Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 14-02-2013, n. 7397

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 15.10.2012 il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza emessa 11 27,8.2012 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano con la quale era applicata la misura cautelare della custodia in carcere a D.C.A.Y. indagato per plurimi episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

2. Avverso l’ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione t’indagato deducendo:

2.1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5 e ss. in relazione all’omessa trasmissione delle intercettazioni telefoniche sulle quali si fonda la ordinanza applicativa impugnata.

2.2. violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 8 in relazione alla compressione del diritto della difesa conseguente all’omesso ottenimento del formato audio delle trascrizioni poste a base della ordinanza cautelare a carico del prevenuto in quanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto incensurabile la condotta del P.M. che non ha dato seguito nè alla istanza di copia inviata via fax nè a quella inviata per raccomandata.

2.3. violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulle ritenute esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dai fatti in assenza di giustificazione in ordine alla adeguatezza di misura meno afflittiva avendo la difesa documentato l’allontanamento del prevenuto dai luoghi in cui si sarebbero svolti i fatti ed il nuovo stile di vita assunto.

3. Il ricorso è Inammissibile.

4. Quanto al primo motivo – peraltro del tutto genericamente formulato non comprendendosi se l’omessa trasmissione è riferita al momento della richiesta cautelare o a Quella della trasmissione degli atti al Tribunale – non avendo formato fa questione oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, è inammissibile la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale – all’esito detto scrupoloso accertamento sui punto – con motivazione logica e priva di vizi giuridici ha escluso la dedotta compressione del diritto di difesa giustificando il provvedimento attendista del P.M. con la irritualità, illeggibilità ed incompletezza della trasmissione via fax della istanza; riscontrava, poi, che alla istanza pervenuta per raccomandata il P.M. aveva tempestivamente apposto la sua autorizzazione, per cui è destituita di fondamento la censura difensiva secondo la quale il P.M. non avrebbe "dato seguito" a detta istanza.

6. Manifestamente infondata è la censura in ordine alle ritenute esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza della massima misura custodiale. Invero, il collegio territoriale ha correttamente giustificato la sussistenza delle esigenze special preventive in ragione della pluralità e gravità dei fatti ascritti all’indagato che risulta aver importato oltre un chilo di cocaina dal Perù, dimostrativi dell’inserimento ad un elevato livello in contesti delinquenziali internazionali, rispetto al quale è stata ritenuta l’inidoneità delle allegazioni difensive a scalfire la portata degli elementi a carico. Analogamente specifica valutazione priva di vizi logici e giuridici risulta essere stata effettuata – rispetto alle cogenti ritenute esigenze – in ordine al giudizio di adeguatezza della misura inframuraria, in ragione della elevatissima trasgressività dell’indagato – non contrastata da elementi concreti – ed alla necessità di efficace recisione dei rapporti che hanno consentito le gravi condotte in contestazione.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

8. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
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