Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 19-02-2014, n. 7956

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Svolgimento del processo
1. V.M. veniva giudicato dal Tribunale di Roma responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore D.D. M. e condannato alla pena di Euro 900 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche.
Secondo l’accertamento operato nel grado di merito, il D.D. alla guida di un transpallets stava effettuando operazioni di movimentazione merci, scaricando alcune casse da autotreni della ditta xxx, quando muovendosi in retromarcia era andato a collidere con altro transpallets intento ad eseguire analoghe manovre. Nell’impatto il D.D. aveva riportato lesioni personali. Al V. veniva ascritto di aver omesso, quale datore di lavoro dell’infortunato, di somministrargli adeguata formazione e informazione in ordine all’utilizzo del particolare mezzo meccanico, di non aver impartito precise disposizioni sull’utilizzo di questo onde vietarne l’utilizzo in retromarcia, di aver elaborato una inadeguata valutazione dei rischi.
2. Avverso tale decisione proponeva appello l’imputato; impugnazione che la Corte di Appello di Roma rigettava, confermando integralmente la sentenza impugnata quanto al giudizio di responsabilità e riformandola unicamente con la declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati all’imputato e la conseguente rideterminazione della pena.
Il giudice di seconde cure ha accertato che il D.D. si era infortunato perchè aveva proceduto a una manovra di retromarcia – nonostante questa fosse espressamente vietata – perchè costrettovi dall’enorme quantità di merce stipata nel magazzino e dall’urgenza di sistemazione della stessa durante il turno di notte, così come aveva già affermato il Tribunale. La Corte distrettuale ha quindi ritenuto che non vi fosse dubbio circa il fatto che il V., amministratore unico della società cooperativa xxx xxx Coop. A.r.l., che aveva stipulato il contratto di deposito e trasporto con la xxx, fosse datore di lavoro del D.D.; che non era dimostrata la presenza sul posto di preposti con compiti di vigilanza in ordine all’osservanza delle misure di sicurezza, posto che le persone indicate dall’appellante come tali avevano avuto compiti relativi alla sola organizzazione del lavoro e alla sorveglianza delle operazioni di carico e di scarico per rispettare i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro e non anche compiti relativi al controllo dell’adempimento delle misure di prevenzione e protezione; che il V. era informato della situazione di difficoltà nella quale si svolgeva l’attività lavorativa, sia perchè tale era il senso delle dichiarazioni rese dai testimoni sia perchè egli aveva effettuato dei sopralluoghi in tempo antecedente il verificarsi dell’infortunio, come affermato dal medesimo nell’atto di appello; che l’incidente non si era verificato in un momento in cui il transpallets era impegnato in una manovra di emergenza o di posizionamento ma mentre il D.D. svolgeva i compiti assegnatigli.
Tanto ribadito, il collegio territoriale riteneva disatteso dall’imputato l’obbligo di informazione e formazione perchè quelle somministrate al lavoratore non avevano avuto quale specifico oggetto l’attività di movimentazione delle merci tramite transpalletts elettrici e giudicava il documento di valutazione dei rischi carente sotto tale profilo.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il V. a mezzo del difensore di fiducia, avv. xxx (avvisato dell’odierna udienza con comunicazione del 2.9.2013).
3.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge, per avere la Corte di Appello optato per una motivazione per relationem acriticamente adesiva a quella di primo grado, nonostante le specifiche censure mosse dall’appellante; essa ha così dato vita ad una motivazione meramente apparente. La sentenza di secondo grado ha omesso di valutare una serie di circostanze, pacificamente accertate nel giudizio di primo grado, ancorchè le stesse fossero decisive. Richiamando una serie di dichiarazioni testimoniali, il ricorrente censura l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale sarebbero stati assenti sul posto dei preposti; invero, risulterebbe accertato che sul posto erano presenti quattro preposti della società facente capo al V., ovvero tali A. D., C.M., D.R.I. e F.N..
