Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pesaro, Sezione Distaccata di Fano, con sentenza del 12/7/2005, dichiarato B.A. colpevole d’illecita cessione di stupefacente di tipo eroina, nonchè del delitto di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen., per avere cagionato, quale conseguenza non voluta del delitto di spaccio di stupefacenti di cui sopra, la morte di T.A., condannò il predetto alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa in ordine al primo delitto e a quella di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, in ordine al secondo. I fatti risalgono al (OMISSIS).
1.1. La Corte d’appello di Ancona, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 26/3/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, ridusse la pena a complessivi anni due e mesi uno di reclusione.
2. L’imputato, a corredo del ricorso, deduce unitaria, articolata censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al vaglio probatorio che aveva condotto ad ingiusta affermazione di colpevolezza.
La Corte territoriale, incongruamente e violando le regole probatorie, dopo aver valutato inattendibili le dichiarazioni con le quali i testi S.P. e M.A. avevano discolpato, sentiti al dibattimento, l’imputato, ne aveva valorizzato quelle rese in fase d’indagini preliminari, prive di efficacia probatoria e utili al solo fine di porre in contestazione quanto affermato al dibattimento.
L’asserto che il ragazzo presentatosi all’appuntamento per cedere lo stupefacente vi fosse giunto a bordo di uno scooter rosso, calzando un casco nero era stata inopinatamente attribuito a tale Tr., delle cui dichiarazioni si era data lettura ex art. 512, cod. proc. pen.. Peraltro, la disponibilità in capo all’imputato dello scooter e del casco in parola non poteva trarsi dai CC assunti in qualità di testi (mar. M.A. e brig. P. o D.M.).
Quanto all’evidenziazione, dai tabulati telefonici acquisiti, della telefonata effettuata dal defunto T. all’imputato si osserva nell’atto d’impugnazione che trattavasi di elemento neutro e comunque non decisivo, stante che doveva reputarsi ben credibile, e non smentito, che si fosse contattato l’imputato al solo fin di avere informazioni in ordine al luogo ove poter approvvigionarsi di stupefacente, stante che il B. era tossicodipendente.
Motivi della decisione
4. Il ricorso deve essere rigettato.
4.1. Non è condivisibile la ricaduta probatoria che la Corte territoriale fa derivare dalle ritrattazioni (quasi totale, quella di S.P. e parziale, ma significativa, quella di M. A.). Invero, non può porsi in dubbio che la lettura "a contestazione" non ammette tra il materiale probatorio le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste, ma ha lo scopo di screditare, o, comunque, introdurre ragionevoli dubbi, a riguardo della versione fornita in sede di formazione dibattimentale della prova. Di conseguenza, pur mostrandosi logicamente ineccepibile il giudizio d’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate al dibattimento, in aperto ed ingiustificato contrasto con quanto in precedenza narrato ai CC (pag. 5), espresso dalla Corte d’appello, perciò solo le stesse non avrebbero potuto utilizzarsi quale prova diretta del fatto, bensì, quale argomento di sostegno e corroborazione di elementi probatori aliunde acquisiti.
4.2. La prova della colpevolezza del ricorrente, tuttavia, espunto il peso probatorio erroneamente attribuito dalla Corte territoriale alle letture di cui s’è detto (prova di resistenza) si coglie, conformemente ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., dall’insieme delle evidenze probatorie legittimamente acquisite, vagliate e correlate in sede di merito con motivazione congrua dal giudice del merito.
Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nel caso di specie è stato puntualmente messo in rilievo quanto appresso: a) Tr.Gi., le cui dichiarazioni sono state legittimamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., ha confermato la telefonata fatta allo spacciatore con il telefono cellulare di T.A. e, poco dopo, il sopraggiungere, a bordo di uno scooter bordeaux, di un giovane, calzante un casco nero, dal quale la vittima ed un suo amico, avevano dichiarato, nell’immediatezza di aver acquistato, per la somma di L. 100.000, una bustina di eroina, della quale i tre ne utilizzarono subito circa la metà, restando l’altra metà nel possesso del T.; b) dall’acquisizione dei pertinenti tabulati telefonici si è appurato che nello spazio temporale qui preso in considerazione due telefonate, partite dal cellulare del T. avevano raggiunto l’utenza intestata all’imputato; c) a differenza di quel che si adduce in ricorso, le circostanza individuante del possesso da parte del B. di uno scooter di quel colore non costituisce sapere la cui fonte era riposta nelle dichiarazioni delle persone informate acquisite dagli inquirenti, bensì conoscenza precedente ed autonoma dei CC, ai quali l’imputato era ben noto (deposizione teste P.); d) M. A., pur ritrattando, come s’è detto, gran parte delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ha, tuttavia, ammesso le telefonate effettuate a tale " L." o " A."; nonchè il sopraggiungere dello scooter di colore rosso; e) probatoriamente certa e non contestata la consumazione del residuo dello stupefacente da parte del T. presso la comunità terapeutica che lo ospitava e il decesso di costui in seguito alla detta assunzione.
L’insieme delle superiori risultanze, al di là d’ogni ragionevole dubbio, costituisce legittimo percorso motivazionale esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. Reiteratamente questa Corte ha avuto modo di chiarire che la formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio solennizza la prescrizione, già insita nel sistema, che l’affermazione di colpevolezza derivi dalla certezza processuale legalmente formata (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 10411 del 28/1/2013; Sez. 2, n. 7035 del 9/11/2012). Restano, quindi, pur sempre estranei alla conoscenza del giudice, e, quindi, all’area della decisione, eventi e circostanze il cui accadimento debba rilegarsi all’assolutamente improbabile.
5. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013
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