Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, D.V. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti instaurato nel giugno 1978 e definito in primo grado con sentenza di rigetto nel novembre 2006. La Corte d’appello, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in presenza di un’originaria consapevolezza, nella parte, della infondatezza delle proprie pretese, emergente dalla motivazione della sentenza di rigetto, alla luce della quale le varie istanze sollecitatorie presentate dal predetto apparivano volte più che altro al prolungamento strumentale dell’iter giudiziario.
2. Avverso tale decreto il D. ha proposto ricorso a questa Corte affidato ad un motivo, cui resiste l’Amministrazione con controricorso.
3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
4. Il ricorrente denuncia la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla mancanza, nella specie, di ogni pregiudizio per la irragionevole durata del giudizio presupposto: da un lato, sostiene l’insufficienza del rilievo circa l’infondatezza della domanda (peraltro, tutt’altro che palese), dall’altro evidenzia la contraddittorietà intrinseca della tesi secondo la quale la presentazione di varie istanze sollecitatorie sarebbe finalizzata al prolungamento dell’iter giudiziario.
5. Tali doglianze sono fondate. Inidonei, di per sè stessi, a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale devono ritenersi, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 12494/11; 9938/10; 9337/08; n. 15064/06; n. 19204/05; n. 3410/03), gli elementi indicati nel provvedimento in esame. La sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale viene respinta (o in generale che subisce un esito sfavorevole del giudizio), salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, nè tantomeno ne risultano indicati gli elementi di riscontro, che non possono consistere nella mera infondatezza della domanda, tanto più in un contesto quale quello evidenziato contraddittoriamente dalla stessa Corte napoletana nel provvedimento impugnato. L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità.
6. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c..
7. Considerato che il processo presupposto si è protratto complessivamente per circa ventotto anni sino alla sua definizione, va osservato come la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa ventotto anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 14.000. Il rispetto dell’obiettivo di assicurare un serio ristoro alla violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in sede europea, impone dunque di liquidare in tale misura la riparazione dovuta alla ricorrente.
8. A tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e le spese del doppio grado, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 14.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese, che liquida, quanto al grado di merito, in complessivi Euro 1140,00 – di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600 per diritti – e quanto al grado di legittimità in Euro 865,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi- alle spese generali ed agli accessori di legge. Spese da corrispondere, quanto al grado di merito, agli avv.ti xxx e xxx e, quanto al presente grado, agli avv.ti xxx e xxx rispettivamente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 1, della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012
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