Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2012, n. 14721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con citazione del 4.6.1991 Anglo Sicilia Turistica srl conveniva in giudizio i coniugi Gi.Ro. e C.G., premettendo di essere proprietaria di un terreno in (OMISSIS) di ha. 33.53.10, di cui una piccola parte era stata frazionata nelle particelle 348 e 349, occupate arbitrariamente dai convenuti che vi avevano abusivamente costruito.

I convenuti resistevano ed a seguito di ctu veniva ordinata la chiamata in causa di R.C. e M. possessori delle particelle rivendicate, che resistevano chiedendo il primo l’usucapione, ed il secondo la litispendenza con altra causa.

Per quanto ancora interessa, con sentenza 305/2000 il Tribunale, oltre a separare le cause, condannava R.C. al rilascio della particella 348 ed alla demolizione delle opere e regolava le spese, decisione appellata da quest’ultimo, che concludeva per la dichiarazione di usucapione ed in subordine per la condanna della società all’indennizzo di cui all’art. 1150 c.c..

I coniugi Ro. C. proponevano appello incidentale.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 428/2005, rigettava il gravame di R.C. ed accoglieva quello dei Ro.

C., ponendo le spese in loro favore a carico della società.

R.C. era mero detentore e la recinzione del fondo non era idonea a determinare una situazione possessoria di buona fede (il primo giudice lo aveva qualificato occupante abusivo consapevole della altruità).

Ricorre R.C. con tre motivi, resiste la società convenuta, che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminare è l’esame dell’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancanza di quesiti, infondata trattandosi di sentenza depositata il 23.4.2005, prima della vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c. e vizi di motivazione per il rigetto della domanda di usucapione.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 244 c.p.c. e vizi di motivazione per non essere stata ammessa la prova con riferimento alla edificazione.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto che l’esame della subordinata domanda di indennità ex art. 1150 c.c. fosse precluso per il fatto che il motivo di appello atteneva alla sola presunta omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto.

Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima va osservato che, per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La seconda censura è inammissibile non riportando la prova che si assume articolata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, impedendo di valutarne la decisività.

In ordine alla terza, a prescindere dal fatto che una censura ex art. 112 c.p.c., impone che si riportino le domande proposte in primo grado ed in appello, e che lo stesso ricorrente ammette nella sentenza di primo grado una pronuncia implicita di rigetto della domanda in questione, va rilevato che quest’ultimo aspetto è stato valorizzato dalla Corte di appello, rilevando che il primo giudice aveva condannato ex art. 936 c.c., oltretutto richiamato espressamente dall’art. 1150 c.c., il R. a demolire i fabbricati evidenziando che non era possessore di buona fede e che l’edificazione era avvenuta in zona ove vige il vincolo di inedificabilità.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2012

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