T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La d.ssa G., in data 27 marzo 2009, presentava domanda per il conferimento dell’Ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Corte di Appello Penale di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, allegando le statistiche comparate e aggiornate al 15.2.2009, autorelazione e relazione sull’attività, parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario di Cagliari in data 20.11.2008, rinvio alla documentazione presente nel fascicolo personale.

In data 10.2.2010, apprendeva, informalmente, che la sua domanda non era stata ammessa a valutazione per la mancata allegazione del parere attitudinale.

Rappresentava perciò al Presidente della V^ Commissione del C.S.M. di avere allegato il parere in data 20.11.2008 relativo alla domanda per il conferimento degli Uffici direttivi di Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e Venezia, chiedendo il riesame della decisione adottata.

Avverso la proposta di esclusione formulata dalla V^ Commissione, deduce;

1) Violazione del bando di concorso, e delle prescrizioni in materia di requisiti di ammissione per la procedura concorsuale di conferimento di uffici semidirettivi. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.

La ricorrente ha appreso che il C.S.M. ha ritenuto il parere allegato alla propria domanda non idoneo, in quanto non espresso per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto.

Ritiene però che siffatta determinazione contrasti con il bando dell’11 marzo 2009, il quale prescriveva che, nell’ipotesi in cui l’interessato sia stato già valutato per il conferimento di un ufficio semidirettivo e direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto nel corso del triennio precedente alla data della vacanza del posto per il singolo ufficio, il parere non deve essere richiesto e il dirigente dell’Ufficio giudiziario e il Consiglio Giudiziario non debbono esprimere alcuna delle valutazioni di pertinenza.

Parte ricorrente reputa perciò che il parere attitudinale espresso per il conferimento di un ufficio direttivo per il precedente triennio abbia validità anche per il conferimento di uffici semidirettivi, analoghi a quello di cui si verte.

Ritiene, altresì,che l’organo di Autogoverno abbia, illegittimamente, anticipato l’applicazione dei criteri contenuti nella circolare del 4 febbraio 2010, in cui si è chiaramente affermato che "i pareri rilasciati per posti semidirettivi diversi, per grado o per funzione, ovvero per posti direttivi, non sono sufficienti per la valutazione dell’aspirante".

Con successivi motivi aggiunti, la d.ssa G. ha esteso l’impugnazione al rigetto dell’istanza di riesame del 2 marzo 2010, e alle deliberazione finali del Plenum.

Ribadisce che il parere per il conferimento degli Uffici direttivi di Procuratore Generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Venezia, non può essere considerato irrilevante ai fini del conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per grado e funzioni, atteso che il più contiene il meno.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 1387 del 25 marzo 2010, è stata respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.lgs. n. 160/2006, come modificato dalla l. n. 111/2007 " (…) le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello".

Ai sensi del comma 12 " (…) le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello".

Dispone altresì l’art. 13, comma 1, medesimo decreto (nella versione vigente ratione temporis) che "1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario".

2.1.2. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella "Circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi" (Circolare n. P11036/08 del 2 maggio 2008 – Deliberazione del 30 aprile 2008), nell’evidenziare (par. 2.2.) l’importanza del parere attitudinale specifico, anche per gli incarichi semidirettivi, in quanto "non surrogabile per equivalente", ha in un primo momento statuito che "Resta operante per la procedura di conferimento degli uffici semidirettivi il limite di validità triennale del parere attitudinale (da valutarsi sempre con riferimento alla data di vacanza del posto), termine ritenuto congruo per assicurare l’attualità degli elementi su cui fondare le determinazioni per procedere al conferimento dell’ufficio ed evitare un aggravio di lavoro per i dirigenti degli uffici e i consigli giudiziari.". In particolare, relativamente alla "Tipologia dei pareri" ha stabilito che "Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso – secondo le indicazioni della vigente circolare – "per il conferimento di un ufficio semidirettivo e direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto’".

In conformità a tale disciplina, nel bando di concorso per il conferimento del posto di Avvocato generale presso la Sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari, di cui si verte nella fattispecie, viene precisato che "nell’ipotesi in cui l’interessato sia già stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito per il conferimento di un ufficio semidirettivo e direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto nel corso del triennio precedente alla data di vacanza del posto per il singolo ufficio, il parere non deve essere richiesto e il Dirigentte dell’Ufficio Giudiziario ed il Consiglio Giudiziario, non debbono esprimere alcuna delle valutazioni di pertinenza".

Successivamente, con Circolare n. P – 2229 del 5 febbraio 2010 (Delibera del 4 febbraio 2010), il Consiglio, in tema di parere attitudinale specifico (par. 5.3.1. della circolare) ha, più rigidamente, stabilito che "Qualora nel triennio antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado e per funzione, o per incarico direttivo, il Consiglio giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell’ufficio richiesto. Il parere così formulato non potrà essere a sua volta ulteriormente richiamato in pareri successivi". Inoltre, il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso "per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto". Esso deve avere "riguardo alla specificità del posto di cui si tratta, in relazione al quale possono e devono essere evidenziati gli eventuali peculiari elementi rilevanti. Ne consegue che i pareri rilasciati per posti semidirettivi diversi, per grado o per funzione, ovvero per posti direttivi, non sono sufficienti per la valutazione dell’aspirante".

3. Nella vicenda per cui è causa l’Organo di Autogoverno ha escluso la d.ssa G. dalla partecipazione alla procedura di valutazione per il conferimento del posto di Avvocato generale presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari), in considerazione del fatto che "le qualità professionali richieste per svolgere un incarico direttivo sono diverse rispetto a quelle indispensabili per l’espletamento delle funzioni semidirettive ed è dunque necessario – secondo le previsioni della normativa primaria e di quella secondaria – che la valutazione di idoneità degli aspiranti da parte del locale organo di autogoverno venga effettuata in relazione alla specifica tipologia delle funzioni richieste, di talché, ove la stessa manchi, non è possibile riparare all’omissione mediante il recupero di giudizi parametrati su differenti funzioni e, dunque, compiuti avendo presenti le diverse esigenze proprie del peculiare incarico".

3.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che la procedura di valutazione in esame (avviata con interpello dell’11 marzo 2009) è governata dalla disciplina recata dalla circolare del 30 aprile 2008, e non già dalle modifiche successive, in precedenza sintetizzate.

Il bando stesso, del resto, riflette il tenore della disciplina originariamente elaborata dall’Organo di autogoverno, essendo chiaramente stabilito che "Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso – secondo le indicazioni della vigente circolare – "per il conferimento di un ufficio semidirettivo e direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto".

Non vi è dubbio pertanto che, facendo applicazione di tale normativa, la d.ssa G. avrebbe dovuto essere ammessa a valutazione, in quanto l’incarico direttivo di Procuratore generale presso la Corte d’Appello è analogo per funzione e grado a quello richiesto (semidirettivo) di Avvocato generale presso una sezione distaccata di Corte d’Appello.

Al riguardo, non appare inutile ricordare che, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del r.d.n. 12 del 1941 "Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.".

Ai sensi dell’art. 59, comma 3, "Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica".

Sicuramente, nel caso di specie, il C.S.M. avrebbe dovuto chiaramente indicare quali elementi connotanti la professionalità dell’Avvocato generale, non siano invece presenti nel profilo attitudinale del Procuratore generale.

3.2. Per quanto occorrere possa, il Collegio osserva inoltre quanto segue.

Nella disciplina consiliare successiva a quella applicabile nella fattispecie (delibera del 4 febbraio 2010), la valutazione di idoneità conseguita ai fini del conferimento di un incarico direttivo, sembra avere perso ogni rilievo in sede di conferimento di un incarico semidirettivo, e ciò indipendentemente dall’esistenza di affinità e/o omogeneità per grado e funzioni.

In disparte la ragionevolezza e logicità di siffatta previsione, rileva tuttavia il Collegio che, nel contesto della stessa circolare, un precedente parere espresso dal Consiglio Giudiziario ai fini del conferimento di un incarico direttivo non è comunque del tutto irrilevante se il locale Organo di autogoverno "puòformulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente", sia pure integrato "dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell’ufficio".

Può tuttavia darsi l’eventualità, che, in concreto, non sia possibile operare ulteriori distinguo, di talché, come avvenuto nella fattispecie, in relazione a tipologie di incarichi strettamente connessi, la pretesa non "surrogabilità per equivalente" del parere attitudinale specifico costituisca una indubbia forzatura, tale da richiedere, quantomeno, un approfondimento, istruttorio e motivazionale, non ancorato al mero dato formale.

4. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento, dovendo, in conseguenza, scrutinarsi anche la d.ssa G. ai fini del conferimento dell’incarico in esame.

In relazione alla novità della fattispecie, sembra però equo compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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