Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 24 maggio 1988, C.L. convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Tortolì, in funzione di giudice del lavoro, la ditta individuale C. C. chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 37.576.903, oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di differenze salariali per retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, festività lavorate e trattamento di fine rapporto.
Fissata l’udienza di discussione del 26 luglio 1988, si costituì ritualmente in giudizio la società di fatto C. C. di M.F., il quale eccepì di aver rilevato l’azienda convenuta dal precedente titolare F.F. con contratto di cessione dell’8 agosto 1985 e che, pertanto, egli avrebbe potuto al più rispondere delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente solo a decorrere dalla data predetta atteso che per il periodo precedente era obbligato, alla stregua dei patti assunti con il contratto di cessione, solo il F..
All’udienza del 13 settembre 1988, il Pretore, verificata la ritualità della chiamata in causa del F., nè dichiarò la contumacia.
In corso di causa, all’udienza del 14 marzo 1989 M.F., nella sua veste di legale rappresentante della C. C., definì con conciliazione giudiziale la controversia relativa al periodo di sua spettanza, versando nei confronti della ricorrente, che accettò, la somma di L. 5 milioni.
La causa proseguì pertanto nei confronti del solo F. che rimase contumace.
Con sentenza parziale 11 luglio 2003 – 21 ottobre 2004 il giudice monocratico accertò l’esistenza di un credito della ricorrente nei confronti del F. di complessivi Euro 17.445,70 a titolo di differenze retributive ordinarie maturate nel periodo dal 1980 al 1985, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione dei trattamento di fine rapporto.
Espletata, a tal fine, una nuova consulenza tecnica, con sentenza 21 agosto 2005 – 10 settembre 2005, il tribunale condannò il F. al pagamento in favore della C. anche dell’ulteriore somma di Euro 3.044,39 per il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo dal novembre 1976 all’agosto 1985, oltre accessori di legge, e delle spese legali liquidate in complessivi Euro 1500,00.
2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello, con ricorso 16 luglio 2008, F.F..
Ha resistito con memoria la C..
La Corte d’appello con la sentenza n. 469 del 7 ottobre 2009 – 16 novembre 2009, ha dichiara inammissibile l’appello condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione F. F. con un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Successivamente alla fissazione in pubblica udienza del ricorso, il ricorrente ha rinunciato alla ricorso, provvedendo alla notifica dell’atto di rinuncia alla parte resistente.
La rinuncia è causa di estinzione del giudizio.
In mancanza di accordo tra le parti, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la rinuncia; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d’avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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