Corte di Cassazione – Sentenza n. 23262 del 2011 Si chiude un contenzioso durato anni le emissioni di Radio Vaticana sono abnormi e pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte di Appello di Roma, all’udienza del 14.05. di Roma all’udienza dei 14/ 5/2009, in sede di rinvio stabilito Da Cass. Pen. Sez. Terza 16.05.2008. ha dichiarato con sua sentenza n. 6492/2009, non doversi procedere nei confronti di (…) perché estinto per morte dell’imputato, il reato a lui addebitato e ha, per l’effetto revocato le statuizioni civili già rese nei suoi confronti. La stessa sentenza del 14.10.2009 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (…) perché estinto per intervenuta prescrizione il reato a lui addebitato, confermato le già rese statuizioni civili, altresì condannato il (…) alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili tutte partitamene nominate. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado impugnata.
I difensori di (…) e di (…) , nella loro qualità, propongono ricorso per cassazione, specificamente concludono per l’annullamento ( della sentenza appena sopra menzionata) anche nei confronti di (…) non più vivente. All’udienza pubblica del 24/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Ritenuto in diritto

Obbligo di chiarezza impone di rammentare in rapidissima sintesi la complessa vicenda attraverso la quale si è snodato il processo che ne occupa.
Il capo di imputazione addebitava al cardinale (…) e a monsignor (…) di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di S. Maria in Galeria radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l’art. 674 del codice penale.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 19/2/2002 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando il Trattato 11/2/1929 noto come Patti Lateranensi.
La Corte di Cassazione annullò la declinatoria di giurisdizione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 9/5/2005, dichiarò i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata e li condannò alla pena ritenuta adeguata, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite danni da liquidare in separata sede.
La Corte di Appello di Roma con Sentenza 4/6/2007 reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell’art. 674 c.p., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolse gli imputati “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”
La Corte di cassazione, Sez. III Penale ha da ultimo pronunziato (all’udienza del 13/5/2008 la sentenza n. 36845, su ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonché dai soggetti individuali (…) e (…), nonché (…) e (…).
Tale sentenza ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunziando, come misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell’art. 674 cp., Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato , in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obbiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento ( da compiersi in concreto) dell’effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.
La Corte di Appello, nella sentenza che in questa sede è impugnata, ha adottato i provvedimenti conseguenti alla accertata morte di uno dei due imputati e alla consumata prescrizione del reato addebitato all’altro e accertato consumato fino e non oltre il 31/12/2000.
Nel verificare la inesistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 cpp., la Corte di appello ha accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obbiettivata nella istituzione ( nel 2000) di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obbiettivata nell’ordine di allontanamento (del 1987) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall’aumento della intensità delle e missioni della Stazione radio trasmittente, nonché obiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente.
Su così fatte considerazioni la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato addebitato negando la possibilità di qualsiasi pronunzia ex art. 129 cpp. e ha confermato le statuizioni civili nei confronti del solo imputato vivente.
Il nuovo ricorso per cassazione è proposto con espressa richiesta di annullamento della sentenza anche per le statuizioni rese nei confronti di Padre (…).
Anzitutto è da ritenere che non sussista legittimazione dei difensori dell’imputato a impugnare successivamente alla morte di costui, una sentenza, atteso che la morte avvenuta fa cessare ogni effetto di precedente nomina ( Cass. Pen. Sez. III 11/4/2007 n 35217 e, ancora, Cass. Pen. Sez. VI 19/3/2007 n. 14248 ) e, per altro verso, non deve essere dimenticato che il ricorso per cassazione avverso pronunzia di estinzione del reato per morte dell’imputato, non è suscettibile di impugnazione posto che all’atto della proposizione di quel ricorso , manca ormai lo stesso soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale ( Cass. Pen. Sez. V 7/6/2001 n. 34400). Ancorché il decesso di un imputato nel corso del procedimento, non esclude che a norma dell’art. 129 cpp., sia resa una pronunzia di proscioglimento nel merito se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste , l’imputato non lo ha commesso , il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, nessun rimedio può essere richiesto da terzi avverso una pronunzia che abbia escluso la ricorrenza delle condizioni dell’art. 129 cpp., e abbia dichiarato invece non doversi procedere per morte dell’imputato ( Cass. Pen. Sez. VI 3/1/1999 n. 14631). Nel caso che ne occupa, la sentenza di appello 6492/2009 esclude espressamente, con motivazione focalizzata sullo specifico punto, l’evidenza che il fatto addebitato non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso, o che il fatto non costituisca reato e anzi positivamente verifica la raggiunta pienezza della prova della esistenza e della addebitabilità anche al (…) dei fatti a suo tempo contestati.
