Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 2.11.2010 e depositato in data 23.11.2010, il ricorrente premetteva che, con l’epigrafata sentenza, l’Azienda Sanitaria xxx di xxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del ricorrente, della somma di euro 45.972,75, con interessi legali per il primo anno e gli stessi interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data dell’evento lesivo (2001) e fino al soddisfo, oltre le spese legali nella misura di euro 3.150,00 ed iva e cap nonché l’onere economico della consulenza medicolegale, come determinato con decreto di liquidazione del 5.12.2007.
Esponeva che, nonostante l’atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato il 2.9.2010, con assegnazione del termine di trenta giorni, ai sensi degli (allora vigenti) artt. 90 e 91 del R.D. 17.8.1907 n. 642, permaneva l’inerzia dell’intimata azienda sanitaria, per cui si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al fine di poter ottenere l’integrale soddisfazione delle proprie pretese creditorie.
Concludeva per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe nonché per la contestuale nomina di un "commissario ad acta", per l’ipotesi di perdurante inerzia da parte della A.S.P. di Cosenza.
Non costituiva la parte intimata per resistere al presente giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. La legittimazione dell’intimata Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a dare integrale esecuzione del giudicato di che trattasi sussiste ai sensi della legge regionale 11.5.2007 n. 9, la quale, con l’art. 7, commi I e II, precisa:
"I. Le undici Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque Aziende sanitarie locali, che assumono la denominazione di Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.
II. Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento".
In base a tale normativa, pertanto, correttamente risulta essere stata evocata nel presente giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che, con delibera D.G.R.C. n. 272 del 22.5.2007, è subentrata alla disciolta Azienda Socio Sanitaria Locale xxx di xxx, integralmente anche "nei rapporti attivi e passivi", nel cui novero ricade quello inerente la fattispecie dedotta in giudizio.
2. L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (e già l’art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa (per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all’entrata in vigore dell’art. 10, comma II° della legge 21/07/2000 n. 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all’entrata in vigore dell’art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Com’è noto, la proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).
Ed invero, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 va ritenuta esperibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (si afferma da Cons. St. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell’esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (si afferma da Cass. SS.UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125) all’ordinaria procedura esecutiva.
Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o velatamente, omissivo.
Ed invero, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).
L’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (cfr.: Cons. St., IV, 07.05.2002 n. 2439).
Nella specie, il comando giurisdizionale, costituente la "regola del caso concreto", riconosce alla parte vittoriosa il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro anche precisata nel suo ammontare, oltre accessori e non lascia ampio margine interpretativo alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima (Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).
Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l’obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.
Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Non sono, invece, dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Ciò posto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Direttore Generale protempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza epigrafata, con cui l’Azienda Sanitaria xxx di xxx,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del ricorrente, della somma di euro 45.972,75, con interessi legali per il primo anno e gli stessi interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data dell’evento lesivo (2001) e fino al soddisfo; oltre le spese legali nella misura di euro 3.150,00 ed iva e cap nonché l’onere economico della consulenza medicolegale, come determinato con decreto di liquidazione del 5.12.2007, oltre interessi legali dalla data di notifica dell’epigrafata sentenza fino a quella di effettivo soddisfo, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora, quale "commissario ad acta", un funzionario in servizio presso l’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza, indicato nominativamente con provvedimento formale del Prefetto di Cosenza entro il termine di venti (20) giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), con spese a carico della A.S.P. di Cosenza, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc..).
Va, infine, precisato che, a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, gli organi dell’ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato (C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez.VI, n. 41/1995).
Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione ai giudicati nascenti dall’epigrafata sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 1000, oltre IVA e CPA.
Pone a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il compenso per il "Commissario ad acta ", che liquida nella somma di Euro. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.