Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15085

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Svolgimento del processo
Con domanda di arbitrato depositata alla segreteria generale della Camera di Commercio di Bologna in data 7/11/01 e notificata il successivo 21/11/01, la Principi Attivi srl avviava giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta all’art. 17 del contratto xxx15/2/98 con xxx spa (ora xxx spa).
Con tale atto, la Principi Attivi srl, lamentando gravi violazioni da parte della xxx spa al suddetto contratto, ne chiedeva la condanna all’adempimento e al risarcimento del danno. Quest’ultima, con la propria memoria di costituzione, lamentava, a propria volta, l’inadempimento della Principi Attivi e segnalava il compimento di gravissimi atti di concorrenza sleale da parte della attrice.
Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della Principi Attivi al risarcimento dei danni, indicati, sia pure in via orientativa, nella misura di L. 1.500.000.000.
Oggetto della vertenza era l’esatta interpretazione del contratto xxxdel 15 dicembre 1998, che regolava gli acquisti da parte della xxx delle apparecchiature, attrezzature, accessori e servizi di assistenza tecnica nel campo della cosmesi a marchio RVB fabbricati dalla Principi Attivi risultando controversa la esistenza o meno di una clausola di esclusiva e la sua reciprocità.
Con lodo deliberato e depositato in data 18/12/02, l’Arbitro respingeva le domande della xxx, la dichiarava inadempiente al contratto inter partes e la condannava al pagamento a favore della Principi Attivi srl del complessivo importo di Euro 459.114,20 oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2003, la xxx xxx, s.pa., già xxx s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna , la Principi Attivi s.r.l., impugnando per nullità il lodo arbitrale.
Quest’ultima si costituiva in giudizio, resistendo all’impugnazione, della quale chiedeva il rigetto opponendo altresì impugnazione incidentale condizionata.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1258 del 2005 rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la xxx xxx spa, sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la Principi Attivi srl.
Entrambe la parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, sotto i profili della carenza di motivazione e della violazione di legge, la incompletezza della disamina operata dalla Corte d’appello bolognese, che avrebbe del tutto trascurato di prendere in considerazione ben quattro dei cinque profili di censura sollevati da essa ricorrente in ordine alla interpretazione del contratto operata dal lodo relativi: alla violazione del canone di cui all’art. 1362 c.c.; alla erronea valutazione di comportamenti tenuti da soggetti diversi dagli stipulanti; alla interpretazione della clausola di esclusività; alla ritenuta esistenza di una logica di gruppo;alla rilevanza attribuita alle condizioni generali di vendita. Il motivo contesta, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle diverse censure mosse alla ritenuta inesistenza di atti di concorrenza sleale.
Con il secondo motivo si sofferma, in particolare, a criticare la decisione impugnata in relazione alla motivazione fornita circa la mancanza di violazione del criterio interpretativo di cui all’art. 1362 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente ripropone l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto inammissibile la doglianza circa l’esistenza della concorrenza sleale.
Con il quarto motivo censura la liquidazione del danno.
I primi tre motivi del ricorso che presentano doglianze collegate possono essere esaminati congiuntamente.
Poichè gran parte delle doglianze contenute nei primi tre motivi si imperniano sul vizio di motivazione, va premesso che il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al requisito di cui all’art. 823 c.p.c., è ravvisabile solo ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter logico del ragionamento compiuto dagli arbitri e d’individuare la ratio della decisione adottata (Cass. 6 giugno 2001, n. 7600;
Cassi 1 aprile 2001, n. 5371; Cass 23 giugno 2001, n. 8529). Il lodo, infatti, a norma dell’art. 823 c.p.c., deve contenere unicamente "l’esposizione sommaria dei motivi", esprimendo la sua ratio decidendi. In particolare contraddirebbe la natura ed la funzione del lodo ogni forma di revisione, nel merito, del giudizio degli arbitri, risultando ammissibile, in sede d’impugnazione, sulla valutazione dei fatti, solo la verifica dell’adempimento dell’obbligo su detto posto dall’art. 823 c.p.c.. (Cass. 4078/03, Cass. 10600/05, Cass. 10229/07).
Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza della Corte di Appello sia adeguatamente motivata in relazione all’impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio d’impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. 6 novembre 2006, n. 236780; Cass. 9 maggio 2006, n. 10663; Cass. 26 settembre 2005, n. 18766; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900). Pertanto, quando nel giudizio d’impugnazione sia stato denunciato un vizio della motivazione del lodo sul fatto, oggetto del giudizio di Cassazione può essere unicamente il riscontro della verifica, da parte della Corte di Appello, dell’esistenza nel lodo di una motivazione coerentemente idonea ad esprimere la ratio della statuizione adottata sul punto (Cass. 10229/07).