Il ricorso avverso le statuizioni rese segnatamente per la posizione di responsabilità e garanzia
di (…) deve dunque pianamente essere ritenuto infondato, senza possibilità di pronunzia alcuna per le relative spese del procedimento e per l’eventuale sanzione pecunaria in favore della cassa delle ammende ex art, 616 cpp.
Il ricorso poi, nella interezza del suo dispiegarsi, e in particolare, per il cardinale (…) , denunzia:
nullità della sentenza ex art. 606 co. I. lett b) cpp., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e ancora ex art. 606 co.I lett. c) ed e) cpp, nonché 627 co. 3 cpp per inosservanza delle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione 13/5/2008 e ancora nullità per difetto di motivazione.
La Corte di Appello per un verso non avrebbe motivato in ordine al superamento dei limiti di esposizione e di attenzione previsti dalla legge e, per altro verso, avrebbe apprezzato turbamenti e vissuti soggettivi invece che situazioni obbiettivamente riscontrate.
La sentenza di appello, pur di fronte a specifiche analisi della Suprema Corte sul rapporto tra dichiarazione di estinzione per prescrizione, diritto al proscioglimento pieno e necessità di una disamina piena del merito commessa al giudice di rinvio, avrebbe risolto la questione innocenza/colpevolezza del (…) in poche battute, oltretutto dimenticando che il (…) aveva cessato al 31/12/2000 di ricoprire la carica da cui derivava l’addebito, sicché privi di rilievo dovevano essere considerati i fatti collocati dalla sentenza nel periodo 2002/2004.
La sentenza di appello aveva ancora ignorato la posizione del (…) che non curava la gestione tecnica della Radio Vaticana ma i rapporti tra Segreteria di Stato ed emittente, sicché non aveva alcuna obbligazione di sicurezza o di garanzia in ordine alla diffusione delle onde provenienti dalla emittente, con la conseguenza che la assenza di motivazione sul punto era innegabile riguardo alla posizione di questo ricorrente.
La sentenza di rinvio non era scesa sul piano della ricerca della prova dei dati concreti caratterizzanti il fatto addebitato e non aveva dato risposta alle censure mosse con i motivi dell’appello relativi non solo alla specifica posizione del Cardinale (…) rispetto alla emissione di onde elettromagnetiche della radio Vaticana, ma, di più rispetto alla verifica del tempo del verificarsi dei tatti contestati e del tempo dei fatti provati, nonché alla comparazione tra quel tempo e quello di incarico del Cardinale già nominato ( specificamente motivi IV e V dell’appello alle pgg. 24 e ss.). Da ultimo era addebitato alla seconda sentenza di appello il fatto che fosse mancata ogni prova della possibilità per il Cardinale (…) e per il Padre (…) di evitare l’evento costitutivo del reato e della confiqurabilità dell’elemento soggettivo del reato.
Questa Corte rileva :
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, fin da Cass. Pen. Sez. 1 29/11/1999 n. 5626, che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione del’art. 674 cp., sicché la sentenza di Cass. Sez II, 13/5/2008 n. 36845 si colloca entro un indirizzo ben chiaro di questa Corte di legittimità.
