Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con istanza in data 9/10/2012, B.N. chiedeva alla Corte d’Appello di Torino la restituzione del termine per proporre ricorso avverso la sentenza 30/9/2009 del Tribunale di Torino, 3^ sezione penale che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla pena di giustizia. Esponeva di aver appreso della condanna soltanto in data 24/9/2012 quando era stato tratto in arresto dalla polizia in esecuzione dell’ordine di carcerazione, essendo state tutte le notifiche eseguite presso il difensore d’ufficio.
2. La Corte d’appello di Torino respingeva l’istanza con ordinanza del 17/10/2012, avverso la quale propone ricorso l’interessato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di restituzione del termine ad impugnare, nel caso di processo "in absentia", questa Corte ha avuto modo di statuire che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato "in absentia" abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22247 del 04/02/2011 Cc. (dep. 03/06/2011) Rv. 250054). Per converso, nel caso sia stato nominato all’imputato un difensore d’ufficio, la restituzione del termine non può essere esclusa, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 10/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv.
246630).
3. Nel caso di specie, dall’ordinanza della Corte d’appello non emerge alcun elemento che dimostri che l’imputato abbia avuto conoscenza aliunde del procedimento avviato nei suoi confronti, ovvero che il difensore sia riuscito a rintracciare il proprio assistito, soggetto senza fissa dimora. Nè il fatto che l’imputato sia stato tratto in arresto in flagranza di reato, e poi immediatamente scarcerato dopo la convalida, comporta di per sè l’effettiva conoscenza del procedimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 16/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242536).
4. Nel caso in esame tutte le notifiche sono state effettuate presso lo studio del difensore d’ufficio, dovendosi pertanto escludere, in assenza di contrarie emergenze, che l’imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza.
5. Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Gli atti vanno restituiti alla Corte d’Appello di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
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