Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 15.5.2012 il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame interposta da L.A., avverso l’ordinanza di misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari in data 30.4.2012 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, 2, 3 e 4 essendo stato ritenuto associato della compagine criminosa facente capo alla famiglia XXX, operante dal 2009 e fino al 1.9.2011 sul mercato degli stupefacenti sulla piazza di Andria. L’esistenza dell’associazione veniva desunta dagli inquirenti non solo dai contributi informativi dei due collaboratori di giustizia già facenti parte del clan Pistillo (clan dapprima operante in collaborazione con il gruppo XXX e poi in contrapposizione) D.C.G. e D.C.L., ma anche e soprattutto all’esito di attività investigativa, fatta di controllo del territorio attraverso videoregistrazioni, sequestri di sostanza stupefacente sia in luoghi di deposito che sulla persona degli acquirenti, subito dopo l’acquisto, controllo a distanza della piazza Manfredi di Andria, dove veniva facilmente colta un’attività intensa di commercio dello stupefacente attraverso il coinvolgimento di più soggetti con vari ruoli (pusher, guide, pali, vedette, traghettatori). Tale realtà veniva ritenuta significativa di una organizzazione di uomini e mezzi destinata stabilmente alla diffusione in piazza Manfredi e zona circostante, facente capo a P.L. ed ai suoi figli.
Il Tribunale a quo rilevava poi quanto al compendio gravemente indiziario a carico del prevenuto, che ricorrevano: 1) l’esito di riprese sui luoghi dello spaccio, da cui risultava che il L. aveva uno stabile legame con il gruppo XXX, a cui consegnava ogni giorno il ricavato dell’attività di cessione a terzi dello stupefacente e con cui collaborava anche come traghettatore, nel senso che indicava ai potenziali acquirenti dove rivolgersi per gli acquisti; 2) l’intervenuta ripresa di un passaggio di denaro da L.V. a L.A., il che dimostrava come in assenza di componenti della famiglia XXX. l’indagato aveva il compito di raccogliere il ricavato dell’attività di spaccio; 3) le dichiarazioni di D.C.G., secondo cui i fratelli L. avevano già svolto attività di collaborazione nello spaccio degli stupefacenti, nell’ambito dell’associazione in cui aveva operato D.C., passando poi nelle fila dei P., per spacciare per loro conto nelle piazze di Andria.
Secondo il tribunale il fatto che l’indagato sia stato visto con continuità ad operare per conto del gruppo, veniva considerata circostanza ad attitudine dimostrativa del collegamento stabile, a sua volta fonte di pericolo per la collettività e significativo dell’inadeguatezza di forme più tenui di coercizione personale, attesa la peculiare natura del reato in contestazione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato per dedurre inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. La difesa fa rilevare che non è stato chiarito se l’ordinanza emessa dal gip di Bari sia un’ordinanza confermativa ex art. 27 cod. proc. pen. della ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Trani che convalidò un decreto di fermo D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 77 ovvero se costituisca un’ordinanza autonoma. Se si dovesse trattare di ordinanza confermativa , la difesa fa rilevare che si verserebbe nella violazione dell’art. 291 e art. 292 cod. proc. pen., lett. c) mentre se si trattasse di ordinanza autonoma, mancherebbe l’interrogatorio di garanzia prescritto a pena di nullità. In particolare sostiene la difesa che contrariamente a quanto ritenuto dal gip di Trani, l’ipotesi prevista nell’art. 77 legge citata non ha introdotto una nuova ipotesi di fermo, per cui rimangono inalterati i presupposti previsti per il fermo (gravi indizi e pericolo di fuga) ma sarebbero derogati solo i limiti di pena richiamati dall’art. 384 cod. proc. pen.. Il gip di Trani in quanto incompetente poteva emettere ordinanza custodiale solo riconoscendo la sussistenza dell’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.; ma il gip di Trani non avrebbe speso alcuna parola per giustificare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sulla falsa presupposizione che nell’Ipotesi del D.Lgs. citato, art. 77, non sarebbe più previsto il pericolo di fuga come requisito di ammissibilità del fermo. Non sarebbe neppure stato motivato sul decorso del tempo dalla commissione del reato, quindi nulla sarebbe stato detto sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.
Quanto poi alla seconda ordinanza, se è regolata dall’art. 27 cod. proc. pen. verrebbe travolta dai vizi dell’atto che la legittima, attesa la mancanza del requisito dell’urgenza; laddove si dovesse trattare di ordinanza autonoma rileverebbe l’omesso interrogatorio dell’indagato.
3. Nelle more della trattazione è stata depositata memoria con cui sono stati sviluppati motivi aggiunti con cui viene censurata la carenza motivazionale dell’ordinanza cautelare, basandosi solo sulle dichiarazioni del pentito D.C. che non è riscontrato da alcun elemento che supporti il substrato organizzativo del gruppo.
Mancherebbe prova sull’esistenza di un nucleo stabile ed organizzato a cui il singolo abbia contezza di appartenere.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè il motivo di diritto sviluppato è manifestamente infondato. I motivi aggiunti sono inammissibili non solo perchè vertenti su profili non trattati nel ricorso, ma perchè a loro volta del tutto privi di fondatezza.
Quanto al motivo di procedura dedotto, deve essere ricordato che il prevenuto venne sottoposto a fermo di Pg nella città di Andria, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 77 che dispone che "nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4 (L. n. 575 del 1965 ndr) il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p., purchè si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 cod. pen. proc.". Detta previsione non autorizza il fermo a prescindere dal pericolo di fuga (Sez. 2^, 17.7.2012, n. 29911), poichè se così non fosse entrerebbe in conflitto con il principio costituzionale dell’art. 13 Cost. che attribuisce alla Polizia giudiziaria un potere limitato e temporaneo in materia di libertà personale, ancorato a casi eccezionali ed urgenti. Il gip di Trani convalidava il fermo riconoscendo il pericolo di fuga ed emetteva la misura cautelare, dopo di che dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti al gip di Bari che nel termine previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. emetteva il provvedimento cautelare oggetto di impugnazione avanti al tribunale del riesame. Il fatto che il primo gip non abbia motivato sul pericolo di fuga non ha ricadute sul provvedimento adottato dal giudice competente per il merito, bensì sul provvedimento di fermo che non è oggetto di impugnazione e che costituisce provvedimento autonomo. La misura emessa da quest’ultimo giudice non doveva essere accompagnata da un nuovo interrogatorio di garanzia, così come affermato da questa Corte : è stato infatti detto che conserva piena efficacia l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, tant’è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e 302 cod. proc. pen. (Sez. 5, 27/10/2009 n. 3399).
Nella ordinanza emessa dal gip di Bari e confermata dal Tribunale del riesame è stato dato conto del tessuto motivazionale; i giudici della cautela hanno correttamente interpretato gli elementi indizianti, adeguatamente coordinandoli in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale è risultata dotata di plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che sono stati ritenuti conducenti, con elevato grado di probabilità, quanto al tema dell’indagine concernente la ritenuta attività di commercio di stupefacente nell’ambito di un chiaro movente disegno associativo.
Il fattore della distanza temporale dei fatti è stata correttamente ritenuto non decisivo in senso difensivo, avendosi riguardo ad attività altamente professionale del traffico di droga e dell’attività di spaccio e considerati gli stretti collegamenti con i vertici del presunto sodalizio, perdurante fino al 2011.
Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2000.
A cura della cancelleria deve essere trasmessa copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
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