Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 14-02-2013, n. 7480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata applicata a D.G. A. su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quaranta di arresto ed Euro 667,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con Euro 1520,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Denuncia violazione di legge," per essere state concesse le attenuanti generiche, in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato, nonostante il divieto espresso derivante dal vigente tenore dell’art. 62 bis cod. pen., comma 3.

2. In data 15 gennaio 2013 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse di D.G.A. a firma del difensore d’ufficio G.A.G., con la quale si contesta la ammissibilità del ricorso perchè il p.m. che ha prestato il consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può dolersi dello stesso quando sia stato ratificato dal giudice.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata fonda la concessione delle attenuanti generiche sul solo dato costituito dallo stato di incensuratezza dell’imputato.

Secondo il testo vigente dell’art. 62 bis cod. pen., comma 3 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, non possono essere concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato condanne penali. Pertanto, se il fatto è stato commesso nella vigenza di tale disposizione, ove il riconoscimento di tali circostanze venga motivato con lo stato di incensuratezza dell’imputato, la relativa disposizione di sentenza è annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione.

Al giudice di legittimità è consentito di rideterminare la pena, escludendo la diminuzione cui abbia dato luogo la concessione di quelle attenuanti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 17/02/2009, P.G. in proc. Nwaihm, Rv. 242848), ma non nel caso in cui sia stata pronunciata, come nel caso di specie, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., giacchè la violazione di legge travolge l’intero accordo intervenuto tra le parti ("L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito": Cass. Sez. 3, sent. n. 1883 del 22/09/2011, Pg in proc. La Sala, Rv. 251796).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;

va altresì disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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