Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I ricorrenti, eredi del sig. D.G., in servizio nella Marina Militare come responsabile del servizio mensa, col grado di Capo di prima classe scelto – furiere, deceduto in data 24.5.2008, impugnano il decreto del Ministero della Difesa n. 711/N del 23.3.2009 ed il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 31468/2008 del 27.11.2008, con cui si nega la dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento dell’infermità "Carcinoma epatico" di cui era affetto il G., rispetto all’Epatopatia conseguente ad infezione da virus HBV ed HCV, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con i verbali della C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Taranto n. 845 del 21.12.1982 e n. 210 del 10.3.2000.
Con verbale n. 99 del 5.2.2008, invero, la suddetta C.M.O. si era espressa nel senso di ritenere che l’Epatocarcinoma abbia rappresentato una evoluzione peggiorativa, per aggravamento, dell’infezione da virus "B" e "C" contratta dal militare; ciò nonostante, il Comitato di Verifica, nel parere impugnato, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistono "precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".
Con il presente ricorso, pertanto, i ricorrenti lamentano l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; al Comitato di Verifica, invero, sarebbe sfuggito di considerare non soltanto il D.M. del 14.1.2008, in cui si pone in relazione causale l’Epatocarcinoma con le infezioni da epatite "B" e "C", ma anche tutta la letteratura medica sul punto. Evidente, quindi, sarebbe il difetto di istruttoria che vizia il parere medesimo, atteso che il Comitato mostra di non aver tenuto conto della documentazione sanitaria dell’interessato, da cui risulta l’esistenza di precedenti infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, rispetto alle quali la patologia tumorale costituisce un aggravamento;
2. Illegittimità derivata ed eccesso di potere per difetto di istruttoria con riguardo al decreto adottato dall’Amministrazione sulla scorta del parere reso dal Comitato di Verifica.
Con atto depositato il 9 ottobre 2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato nel merito. La difesa erariale ha, altresì, depositato documentazione in data 12.11.2010, tra cui il parere n. 41790 dell’8.2.2010, con cui il Comitato di Verifica, a seguito di richiesta di riesame avanzata dalla stessa Amministrazione, ha confermato il precedente parere negativo.
Alla pubblica udienza del 2.12.2010 la causa, su istanza delle parti, è stata assegnata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover affrontare d’ufficio la questione della procedibilità del ricorso, alla luce dell’omessa impugnazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 41790 dell’8.2.2010 (peraltro non seguito da un nuovo decreto dell’Amministrazione).
In disparte la questione della non autonoma impugnabilità, in via generale, dei pareri resi dal Comitato nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, attesa la loro natura atti endoprocedimentali, nel caso di specie il Collegio non ravvisa un onere di impugnazione del parere n. 41790 dell’8.2.2010 per un ulteriore motivo.
Ed invero, tale parere è da considerarsi meramente confermativo del precedente e, come tale, non suscettibile di autonoma impugnazione. Come ha chiarito la giurisprudenza, l’atto meramente confermativo va tenuto distinto dalla conferma in senso proprio poiché con esso l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, laddove con l’atto di conferma in senso proprio la pubblica Amministrazione entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver disposto una nuova istruttoria e riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo con un atto che assorbe e sostituisce quello confermato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 15 ottobre 2010, n. 2086; Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6878; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2010, n. 1453).
Nel caso in questione il secondo parere del Comitato, implicitamente recepito dall’Amministrazione, si atteggia quale atto meramente confermativo, non rappresentando un’autonoma determinazione, ma solo la manifestazione della volontà di non ritornare sulle scelte già effettuate; ne consegue che, non dovendo esso essere impugnato in via autonoma, il proposto ricorso è da ritenersi procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il parere n. 31468 reso dal Comitato di Verifica nella seduta del 27.11.2008, infatti, muove da un assunto erroneo e contraddittorio, il cui ragionamento tradisce un evidente difetto di istruttoria.
L’organo tecnico asserisce, invero, che "nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica" e continua asserendo che non sussistono, nel caso di specie, "precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".
