.10.2009 n. 45569).

3. Poichè il furto è stato commesso il (OMISSIS), in omaggio al principio del favor rei, deve farsi risalire la consumazione della ricettazione a data successiva ma prossima a quella del reato presupposto. In conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta prescrizione del reato essendo ormai decorso il termine massimo di quindici anni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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