T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 63

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Svolgimento del processo
1 Espone la curatela del fallimento della xxx s.p.a. che: (a) il Tribunale di Latina con decreto n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004, ha condannato il comune di Cori a pagare in favore della S.S. s.p.a., "… la somma di Euro 5.297,92 -, oltre interessi di mora, al tasso determinabile ex art. 5 d. lgs. n° 231/2002, dalla scadenza indicata nella fattura n° 30/2003 e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 350,00 per competenze ed Euro 200,00 per onorari, oltre al 12,5 %, per rimborso spese generali ex art. 15 Tariffario Forense, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge."; (b) detto decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12 novembre 2004, passato in giudicato, è stato munito di formula esecutiva in data 21 febbraio 2005 con apposizione della relativa formula in data 8 marzo 2005 ed è stato quindi nuovamente notificato; (c) con altro decreto n. 1491/2004 depositato il 27 ottobre 2004 il Tribunale di Latina ha condannato il comune di Cori a pagare in favore della S.S. s.p.a., "… la somma di Euro 12.445,97 -, oltre interessi di mora, al tasso determinabile ex art. 5 d. lgs. n° 231/2002, dalla scadenza indicata nella fattura n° 141/2002 e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 350,00 per competenze ed Euro 220,00 per onorari, oltre al 12,5 %, per rimborso spese generali ex art. 15 Tariffario Forense, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge."; (d) anche detto decreto non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ed è stato nuovamente notificato al comune; (e) con nota del 28 ottobre 2005, il comune partecipava una proposta di transazione e di rateizzazione per il pagamento degli importi di cui ai menzionati decreti ingiuntivi, proposta nella quale si prospettava il pagamento di Euro 1.187,41 entro il 30 novembre 2005 ed il saldo residuo in 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2006; (f) la società aderiva, precisando che tanto non costituiva accettazione di transazione o novazione delle precedenti obbligazioni, ma semplice assenso al pagamento rateale del debito, con espressa riserva di ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione della pretesa; (g) che il comune pagava solo la prima rata di Euro 1.187,41, importo che corrisposto senza imputazione va rapportato al debito di cui al decreto n. 1491/2004, quale debito più antico rispetto a quelle di cui al decreto n. 1490/2004; (h) a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, inadempiente il comune, l’ufficio, con atto consegnato il 4 giugno 2010 e ricevuto il successivo 11, ha notificato l’atto di diffida e messa in mora preannunciando, nel caso di ulteriore inadempimento, l’attivazione del giudizio di ottemperanza teso a conseguire la realizzazione del credito di cui alla menzionato decreto n. 1490/2004.
2 Verificatasi tale evenienza, con atto depositato il 9 settembre 2010, la ricorrente ha prodotto ricorso per conseguire l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto n. 1490/2004. La Segreteria, con atto ricevuto il 21 settembre 2010, ha effettuato la comunicazione ex articolo 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642. Il comune di Cori non si è costituito.
3 Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.
Motivi della decisione
1 La pretesa azionata dalla ricorrente è fondata, va quindi accolta nei limiti delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Latina n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004 ed al quale il comune di Cori non ha prestato esecuzione.
2 Il provvedimento ritualmente notificato, ha senz’altro acquistato autorità di cosa giudicata, legittimando così l’esercizio della relativa azione.
3 Considerato quindi il rituale esercizio dell’azione, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso finalizzato all’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre del Tribunale di Latina. Il comune di Cori provvederà quindi, tramite il Responsabile del competente Servizio, alle corrispondenti operazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Decorso inutilmente il predetto termine, il Prefetto della Provincia di Latina (U.T.G.) designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta, adotterà ogni atto necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla designazione prefettizia.
4 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato, anche per quanto concerne il compenso dovuto al nominato commissario ad acta, ovviamente spettante per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
– accoglie il ricorso n. 784 dell’anno 2010;
– dichiara l’obbligo del comune di Cori di prestare esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004 dal Tribunale di Latina;
– assegna al comune di Cori, alla Prefettura di Latina ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;
– condanna il comune di Cori al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro; fissa in 800,00 (ottocento,00) Euro il compenso eventualmente dovuto al nominato Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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