Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

G.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 8732/2012 Tribunale della Libertà di Napoli, con la quale, è stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ariano Irpino, in data 12 novembre 2012, con esclusione dei reati contestati ai capi A, B, C, D, E, e K (danneggiamento), limitando il ricorso avverso quest’ultimo reato, in ordine al quale non sussisterebbero le condizioni per l’applicazione della misura cautelare adottata.

A sostegno dell’impugnazione il G. ha dedotto: a) Violazione dell’art. 280 c.p.p..

Il ricorrente lamenta che il reato contestato non consente l’applicazione della misura cautelare perchè la pena non è superiore ai tre anni e non è non inferiore nel massimo a quattro anni.

Nè ricorre in questa ipotesi la eccezionale situazione dell’intervenuta convalida dell’arresto in flagranza, ex art. 381, comma 2, lett. che consentirebbe l’applicazione della misura coercitiva anche al di fuori dei limiti edittali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.p., comma 5.

Omessa motivazione.

Il ricorrente lamenta la omessa rivalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della loro rilevante eccezionalità.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e deve essere pertanto annullata l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2.

2. – Il TDL ha confermato la misura custodiale in carcere anche per il capo K della rubrica, relativo al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2, nonostante la fattispecie de qua non preveda, pur aggravata, la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nemmeno superiore a tre anni. Non vi sono gli estremi, peraltro, nel caso in esame, non emergendo alcuna motivazione al riguardo, che si verta nella eccezionale ipotesi dell’intervenuta convalida dell’arresto in flagranza ex art. 381 c.p.p., comma 2, lett. h), che consentirebbe l’applicazione della misura coercitiva anche al di fuori dei relativi limiti edittali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.p., comma 5.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di custodia cautelare devono essere annullate senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2 (capo K), in relazione al quale reato deve essere ordinata la formale scarcerazione del G.L.. Manda alla cancelleria perchè provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di custodia cautelare limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2 (capo K), in relazione al quale reato ordina la formale scarcerazione del G.L.. Si provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *