Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo T.M., in quanto il rapporto di lavoro con lo stesso non sarebbe "mai intervenuto" (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);
– che, a prescindere da ogni altra considerazione, è lo stesso ricorrente ad ammettere (cfr. doc. 2 ricorrente, copia denuncia querela presentata nei confronti di M., p. 4 decimo rigo e ricorso p. 2 quattordicesimo rigo) di avere incominciato il rapporto di lavoro solo dopo l’agosto 2009, e quindi non nel periodo considerato utile dall’art. 1 ter comma 1 del d.l. 78/2009, ovvero per i tre mesi anteriori al 30 giugno 2009, sì che la domanda di legalizzazione è stata legittimamente respinta;
– che quindi il ricorso va respinto;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
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