Fatta questa premessa, si osserva che la prima parte del primo motivo ed il secondo motivo con i quali si contesta sotto diversi profili la violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili.
La Corte d’appello ha esaminato la motivazione fornita dal lodo in ordine alla interpretazione del contratto osservando che gli arbitri avevano rilevato che "nel contempo tutte le macchine (che sarebbero poi state marcate RVB dovevano essere vendute Piana, titolare esclusiva del marchio. Questo spiega anche letteralmente, la dizione contrattuale di cui alla clausola n. 1 del contratto 15.12.98 ed è pienamente in linea con quanto scritto nel patto n. 3.
Aggiunge poi la sentenza impugnata che la detta clausola n. 3 recitava Principi Attivi conferisce a Piana … il diritto esclusivo di acquistare i prodotti a marchio RVB".
In base a ciò ha ritenuto che "il lodo ha proceduto all’interpretazione del contratto, non trascurando il senso letterale delle parole, così come previsto dall’art. 1362 c.c., peraltro correlato ad ulteriori canoni ermeneutici, quale quello sistematico e quello rappresentato dal comportamento delle parti".
Ha quindi concluso che, dovendosi escludere la disapplicazione dell’art. 1362 c.c., non era possibile "procedere ad una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dall’arbitro".
Tale motivazione appare conforme ai principi affermati da questa Corte e preliminarmente rammentati.
La Corte distrettuale si è infatti soffermata sul dedotto vizio di interpretazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. escludendone la sussistenza. Nel far ciò non era tenuta a rispondere a tutte le singole doglianze avanzate con l’atto di impugnazione del lodo proprio perchè, come in precedenza ricordatola Corte distrettuale in sede d’impugnazione è tenuta solo alla verifica dell’adempimento dell’obbligo posto dall’art. 823 c.p.c..
(Cass. 4078/03, Cass. 10600/05, Cass. 10229/07) e, cioè, la sussistenza della motivazione e che questa consenta di comprendere l’iter logico del ragionamento compiuto dagli arbitri e d’individuare la ratio della decisione adottata (Cass. 6 giugno 2001, n. 7600;
Cassi 1 aprile 2001, n. 5371;Cass 23 giugno 2001, n. 8529).
Va aggiunto che le censure in esame non risultano rispettose del principio di autosufficienza del ricorso.
Questa Corte ha a tale proposito ripetutamente affermato quando il ricorrente per cassazione censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.
(Cass 24461/05, Cass 3075/06,Cass 1825/07, Cass 4178/07, Cass 19044/10).
A tale principio non si è attenuta la ricorrente che non ha riportato il testo integrale della clausola contrattuale di cui si contesta l’interpretazione, in tal modo non consentendo a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti di giudizio, di prendere contezza delle eventuali carenze motivazionali o interpretative da parte della Corte d’appello.
La società ricorrente si è infatti limitata a trascrivere con il primo motivo di ricorso le censure mosse al lodo con l’atto di impugnazione, dal le quali non è comunque possibile desumere il contenuto delle clausole contrattuali contestate. Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il secondo motivo, contenente l’esplicita censura di violazione dell’art. 1362 c.c..
Sotto un diverso profilo, si osserva che la società ricorrente,in particolare con il secondo motivo, censura la interpretazione effettuata dalla decisione impugnata in riferimento alla clausola contrattuale n. 1 ed al patto n. 3, sostenendone l’inconsistenza logico-giuridica del ragionamento ma tale critica non viene mossa in relazione al testo della clausola contrattuale (non riportata nel ricorso come appena detto) ma in relazione alle censure avanzate con l’atto di impugnazione che non possono costituire il parametro di riferimento della correttezza del ragionamento interpretativo della Corte d’appello che va raffrontato esclusivamente con le clausole del contratto.
Le doglianze in questione si rivelano quindi inammissibili prima ancora che infondate.
Quanto alla seconda parte del primo motivo, con il quale si sostiene la mancanza di motivazione in ordine alle censure poste al lodo riguardo alla ritenuta insussistenza di atti di concorrenza sleale, la stessa va esaminata congiuntamente con il terzo motivo ponendo nella sostanza i due motivi la medesima doglianza.