La sentenza di primo grado e la sentenza 2009 di appello che ne conferma le statuizioni in tema di esistenza accertata dei fatti addebitati e di loro addebitabìiità agli imputati poi esentati da condanna con formule processuali di diversa struttura ancorché non costituiscano un unicum motivazionale per effetto dell’annullamento intervenuto in sede di legittimità con la rescissione di ogni vincolo di unitarietà provvedimentale, devono tuttavia essere valutate alla luce dei richiami dettagliatamente operati dalla sentenza di appello del 2009. In questo contesto la sentenza del giudice di rinvio funziona come messa a fuoco di accertamenti già svolti e di valutazioni già espresse in quanto richiamati in appello con il limite delle necessità di verifica imposto dalla sentenza di annullamento. Il capo di incolpazione evidenziava un ruolo degli imputati di responsabili della gestione e del funzionamento della radio Vaticana dal luglio 1999, mentre la sentenza 17919/2005 del Tribunale di Roma, evidenziava che le condotte del (…) erano cessate il 31/12/2000 con il cessare del suo ruolo di responsabile della gestione e del funzionamento della radio Vaticana. L’accertamento era compiuto mediante analisi critica della circostanza che nessuna delle parte avesse esplicitato contestazioni sul punto, mediante l’l’esame degli annuali Pontifici per gli anni dal 1999 al 2004, dalla quale emergeva che il Cardinale (…) era stato Presidente del Comitato di Gestione della emittente per gli anni 1999 e 2000, con incidenza sui rapporti istituzionali tra Segreteria di Stato e la Radio vaticana, e sovraordinazione funzionale
rispetto alla carica di Direttore Generale rivestita dal Padre (…)
La sentenza di appello, che tutto ha richiamato in tema di legittimazione e responsabilità degli imputati secondo i loro incarichi, ha individuato in una serie di episodi a diverso titolo contenziosi la consapevolezza degli imputati in ordine alla molestia che le trasmissioni della radio e la immissione di onde provocarono a partire dall’anno 1999 e ha individuato in una complessa serie di episodi che attraversano una stagione temporale che ampiamente precede il 1999 e ampiamente segue il 2000, la esistenza delle molestie, la causazione di esse ad opera delle emissioni della radio vaticana, il superamento (peraltro fuori contestazione) dei valori di cautela dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all’art. 4 co. II del DM 381/98 dal 1998 in poi. Ma la sentenza di appello attraverso una ricognizione che eccede volutamente i confini temporali della contestazione penale per meglio significare con il criterio del “prima” del “durante” e del “dopo” il carattere permanente e invasivo delle molestie, ha poi richiamato circostanze oggettive suscettibili di provare il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde, registrate per la loro intensità e rivelate oggettivamente da risonanze le più insolite e insospettabili in ordinari strumenti del vivere quotidiano diventati , ( in connessione con la intensità delle immissioni moleste), anomali e incontrollabili apparecchi di ricezione e amplificazione ( non costituiscono dunque pilastro della decisione le analisi delle misurazioni e dei metodi anche discordanti, tutti criticamente riferiti e analizzati dalla sentenza di primo grado alle pgg. 31/42 a partire dalle misurazioni effettuate per la Regione Lazio dal 1999). La consapevolezza degli imputati è stata accertata con adeguato richiamo di documenti relativi alla eccezionale potenza degli impianti di trasmissione , alle pubbliche manifestazioni di disagio portate da singoli cittadini o da associazioni di cittadini anche mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa, alle lamentele espresse con lettera inviata da un gruppo di cittadinicostituito in comitato, direttamente Pontefice(ed evasa da un Ufficio del \/aticano) tutto nella prospettiva del rinvio operato dalla sentenza di appello ai contenuti e ai percorsi motivazionali della sentenza di primo grado.
In conclusione la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionalei della decisione di primo grado, adeguata risposta ai compiti commessi dalla sentenza di annullamento e in particolare ha fornito compiuta e logica motivazione circa le responsabilità proprie del (…) e del (…) per ragione degli specifici incarichi ad essi attribuiti e dei poteri a quegli incarichi correlati; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il tempo nel quale gli incarichi e le responsabilità appartenenti ai due imputati coincisero con la causazione di molestie per effetto delle trasmissioni della Radio \/aticana; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa la consapevolezza dei due imputati circa la entità della molestia arrecata e la diffusione del disturbo arrecato nonché circa il riscontro oggettivo delle esistenza delle molestie e del ruolo svolto dai due imputati che, pur responsabili delle emissioni della Radio, non ne dismisero la produzione; egualmente la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il superamento dei valori di attenzione delle emissioni prodotte e ha riscontrato
tale superamento con la evidenziazione di fenomeni eccezionali e abnormi di risonanza e amplificazione. La sentenza impugnata risulta pienamente esente dai vizi contestati con le censure
dell’ultimo ricorso per cassazione.
In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con la condanna di al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro:
2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;
Nord;
2.000,00 a favore di Legambiente Onllus;
2.000,00 Associazione Vas Onlus;
2000,00 Cittadinanza attiva Onlus;
3.000,00 a (…) e (…);
oltre accessori, come per Iegge, per ciascuna delle medesime parti civili.
PQM

Rigetta i ricorsi e condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro:
2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;
2.000,00 a favore di Leqambiente Onlus;
2.000,00 Associazione Vas Onlus;
2.000,00 Cittadinanza attiva Qnlus;
3.000,00 a (…) e (…) oltre accessori, come per legge, per ciascuna delle medesime parti civili.

Depositata in Cancelleria il 09.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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