La lettura della documentazione sanitaria agli atti, al contrario, induce il Collegio a dissentire con le conclusioni cui è giunto il Comitato; quest’ultimo omette di considerare che con due precedenti verbali la C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Taranto ha già riconosciuto, in favore del G., la dipendenza da causa di servizio del "Disepatismo" (verbale n. 845 del 21.12.1985) e del "Disepatismo in soggetto con HBV ed HCV positivo" (verbale n. 210 del 10.3.2000). Successivamente, a seguito di ricovero presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo, l’interessato è stato dimesso in data 7.3.2006 con la diagnosi di "Cirrosi epatica HBV HCV positivo" e con verbale n. 99 del 5.2.2008, la medesima C.M.O. di Taranto ha diagnosticato un "Epatocarcinoma multifocale bilocato in soggetto con epatopatia cronica HCV ed HBV correlato", ritenendo tale patologia un’evoluzione peggiorativa delle precedenti.
Non si comprende, quindi, come il Comitato abbia potuto escludere, alla luce di tale decorso clinico, peraltro ben rappresentato dalla documentazione medica allegata, l’esistenza di precedenti patologie correlate al servizio che abbiano potuto evolvere in senso metaplastico.
Da un lato, infatti, costituisce un dato ormai acquisito nella letteratura medica che le infezioni da virus HBV ed HCV siano idonee a degenerare, nel corso degli anni, in lesioni epatiche più gravi di natura tumorale (cfr. perizia medica di parte del 10.9.2009 a firma del dott. xxx); la circostanza è stata, peraltro, confermata dallo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con decreto ministeriale del 14.1.2008, ha approvato l’aggiornamento dell’elenco di malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, tra le quali annovera i virus dell’epatite "B" e "C" in rapporto di causalità con l’Epatocarcinoma.
In proposito si osserva che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, anche in mancanza di una prova certa in ordine alla dipendenza di una infermità da causa di servizio, è comunque idoneo a dimostrare il richiesto nesso causale o concausale quanto meno un elevato grado di probabilità (Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2324; T.A.R. Molise, 09 settembre 2002, n. 766; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 05 febbraio 2002, n. 72; Consiglio Stato, sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5782), la cui sussistenza, nel caso in esame, è stata accertata a monte dal Ministero in sede di approvazione del D.M. citato.
Dall’altro lato, non può certo affermarsi che il Disepatismo e le infezioni virali da HBV ed HCV da cui era affetto il G. non siano da ritenere correlate al servizio o contratte a causa di esso, atteso che tale circostanza è stata oggetto di un accertamento definitivo da parte della C.M.O. di Taranto con i verbali n. 845 del 21.12.1982 e 210 del 10.3.2000; né tali giudizi possono essere rimessi in discussione dal Comitato, chiamato, in questa sede, a pronunciarsi esclusivamente in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’ "Epatocarcinoma" quale aggravamento delle predette infermità. Pertanto, delle due l’una: o il Comitato, nell’affermare che nel caso di specie non sono ravvisabili precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico, contraddice le precedenti determinazioni della C.M.O., oppure lo stesso è incorso in un evidente errore di valutazione causato dall’omesso esame della documentazione sanitaria agli atti.
In entrambi i casi, il parere dell’organo tecnico è illegittimo e va annullato; conseguentemente, del pari illegittimo è il decreto dell’Amministrazione che, nel recepire il suddetto parere, ha respinto l’istanza dell’interessato.
La contraddittorietà del giudizio del Comitato è ancor più evidente se si considera che la stessa Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere al medesimo un riesame del parere n. 31468/2008 ai fini di una nuova valutazione (cfr. nota prot. 237294 del 18.12.2009); il Comitato, tuttavia, con il successivo parere n. 41790 dell’8.2.2010, ha confermato le conclusioni cui era giunto in prima battuta.
Per i motivi che precedono, quindi, il ricorso è fondato e da accogliere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna, altresì, il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
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