Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 13/7/01 A.V., premesso di essere affetto da cecità assoluta e di godere della relativa indennità di accompagnamento, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’equiparazione di tale provvidenza a quella prevista per gli invalidi di guerra e la condanna dell’Inps alla corresponsione della stessa nella misura percepita dai predetti invalidi, oltre che agli accessori di legge e alle spese di causa.
L’ente si costituì e, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, dedusse che per i ciechi civili l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento a quella dei grandi invalidi di guerra veniva normalmente attuata e pertanto null’altro sarebbe spettato al ricorrente. Concluse per la reiezione della domanda, stante la sua infondatezza.
Con sentenza depositata il 4/2/05 il giudice adito accolse il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a fruire del trattamento di indennità di accompagnamento per cieco civile assoluto adeguato alla indennità di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra e condannando l’Inps a corrispondere al ricorrente le differenze spettanti per i periodi che indicava, oltre accessori di legge e spese di causa in favore del difensore antistatario.
2. Con ricorso depositato il 5/5/05 l’Istituto ha proposto appello avverso tale sentenza ribadendo quanto già dedotto in prime cure e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Costituitosi il contraddittorio l’ A. ha eccepito con diffuse argomentazioni l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Con sentenza del 22 marzo 2010 – 16 aprile 2010 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello riconoscendo il diritto dell’appellante alla chiesta equiparazione con riferimento al solo anno 1991 e per l’importo di Euro 409,00, oltre accessori di legge. Rigettava per il resto la domanda, compensando integralmente le spese del doppio grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo infra trascritto. Il collegio autorizzava la motivazione semplificata della sentenza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 682 del 1979, art. 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 165 del 1983, art. 1 nonchè della L. n. 429 del 1991, art. 1. Sostiene l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti all’analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra.
Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. Contesta in particolare la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sull’errato presupposto che l’irrituali tra dell’espletamento della stessa non avesse violato il diritto di difesa.
Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione per non aver la sentenza impugnata preso in considerazione le critiche mosse dalla parte appellante alla consulenza tecnica.
2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile.
Tale è il primo motivo, atteso che la questione della spettanza del beneficio richiesto dal ricorrente è già stata risolta in senso a lui favorevole dalla sentenza impugnata. L’Inps del resto ha riconosciuto l’an debeatur per tutti gli anni ai quali si riferiva l’originario petitum. Si controverte solo sul quantum, in riferimento al quale il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato differenze a favore del ricorrente solo per l’anno 1991. La Corte d’appello, ne richiamare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha operato una valutazione di merito sufficientemente motivata e nient’affatto contraddittoria, che pertanto è immune dalle censure del ricorrente peraltro inammissibilmente appuntate ancora sull’an debatur.
Inammissibile è anche la doglianza per la (asserita) mancata ricezione della copia della consulenza, giacchè ciò non ha compromesso in concreto il diritto di difesa della parte, come risulta del resto dal terzo motivo di ricorso in cui si fa riferimento alle critiche mosse da quest’ultima alla relazione del consulente tecnico d’ufficio.
Inammissibile infine è il terzo motivo di ricorso perchè è assolutamente generico e comunque espressione di un mero dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia, introdotta prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, sono interamente irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012
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