La Corte territoriale avrebbe poi attribuito a tali soggetti compiti limitati senza che ciò emergesse dal dato testimoniale ed ha anche rilevato l’assenza di delega per iscritto senza tener conto che i preposti sono destinatari iure proprio dei precetti antinfortunistici. La Corte di Appello non ha spiegato perchè sarebbe indifferente che il V. svolgesse o meno mansioni operative, peraltro risultando dimostrato che questi, estraneo ad ogni funzione operativa, svolgeva unicamente funzioni amministrative e gestionali, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della teste L.. La Corte territoriale è incorsa in travisamento della prova laddove ha affermato che l’imputato era informato della situazione di difficoltà nella quale si svolgeva l’attività lavorativa e ciò perchè le emergenze istruttorie hanno dimostrato che il V. era stato avvisato delle difficoltà determinate dai ritmi imposti dalla committente xxx solo successivamente all’incidente, secondo quanto riferito dall’imputato medesimo e confermato dalla teste L., mentre altri lavoratori non hanno mai specificato quando l’imputato venne informato di quelle difficoltà. Anzi, il teste A. aveva escluso di aver comunicato all’imputato la situazione di pericolo mentre i testi P. e B. non avevano dichiarato di aver fatto segnalazioni allo stesso prima dell’incidente al lavoratore.
Peraltro il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che l’infortunio si era verificato dopo solo due settimane lavorative dall’inizio delle operazioni e che tale dato conforta quanto affermato dall’imputato, dalla L. e dall’ A.;
neppure ha tenuto conto del fatto che il V. era spesso fuori Roma per la gestione degli appalti dislocati su diciotto sedi e tre regioni.
In conclusione, per l’esponente il V. non era mai stato avvisato delle difficoltà derivanti dalle modalità di lavoro imposte dalla committente prima dell’incidente per cui è processo.
Quanto all’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale l’incidente si era verificato mentre i mezzi svolgevano a pieno ritmo la loro attività e quindi non per contingenze eccezionali, l’esponente rinviene al riguardo una carenza di motivazione per non essere state considerate molteplici circostanze oggettive. La Corte di Appello avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe travisato le dichiarazioni del P. e del D.D., dalle quali si evince che l’incidente si verificò in occasione di una manovra necessaria al posizionamento del mezzo e non in occasione della percorrenza ordinaria in retromarcia. Illogica poi la motivazione laddove afferma che vi fu omessa formazione del lavoratore in ordine all’uso di transpallets elettrici, posto che i testimoni che hanno riferito della formazione ricevuta hanno alluso all’uso di tali mezzi e non di altri.
3.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermata sussistenza del nesso di causalità tra la manovra eseguita e l’evento lesivo occorso al D. D.. L’assunto del ricorrente è che, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate criticamente con l’articolazione del primo motivo, la sentenza è incorsa in difetto motivazionale poichè essa afferma la responsabilità dell’imputato nonostante la sussistenza di fattori che inserendosi nella serie causale avevano dato luogo ad un decorso causale atipico.
3.3. Con un terzo motivo si deduce ancora violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al principio per il quale la responsabilità dell’imputato deve poter essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di Appello ha omesso di valorizzare le circostanze oggettive che si sono evidenziate ed è quindi inosservante dei criteri di completezza imposti dall’art. 546 c.p.p.. Essa opera una selezione arbitraria degli elementi probatori emersi nel corso del processo incorrendo in violazione anche del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il principio in parola, ricorda l’esponente citando giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza.
Si chiede pertanto l’annullamento della sentenza gravata.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Ancorchè l’impugnazione faccia riferimento a violazione di legge e a vizio motivazionale, essa tende a veder avallata una ricostruzione dell’accaduto e una valutazione della prova diverse ed opposte rispetto a quelle fatte proprie dai giudici di merito.
Inoltre prospetta un travisamento della prova che in realtà viene evocato impropriamente, posto che dalla stessa enunciazione del ricorrente emerge piuttosto la richiesta di una diversa valutazione del dato probatorio.
Così stando le cose, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv.
233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, xxx ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Quanto all’ulteriore profilo sopra evidenziato, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep. 27/02/2013, xxx, Rv. 255087).
