Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-09-2012, n. 14989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5 marzo 1993, P.N., L. L., L.C., L.M., L.M.V., La.
L. e R.G. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, C.S. e, premesso che avevano stipulato con quest’ultimo, in data 25 agosto 1990, un preliminare di vendita di due appezzamenti di terreno a destinazione agricola siti nel Comune di Xxx, censiti in catasto al foglio 1, part. 5 e 366, per il prezzo di L. 150.000.000 e che C.S., immesso nel possesso dei beni, aveva versato un primo acconto anche a titolo di caparra, un secondo acconto e solo in parte il terzo acconto pattuito e non era comparso dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, chiedevano la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva il convenuto che impugnava la domanda; rappresentava di essere disponibile alla stipula dell’atto definitivo; deduceva di non essere comparso dinanzi al notaio nel giorno fissato perchè era stato avvertito dalla segretaria di detto professionista e da quest’ultimo che non sarebbe stato possibile procedere alla stipula, in quanto mancavano le necessarie visure, e di aver subito notevoli danni a causa del mancato tempestivo adempimento degli attori;
chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la loro condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 26 settembre 2003, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento del convenuto che condannava al rilascio, in favore degli attori, dei due terreni oggetto del detto preliminare;
autorizzava gli attori a ritenere, a titolo di penale, quale risarcimento dei danni predeterminati, giusta accordo di cui all’art. 5 del risolto preliminare, la somma di Euro 36.926,67 già versata dal C. a titolo di caparra confirmatoria e di acconti sul prezzo pattuito; condannava il convenuto al pagamento di Euro 257,79 a titolo di rimborso delle spese di redazione del verbale notarile di mancata comparizione per la stipula dell’atto pubblico di compravendita nonchè alle spese di giudizio.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 31 agosto 2006, rigettava l’appello proposto dal soccombente e lo condannava alle spese di quel grado.
Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.S. sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso P.N., L.L., L.C., L.M., L.M.V., La.Lu. e R.G..
Il ricorrente ha depositato memoria.
In data 16 maggio 2012 il ricorrente ha depositato copia della relazione tecnica redatta nell’ambito della causa n. 576/2007 promossa da P.N. + 6 contro C.S. presso il Tribunale di Paola.
Motivi della decisione
1. Seguendo l’ordine logico, deve anzitutto esaminarsi il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la "nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)".
Deduce il C. che, pur avendo avuto l’intenzione di proporre in udienza querela di falso in relazione alla certificazione catastale, non aveva potuto provvedere a tanto perchè all’udienza del 2 maggio 2006 il suo collaboratore, munito di delega scritta e in possesso del "verbale … redatto … dalla difesa" del ricorrente, con cui l’appellante proponeva querela di falso, nonchè della documentazione di cui alla detta querela, non era giunto al cospetto della Corte che aveva ritenuto di provvedere sulle richieste degli appellati in quanto un collaboratore del domiciliatario dell’appellante, privo delle necessarie istruzioni, aveva ritenuto di sostituire il difensore del C. senza averne i poteri; deduce il ricorrente che la sua richiesta, rivolta alla Corte di appello, di rimessione della causa sul ruolo per consentire la proposizione della querela di falso, era stata dichiarata inammissibile, essendo stata la causa trattata anche alla presenza della difesa dell’appellante.
Eccepisce, pertanto, il ricorrente la nullità del procedimento di appello, per violazione, da parte della Corte di merito, delle norme disciplinanti la materia e formula il seguente quesito di diritto:
"E’ possibile ritenere che sia presente in udienza il difensore dell’appellante, con conseguente declaratoria di inammissibilità della richiesta avanzata dal procuratore dell’appellante di rimessione della causa sul ruolo onde consentire la proposizione della querela di falso e la produzione della relativa documentazione, allorquando il difensore e procuratore della parte venga sostituito da un collaboratore del domiciliatario non munito neppure di delega scritta?" 1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Al riguardo questa Corte rileva che dalla sentenza impugnata risulta che con l’istanza del 2 maggio 2005 (recte 2006) il difensore dell’attuale ricorrente non si era doluto della mancanza di poteri della collaboratrice del domiciliatario presente in udienza bensì della circostanza che alla stessa non fossero state fornite istruzioni. Correttamente, quindi, in relazione a tale sola doglianza – e in relazione a tale specifico punto della sentenza impugnata non sono state sollevate censure dal ricorrente – la Corte territoriale ha affermato che la causa era stata trattata anche alla presenza della difesa dell’appellante ed è, pertanto, nuova la questione di carenza dei poteri di colui che aveva partecipato all’udienza. Va peraltro evidenziato che dal verbale di udienza risulta che l’avv. Xxx è comparso "per delega dell’avv.to Xxx" e non del domiciliatario dello stesso, sicchè le doglianze relative ai poteri del domiciliatario e, quindi, del collaboratore di questi risultano non pertinenti e incongrue.
2. Con il primo motivo C.S., denunciando violazione degli artt. 1456 e 1457 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver, nel confermare la decisione di primo grado, ritenuto risolto il contratto per inosservanza, da parte del ricorrente stesso, del termine essenziale pattuito per la stipula del contratto definitivo, nonostante tale essenzialità non potesse desumersi dalle espressioni di cui al preliminare o dalla volontà delle parti in esso manifestata di considerare venuta meno l’utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita e fosse smentita dalla proposta di una soluzione bonaria della questione della risoluzione di diritto sollecitata dal difensore degli attori, attuali controricorrenti. Sostiene, poi, il ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi da cui risultava l’incolpevolezza del suo inadempimento, essendo la stipula del contratto definitivo impedita dalla mancanza delle visure catastali, nè dell’intenzione di adempiere da lui manifestata anche dopo l’instaurazione del giudizio. Assume, inoltre, il C. che non era configurabile nel contratto una clausola risolutiva espressa.
