T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-01-2011, n. 796 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 29/07/10 e 06/08/10 e depositato il 26/10/10 P.L. ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5603/10 emessa dal TAR Lazio – Roma il 18 febbraio 2010.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 30 ottobre 2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Le controinteressate non si sono costituite in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

P.L. chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5603/10 emessa dal TAR Lazio – Roma il 18 febbraio 2010.

Con la sentenza in esame il Tribunale ha annullato gli atti delle procedure di mobilità, ivi indicate, e le assegnazioni di sede in favore delle controinteressate (punto 9 del provvedimento).

La sentenza in esame ha efficacia autoesecutiva e, pertanto, in parte qua, l’eliminazione dalla realtà giuridica dei provvedimenti annullati è riconducibile direttamente alla statuizione giurisdizionale e non richiede alcuna attività certificativa dell’amministrazione.

Non residuano, pertanto, ulteriori effetti specifici derivanti dal giudicato rispetto ai quali sia configurabile un’inottemperanza dell’amministrazione.

In particolare, contrariamente a quanto prospettato dalla P. nel ricorso, non può ritenersi che il giudicato obblighi l’amministrazione a rideterminare i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e a provvedere alla revoca delle assegnazioni annullate e, conseguentemente, alla riassegnazione degli incarichi dirigenziali già ritenuti illegittimi.

Ed, infatti, l’annullamento delle procedure di mobilità non incide sulla discrezionalità delle future scelte dell’amministrazione (la quale, per altro, nella nota del 18/10/10 ha evidenziato che è in corso la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 d. lgs. n. 63/06) fermo restando il vincolo derivante dal giudicato e consistente nell’impossibilità di riesercitare il potere con gli stessi vizi accertati dalla sentenza.

Per altro, la revoca delle assegnazioni in favore delle controinteressate costituisce adempimento non necessario essendo le assegnazioni stesse già state eliminate dalla realtà giuridica per effetto della sentenza di annullamento, ferma restando la responsabilità degli organi competenti per l’eventuale mantenimento di una situazione di fatto non più corrispondete a quella di diritto.

L’insussistenza di un’inottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata comporta il rigetto del ricorso.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/92 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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