Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 23 marzo 2012 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza proposta da E. A. per l’applicazione in sede esecutiva dell’istituto del reato continuato tra i reati giudicati con le sentenze rese dalla medesima Corte di Appello nelle date del 2/10/2003 e del 22/1/2009, rideterminando la pena complessiva in anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 23.000 di multa.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale lamenta violazione di legge in relazione alla disposizione di cui all’art. 671 c.p.p., in quanto la Corte di Appello aveva accolto l’istanza senza essersi avveduta che già in sede di cognizione la pronuncia resa il 22/1/2009 aveva unificato il reato giudicato con quello oggetto della precedente sentenza del 2/10/2003 ed individuato quale pena complessiva quella di anni sette di reclusione ed Euro 23.000 di multa, sicchè, a norma dell’art. 671 c.p.p., la questione non avrebbe potuto essere proposta al giudice dell’esecuzione.
3. Con requisitoria scritta del 20 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso, condividendone i motivi.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, la norma di cui all’art. 671 c.p.p., consente che quando un soggetto con unica o con più azioni o omissioni abbia violato le norme di legge in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed abbia riportato distinte pronunce di condanna possa ottenere anche in via esecutiva il riconoscimento della continuazione; si tratta dunque di un intervento giudiziale postumo rispetto alle sentenza di condanna, che in via eccezionale si traduce in un nuovo apprezzamento delle singole vicende già oggetto di accertamento col possibile superamento di statuizioni coperte dal giudicato già formatosi, in quanto l’ordinamento considera meritevole di un trattamento punitivo meno severo colui che commetta una pluralità di reati con la stessa o più azioni, frutto di una deliberazione iniziale di unico programma criminoso, quindi di un diverso atteggiamento psicologico del soggetto agente rispetto a chi abbia agito con deliberazioni autonome, maturate in tempi successivi per effetto di impulsi estemporanei ed indifferenti a precedenti condanne.
La disposizione dell’art. 671 c.p.p., al comma 1, pone un limite espresso alla possibilità di riconoscere la continuazione o il concorso formale di reati in sede esecutiva, che vieta qualora l’applicazione dell’istituto sia stata già esclusa dal giudice della cognizione, ossia dal giudice chiamato in via principale a conoscere delle violazioni contestate con la massima pienezza di poteri di apprezzamento del fatto e delle sue caratteristiche di disvalore.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla diversa ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia già unificato i reati giudicati con altri, oggetto di precedente pronuncia irrevocabile e determinato quindi la pena complessiva per il reato continuato o per il concorso formale: in questo caso un successivo intervento in sede esecutiva avrebbe soltanto l’effetto di incidere sul trattamento sanzionatorio senza una ragione apprezzabile per il già avvenuto riconoscimento dello stesso beneficio e per l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di rettificare "in melius" le determinazioni sulle quali si è formato il giudicato.
Di tali principi l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto, avendo nuovamente applicato la continuazione, come se ciò non fosse già avvenuto e stabilendo una pena complessiva inferiore a quella inflitta con la sentenza della Corte di Appello del 22/1/2009 in contrasto con la norma di cui all’art. 671 c.p.p.. Deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013
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