T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno presentato istanze di inquadramento, ai sensi dell’art. 38, co. 3 e 4, l. 400/1988, per essere collocati nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella stessa qualifica già acquisita presso le rispettive amministrazioni di appartenenza ovvero, anche in soprannumero, nella qualifica superiore corrispondente alle documentate mansioni svolte presso la Presidenza del Consiglio.

Con l’impugnato D.P.C.M. del 18 maggio 1991, i ricorrenti sono stati collocati in posizioni non utili nella graduatoria per l’inquadramento nella 8^ qualifica funzionale.

Di talché, hanno proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi d’impugnativa:

Eccesso di potere per illogicità nella determinazione dei criteri di inquadramento.

L’inquadramento "orizzontale" di cui all’art. 38 l. 400/1988 si configurerebbe come un concorso per titoli, attesa l’insufficienza dei posti rispetto alle istanze presentate, per cui la Commissione avrebbe dovuto rendere noti i criteri prima di iniziare l’esame delle singole posizioni onde permettere agli interessati la produzione della documentazione più idonea.

L’assoluta preponderanza del punteggio attribuito al merito rispetto a quello previsto per i titoli culturali e professionali costituirebbe di per sé sintomo di sviamento di potere anche in relazione alla predeterminabilità del risultato che criteri non equilibrati sono in grado di produrre.

La categoria "titoli di merito", peraltro, si articolerebbe in sottocategorie tali da far assumere alla sola anzianità di servizio, estranea al merito, un rilievo determinante, con automatica collocazione in ruolo del personale più anziano ed esclusione di chi, come i ricorrenti, possiede minore anzianità generale, ma titoli culturali e professionali non posseduti da molti colleghi collocati utilmente.

Violazione dell’art. 38 l. 400/1988.

L’inserimento in ruolo di seguito al "personale già appartenente al ruolo alla data del 27 settembre 1988" inciderebbe sugli interessi e sulle aspettative di carriera dei ricorrenti, i quali sarebbero posposti a colleghi che hanno minore anzianità di qualifica; viceversa, i dipendenti inquadrati ex l. 400/1988 dovrebbero essere iscritti in ruolo secondo l’anzianità di qualifica posseduta.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il difensore, all’udienza del 12 gennaio 2011, ha dichiarato la persistenza dell’interesse al gravame per i soli ricorrenti F. e G., per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti S., I., C., D. e S..

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L’art. 38, co. 3, l. 400/1988 dispone che il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo, è inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti dalla tabella B disponibili; tale personale, ai sensi del successivo quarto comma, può chiedere di essere inquadrato anche in soprannumero e previo superamento di esamecolloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla nuova qualifica.

Il sesto comma dell’art. 38 in discorso, inoltre, stabilisce che la commissione individua gli aventi diritto all’inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all’anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

Le censure proposte con il primo motivo d’impugnativa sono infondate in quanto:

i criteri sono stati predeterminati, come risulta dall’allegato 4 della produzione documentale depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 22 dicembre 2010, e, secondo quanto riportato nella memoria di detta Avvocatura, sono stati consegnati agli interessati su istanza di parte, né i ricorrenti hanno specificato quale documentazione più idonea avrebbero potuto produrre se avessero conosciuto prima tali criteri;

la predeterminazione dei criteri costituisce espressione di attività discrezionale ed in quanto tale può ritenersi illegittima solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie non ricorrono, e, d’altra parte, la stessa norma di legge, di cui all’art. 38, co. 6, l. 400/1988, attribuisce particolare rilievo all’anzianità di servizio.

All’infondatezza di tali censure segue l’inammissibilità per carenza di interesse del secondo motivo d’impugnativa con cui è stata contestata la legittimità dell’eventuale inquadramento in ruolo di seguito al "personale già appartenente al ruolo alla data del 27 settembre 1988"

4. Sussistono giuste ragioni, considerate le difficoltà esegetiche ed applicative della normativa di riferimento, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara improcedibile l’azione di annullamento proposta dai sigg.ri S., I., C., D. e S.;

respinge l’azione di annullamento proposta dai sigg.ri F. e G..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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