4.2. Orbene, nel caso che occupa il V. è stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al dipendente essenzialmente perchè ha omesso di operare un’adeguata valutazione del rischio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, caratterizzate dall’intensità dei ritmi lavorativi e dalla angustia degli spazi a disposizione del lavoratore per il movimento con il transpallets.
Alla inadeguata valutazione del rischio fa esplicitamente riferimento la complessiva contestazione, che tra gli illeciti contravvenzionali annovera anche la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, lett. a) e art. 89, lett. c), indicati come riferimenti per la qualificazione della condotta trasgressiva causa dell’infortunio.
Posto questo caposaldo, sia pure con una motivazione eccessivamente stringata, la Corte di Appello ha correttamente escluso la rilevanza dell’aver o meno il V. svolto funzioni operative presso il luogo ove lavorava il D.D., considerato altresì che non ne è discussa la qualità di datore di lavoro. Infatti, è a quest’ultima posizione – ove realmente sussistente – che deve aversi riguardo per imputare la violazione del dovere di elaborare un’adeguata valutazione dei rischi implicati dalle attività lavorative.
Per lo stesso motivo è privo di reale rilievo la circostanza che sul posto di lavoro del D.D. vi fossero o meno dei preposti;
infatti, essi non avrebbero potuto in nessun caso ovviare alla violazione dell’obbligo fondamentale gravante in via esclusiva sul datore di lavoro. Al più avrebbero potuto offrire un ulteriore contributo al verificarsi dell’evento, ove a loro volta trasgressori degli obblighi prevenzionistici dei quali risultano gravati.
Anche sotto questo punto di vista, quindi, l’affermazione della Corte di Appello è del tutto in linea con l’articolazione normativa degli obblighi securitari e con la situazione di fatto, per come accertata nel processo.
Si può convenire con il ricorrente che risulta apodittica l’affermazione del Collegio distrettuale secondo la quale, a fronte di un dato testimoniale che militava nel senso dell’avvenuta somministrazione di formazione e informazione ai lavoratori, tali dichiarazioni risultavano non specificamente riferite alla movimentazione delle merci tramite transpalletts elettrici. E ciò in quanto la Corte di Appello non ha esplicitato da quali elementi di prova abbia ricavato un simile giudizio. Nè è sufficiente evocare una simile genericità per dare come dimostrata la violazione degli obblighi di informazione e formazione, che come ogni altra trasgressione cautelare deve essere puntualmente accertata. Ma, a ben vedere, si tratta di un punto per nulla decisivo nel complessivo impianto motivazionale elevato a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Anche ad ammettere che vi fosse stata un’adeguata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dalla conduzione di transpallets elettrici, resta il fatto che il datore di lavoro doveva svolgere una adeguata e preventiva ricognizione dei rischi intrinseci allo svolgimento di attività lavorativa esecutiva di un contratto di deposito e trasporto quale quello che si era stipulato nell’occasione e porre particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro in rapporto ai ritmi e agli spazi di manovra, onde verificare che gli stessi fossero compatibili con l’utilizzo in condizioni di massima sicurezza dei mezzi meccanici in dotazione.
Quanto al dato relativo alla natura della manovra di retromarcia nel corso della quale si verificò l’incidente, esso non può essere rielaborato da questa Corte, una volta che il giudice di merito abbia pacificamente accertato che quella manovra non costituì modalità di movimentazione contingente ed eccezionale ma l’ordinario modo con cui si muoveva il mezzo, stante la angustia degli spazi entro i quali operare. Sotto tale riguardo il travisamento della prova prospettato dal ricorrente si rivela piuttosto quale alternativa valutazione del dato testimoniale.
4.3. Ben si comprende che, non potendosi seguire il ricorrente lungo il percorso della rivisitazione dei dati fattuali che questi propone, risultano con ogni evidenza infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che sulla base del recepimento di un quadro fenomenico altro rispetto a quello definito dai giudici di merito, giungono a cogliere nella sentenza impugnata i vizi che si sono descritti nella parte narrativa.
In conclusione il ricorso merita di essere rigettato.
5. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014

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