Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2012, n. 15105

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Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Lamezia Terme, G.F. esponeva di essere stato dipendente della s.r.l. xxx e di essere stato da questa licenziato il 18 gennaio 1994 per ristrutturazione dell’azienda; di aver tempestivamente impugnato il licenziamento in quanto sfornito di giustificato motivo; che, instauratosi il contraddittorio, il Pretore rigettava la domanda compensando le spese di lite. Con sentenza depositata il 19 febbraio 1999, il Tribunale di Lamezia Terme respingeva il gravame. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 3096/02, accoglieva il primo motivo di ricorso inerente la mancanza di prova della dedotta ristrutturazione aziendale e cassava con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 14 febbraio 2007, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al G., condannando la società xxx, rimasta contumace, alla sua riassunzione ovvero alla corresponsione di sei mensilità dell’ultima retribuzione, oltre al risarcimento dei danni pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato ad unico motivo.
La società xxx è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamenta che la Corte territoriale, pur giudicando illegittimo il licenziamento, riconobbe al ricorrente solo la tutela c.d.
obbligatoria, e non anche quella reale di cui al menzionato art. 18.
Si doleva che a tali conclusioni i giudici d’appello giunsero in base al mero tenore letterale del ricorso, nel quale era stata chiesta, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, "la riassunzione" del ricorrente, senza valutare il tenore complessivo dell’atto ed il suo petitum sostanziale.
Il ricorso è infondato.
Ed infatti, seppure è vero che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 14 novembre 2011 n. 23794; Cass. 2 novembre 2005 n. 21208), è altrettanto vero che il ricorrente non chiarisce adeguatamente, in contrasto col principio di autosufficienza, il contenuto degli atti difensivi da cui dovrebbe evincersi che la richiesta sostanziale fosse diversa da quella ravvisata dal giudice del rinvio. Parimenti non risulta affatto da quale atto, documento o accertamento dovrebbe evincersi l’applicabilità al caso di specie della L. n. 300 del 1970, art. 18. Deve al riguardo evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento (o di risultanze probatorie o processuali), ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, trascrivendone i passi salienti o quanto meno indicandone la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).
Ciò difetta nel caso di specie.
2. Il ricorso deve in definitiva rigettarsi. Nulla per le spese essendo la società xxx rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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