Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-03-2013, n. 12020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/6/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, provvedendo sulla richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M. nei confronti di sei indagati per i reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, dichiarava, ai sensi dell’art. 22 c.p.p., la propria incompetenza funzionale e disponeva la restituzione degli atti al P.M..

Secondo il Giudice, dal complessivo esame delle indagini emergeva la sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, atteso l’organico apparato per il commercio al minuto di cocaina, con sede di vendita, ripartizione dei compiti, indeterminatezza del programma criminoso, messa in opera di cautele atte ad eludere i controlli dei Carabinieri, vasto ed indifferenziato raggio di clientela.

Di conseguenza, secondo il Giudice, la competenza per territorio era dell’A.G. di Napoli.

2. Il P.M. presso il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza con atto depositato nella Cancelleria del G.I.P. presso lo stesso Tribunale il 13/7/2012.

Il G.I.P. disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Il G.I.P. presso il Tribunale di Nola, prendendo atto che, prima della trasmissione degli atti alla Procura di Nola, l’A.G. di Napoli aveva proceduto ad archiviare il procedimento con riferimento all’imputazione associativa, rilevava che il decreto di archiviazione non prendeva in considerazione l’ipotesi autonoma dell’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, ed osservava che operava la perpetuatio jurisdictionis dell’A.G. di Napoli, che non veniva meno in conseguenza della pronuncia incidentale intervenuta.

Motivi della decisione

Il conflitto è inammissibile.

L’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b) descrive la situazione che da luogo al conflitto quella in cui due giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

L’ipotesi giunta all’esame di questa Corte non corrisponde a tale situazione.

In effetti: a) quanto all’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il G.I.P. di Nola ha declinato la propria competenza, per essere competente il Tribunale di Napoli; il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva, in precedenza, già provveduto su detto reato, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (e, quindi, implicitamente confermando la competenza del Tribunale di Napoli); non è stato, peraltro, chiamato nuovamente a provvedere sulla medesima imputazione, con eventuale richiesta di riapertura delle indagini e/o richiesta di applicazione di misura cautelare del P.M.; b) quanto alle imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il G.I.P. di Nola ha declinato la competenza con l’ordinanza ex art. 22 c.p.p., emessa sulla richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P.M.; il G.I.P. del Tribunale di Napoli, invece, non è mai stato chiamato a provvedere su dette ipotesi di reato: la separazione degli atti e la trasmissione al P.M. di Nola erano state operate dal P.M. di Napoli, senza alcun provvedimento del G.I.P.; il P.M. di Napoli, poi, dopo che la Procura di Nola aveva nuovamente trasmesso gli atti a seguito dell’ordinanza di incompetenza del locale G.I.P., non ha chiesto al G.I.P. alcun provvedimento (in particolare, non ha chiesto l’adozione di una misura cautelare), cosicchè non vi è stata, da parte del Giudice di Napoli, alcuna ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto rispetto al quale quello di Nola si era dichiarato incompetente.

Si deve ricordare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la denuncia di conflitto da parte del P.M. non comporta per il giudice l’obbligo assoluto di trasmettere gli atti a questa Corte:

esso sussiste se il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinchè crei la situazione di conflitto. (Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 – dep. 04/04/2007, Confi, comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368;

Sez. 1, 21/12/1993, n. 04817, confl., comp. Trib. e Ass. Palmi in proc. Gallico, riv. 196074; Sez. 6, n. 2630 del 04/07/1996 – dep. 04/09/1996, Tonini, Rv. 205860).

In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, dovrà considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *