Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 6.12.2011 il Magistrato di sorveglianza di Avellino respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata da C.L. in relazione ai periodi di detenzione dallo stesso sofferti tra il 2.10.2001 ed il 24.7.2002 e tra il 26.7.2005 ed il 31.3.2006.
Il reclamo proposto dall’interessato avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 20.3.2012.
In specie, il tribunale ha ritenuto che la condotta del C. durante i predetti periodi di detenzione deve essere considerata soltanto formalmente rispettosa delle regole, ma non può ritenersi sintomatica dell’effettiva adesione all’opera di risocializzazione finalizzata al concreto recupero del condannato, tenuto conto delle condotte successive ed, in specie, della condotta di evasione del (OMISSIS) – negativamente valutabile pur alla luce della intervenuta assoluzione dal reato di evasione – nonchè della violazione della disciplina degli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), commessa il (OMISSIS), per la quale è intervenuta condanna irrevocabile.
2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge e lamentando che il tribunale ha respinto la liberazione anticipata facendo riferimento genericamente a tutto il periodo di detenzione precedente al reato commesso il (OMISSIS), senza operare la necessaria approfondita valutazione semestrale frazionata.
Rileva, altresì, che il semestre compreso tra il 2.1.2001 ed il 24.7.2002 non costituisce espiazione della pena in esecuzione, essendo stato imputato a titolo di fungibilità all’attuale cumulo di pena in esecuzione. Pertanto, se la liberazione anticipata fosse stata già concessa in relazione a detto semestre il beneficio non si sarebbe potuto revocare a causa del reato commesso il (OMISSIS);
occorreva, quindi, procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quali pene fossero in esecuzione al momento della commissione del reato.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi affermati costantemente da questa Corte che devono essere qui ribaditi.
Se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 Ord, Pen., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego (Sez. 1, n. 20889, 13/05/2010, Monteleone, rv. 247423; Sez. 1, n. 37345, 27/9/07, Negri, rv. 237509). Nello stesso senso, invero, è stato affermato che "ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti"; (Sez. 1, n. 18012, 20/3/04, Prandin, rv. 227977).
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente nei periodi successivi a quelli in cui è stato detenuto ed ai quali si riferisce l’istanza di liberazione anticipata sia tale da dimostrare la non effettiva partecipazione alla rieducazione. In specie, ha compiutamente, ancorchè sinteticamente, valutato sia il fatto del (OMISSIS) che ha ritenuto rilevante pur tenuto conto dell’assoluzione dal reato di evasione, che la violazione in materia di stupefacenti commessa il (OMISSIS) per la quale il C. è stato irrevocabilmente condannato.
Del resto, nonostante la partecipazione positiva del detenuto all’opera di rieducazione vada desunta autonomamente per ogni singolo semestre di detenzione, avendo il legislatore ancorato al periodo temporale di tale entità la possibilità di adeguata valutazione della condotta dell’interessato, è possibile escludere il beneficio della liberazione anticipata per uno o alcuni periodi diversi da quelli interessati da condotte negative se queste si connotano per gravità e rilevanza tali da riverberare gli effetti negativi sui semestri diversi.
Evidentemente infondata è la deduzione del ricorrente in ordine al semestre compreso tra il 2.1.2001 ed il 24.7.2002 che è stato comunque imputato a titolo di fungibilità all’attuale cumulo di pena in esecuzione, tenuto conto, peraltro, che la valutazione negativa del tribunale è stata operata anche in considerazione della condotta del 2004 e che la liberazione anticipata è revocabile se ricorrono o presupposti di cui all’art. 54, comma 3 Ord. Pen..
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013
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