In relazione a quanto precede il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "qualora difetti il requisito della colpevolezza dell’inadempimento e della non scarsa importanza dello stesso, può il Giudice ritenere essenziale un termine contrattualmente stabilito per la stipula del contratto definitivo e conseguentemente pronunciare legittimamente la risoluzione di un contratto preliminare nel quale sia stato genericamente stabilito che "La restante somma di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) del prezzo convenuto sarà pagata, da parte promissaria acquirente a parte promittente venditrice, alla firma del rogito notarile che dovrà essere eseguito da un notaio concordato tra le parti entro e non oltre il 3.8.92" (clausola n. 4) e che "la caparra e gli acconti eventualmente versati, nel caso che parte promissaria acquirente per qualsiasi motivo non dovesse tener fede a tutti o ad uno solo degli impegni assunti con il presente atto, resteranno acquisiti a parte promittente venditrice a titolo di penale quale risarcimento danni predeterminato (clausola n. 5)? In questo caso, integra una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l’importanza in relazione all’economia del contratto stesso, non bastando l’accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa"? 2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura è inammissibile nella parte in cui prospetta la questione relativa alla natura non essenziale del termine e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, in relazione a tale profilo, va rilevata la novità della questione, non risultando dalla sentenza impugnata che la stessa sia stata prospettata in appello; al riguardo si osserva che qualora il ricorrente riproponga in sede di legittimità una questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della questione, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto o atto difensivo o atto precedente del giudizio l’abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 3 marzo 2009, n. 5070; Cass. 30 novembre 2006, n. 25546), e, nella specie all’esame, tale onere non è stato assolto. In secondo luogo si rileva che la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che, secondo quanto risulta dalla sentenza stessa, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cui si discute in causa per inadempimento del C..
2.3. Il motivo all’esame è, inoltre, inammissibile nella parte in cui attinge senza autosufficienza la valutazione motivata del giudice di merito sulla colpevolezza dell’inadempimento. A tale riguardo va osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta – come nel caso all’esame, in base alle risultanze istruttorie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24799; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass. 29 novembre 2004, n. 22415).
2.4. Risulta, infine, non pertinente il richiamo alla clausola risolutiva espressa, non essendo stata tale questione trattata nella sentenza impugnata, e ad un comportamento degli attori successivo alla domanda di risoluzione, non idoneo ad escludere l’originario inadempimento. E’, pertanto, inammissibile il secondo quesito di diritto formulato in relazione al primo motivo e attinente alla questione in parola, non investendo la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. Cass., ord., 19 febbraio 2009, n. 4044).
3. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 1418 c.c. (in relazione all’art. 1346) e art. 1421 cod. civ., deduce che nell’atto di appello aveva rappresentato che, in base alla certificazione – prodotta unitamente al ricorso per cassazione – di cui era venuto in possesso solo dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, risultava la natura demaniale del terreno di cui al preliminare distinto in catasto al foglio n. 1, part n. 5, alla data del 31.12.1992, e tanto in contrasto con altro certificato prodotto dalle controparti ed aveva eccepito, pertanto, la nullità del contratto preliminare per il quale è causa.
Il ricorrente censura, quindi, la sentenza impugnata che ha disatteso il motivo di gravame fondato su tale certificazione sul rilievo che la stessa, oltre ad essere irrilevante, perchè relativa a fatti che non potevano aver influenzato il comportamento del promissario acquirente, non era agli atti e ha, altresì, ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la domanda di nullità del contratto in parola, formulata per la prima volta in appello.
In relazione al secondo motivo di ricorso il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "il Giudice di appello poteva dichiarare, anche d’ufficio, la nullità dell’atto negoziale in questione considerato che la certificazione catastale era presupposto fondamentale per la stipula del contratto definitivo di compravendita, presupposto, peraltro, già preso in considerazione anche nel giudizio di primo grado rispetto alla documentazione effettivamente posseduta dal Notaio rogante?" 3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Osserva questa Corte che, pur se la questione di nullità del contratto preliminare era esaminabile d’ufficio dalla Corte territoriale, tuttavia resiste, a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, la circostanza fondamentale che un tale esame era inibito dalla mancata produzione di quel certificato nel corso del giudizio di secondo grado. Circostanza, questa, confermata in ricorso, nell’illustrazione del terzo motivo, dallo stesso ricorrente che ha allegato la certificazione in parola al predetto atto.
Tale produzione – unitamente a quella dei nuovi atti e documenti allegati al ricorso, nei limiti in cui essi non sono relativi alla dedotta nullità della sentenza impugnata, e a quella degli atti e documenti depositati anche successivamente in questa sede -, è inammissibile in quanto effettuata in violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., che vieta la produzione di nuovi atti e documenti nel giudizio di cassazione, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Nè, peraltro, può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui "l’affermazione della Corte di appello di Catanzaro, in base alla quale "non risulta allegata agli atti la documentazione indicata dall’appellante"" era "agevolmente superabile avendone l’appellante comunque richiesto l’acquisizione agli atti di causa". Ed invero, a prescindere dal rilievo che il ricorrente neppure ha indicato in quale scritto difensivo o atto del giudizio di merito abbia formulato tale richiesta, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall’art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta (Cass. 13 marzo 2009, n. 6218; Cass. 7 novembre 2003, n. 16713), laddove, invece, nel caso all’esame, lo stesso ricorrente assume di aver rappresentato nell’atto di appello di aver ottenuto la certificazione in parola dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado e, quindi, prima della proposizione dell’appello.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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