Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29.2.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Palermo/Sez. di Carini confermava a carico di D.C. la sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 6.10.2010, con la quale l’imputata era stata condannata per reati di cui all’art. 582 c.p., comma 2, realizzati in danno di C.V. (colpito dall’imputata attingendolo con lo spigolo della portiera della propria auto, così cagionando lesioni allo zigomo destro, nonchè lesioni al polso sinistro, colpendo la persona offesa con il parabrezza della autovettura – fatti acc. in data (OMISSIS)).
L’imputata era stata ritenuta responsabile di tali reati desumendo la prova dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute avvalorate dai referti medici e da altre deposizioni.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1-violazione di legge,ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B – E, e travisamento del fatto. A riguardo rilevava che era stata omessa la valutazione circa la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, rese dai testi D.S. e Ca..
Inoltre la difesa censurava la decisione evidenziando la mancanza di prove della effettiva esistenza delle lesioni denunciate, nonchè della ascrivibilità delle stesse alla condotta dell’imputata.
Infine rilevava l’assenza di elementi idonei a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e l’evento,presupposto indispensabile ai fini della condanna al risarcimento dei danni a favore delle persone offese.
In conclusione deduceva la manifesta illogicità della motivazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero la sentenza impugnata rende specifica motivazione in ordine alla esistenza di risultanze dibattimentali, quali le dichiarazioni delle persone offese e di altri testi, ritenute conformi, e di referti medici attestanti le patite lesioni.
Validamente risulta peraltro analizzata l’attendibilità delle fonti di prova suffragate da documentazione medica, nella assenza di elementi addotti in contrario dall’imputata.
Orbene, in presenza di tale esaustiva e logica motivazione devono ritenersi puramente generiche le deduzioni difensive, che rilevano la contraddittorietà della motivazione, non resa evidente da alcun dato addotto dal ricorrente, di significativa rilevanza.
Peraltro i motivi di impugnazione con i quali si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa sono riferiti ad elementi ininfluenti e infine si rivelano tendenti alla diversa interpretazione dei dati probatori, la cui convergenza risulta vagliata dal giudice di merito con chiarezza e in aderenza alle risultanze dibattimentali.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso,e la ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013
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