T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 184

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’azzeramento totale dei punti. Deduce che la tardiva e contestuale comunicazione, in data 19 gennaio 2006, di plurime violazioni (commesse in data 21 gennaio 2004, 11 febbraio 2004 e 1 settembre 2005) ha comportato la riduzione di 18 punti che, in aggiunta ad una pregressa riduzione, ha determinato l’azzeramento totale del punteggio, impedendogli la frequentazione dei corsi di recupero e il ripristino dei punti.

Il Ministero si è costituito in giudizio, controdeducendo.

Con ordinanza n. 1751 del 7 settembre 2006 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Il Ministero resistente ha depositato in data 18 giugno 2010 documentazione dalla quale risulta che il ricorrente, a seguito della frequenza dei corsi di recupero, ha ripristinato il punteggio della patente; l’amministrazione ha riconosciuto tale circostanza con carattere di definitività ed ha quindi disposto, con atto in data 17 aprile 2007, l’annullamento in autotutela del provvedimento di revisione.

Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il ritiro del provvedimento impugnato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

Residua la questione delle spese per le quali è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, attesa la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Dario Simeoli, Referendario

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