Le censure sono prive di fondamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato, riguardo al motivo di impugnazione relativo alla concorrenza sleale, la riproposizione dei comportamenti dedotti a sostegno della esistenza di atti di concorrenza sleale e, in particolare, l’immissione sul mercato di prodotti identici a quelli marchiati RVB, commercializzati da xxx, a prezzi significativamente inferiori a quelli che la stessa xxx si era impegnata a praticare nonchè lo storno di clientela e lo storno di agenti e rappresentanti di vendita .A tale proposito ha ritenuto che tale riproposizione fosse inammissibile in quanto risolventesi in una richiesta di una diversa valutazione del fatti e delle prove, non consentita in sede di controllo di legittimità, quale esercitato nella fase rescindente dal giudice dell’impugnazione del lodo".
In particolare ha osservato che il lodo ha ritenuto i sopracitati aspetti "privi di sostanziale rilevanza" per cui non era possibile sostituire a tale valutazione una diversa.
Tale motivazione, ancorchè non entri nel dettaglio dei singoli aspetti della motivazione del lodo, appare tuttavia sufficiente alla luce dei principi enunciati da questa Corte e dianzi ricordati secondo cui il lodo, a norma dell’art. 823 c.p.c., deve contenere unicamente "l’esposizione sommaria dei motivi", esprimendo la sua ratio decidendi. In particolare contraddirebbe la natura ed la funzione del lodo ogni forma di revisione, nel merito, del giudizio degli arbitri, risultando ammissibile, in sede d’impugnazione, sulla valutazione dei fatti, solo la verifica dell’adempimento dell’obbligo su detto posto dall’art. 823 c.p.c.. (Cass 4078/03, Cass 10600/05,Cass 10229/07).. Se infatti l’accertamento della Corte d’appello è limitato all’accertamento della esistenza o della mancanza della motivazione e, in caso positivo, al solo accertamento se dalla stessa sia possibile comprendere l’iter logico seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, è evidente che l’effettuazione di detto accertamento e la conseguente valutazione possano essere espressi in termini estremamente sintetici. Invero la Corte d’appello ha rilevato che la motivazione sussisteva, avendo gli arbitri rilevato che i predetti comportamenti erano privi di rilevanza sostanziale. Una volta effettuato questo accertamento, ne ha tratto la logica conseguenza che le censure in realtà proponevano una diversa valutazione degli accertamenti effettuati dagli arbitri e dunque chiedevano inammissibilmente un nuovo giudizio alla Corte distrettuale.
La sentenza impugnata ha esaminato anche il profilo dell’inosservanza delle regole di diritto di cui all’art. 1375 c.c. ed ha rilevato che la odierna ricorrente si era doluta del fatto che i comportamenti denunciati sotto il profilo della concorrenza sleale (alienazione a terzi delle stesse macchine cedute a Piana con il marchio RVB, ma con prezzi inferiori rispetto a quelli praticati a Piana, operazioni di disturbo, storno di dipendenti; ritardi nelle consegne ed omissioni nello svolgimento di manutenzione sui prodotti ceduti) dovevano essere valutati anche secondo il principio dell’esecuzione del contratto secondo buona fede. A tale proposito la Corte distrettuale ha ritenuto che anche in questo caso si richiedesse un sindacato sull’operato degli arbitri i quali comunque avevano già rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla xxx rilevando che non sussisteva un inadempimento della Principi attivi tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Tale motivazione appare del tutto adeguata alla luce di quanto in precedenza detto.
I primi tre motivi vanno in conclusione respinti.
Venendo all’esame del quarto motivo di ricorso, se ne rileva l’infondatezza. Invero la Corte d’appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di doglianza rilevando che, per quanto riguarda la liquidazione del risarcimento del danno, trattandosi di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. non era dato al giudice dell’impugnazione sostituire la propria valutazione a quella del lodo.
Trattasi di valutazione del tutto conforme ai principi dianzi delineati ed alla giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che il potere discrezionale di determinare l’ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall’inosservanza delle regole di diritto ex art. 829 c.p.c., comma 2, il quale è ammissibile, in presenza di un "error in iudicando", solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass 21802/06).
Nel caso di specie le doglianze contenute nell’atto d’impugnazione, lungi dal porre effettive questioni di violazione di legge, investono in realtà il merito della decisione arbitrale poichè sostengono che il dimensionamento dell’azienda Principi attivi non era tale da non poter giustificare la possibilità di conseguire quegli utili che il lodo aveva invece ipotizzato, richiedendo in tal modo una valutazione degli elementi di fatti acquisiti nel giudizio.
Per quanto concerne l’asserita violazione delle norme in tema d’inadempimento contrattuale, e segnatamente dell’art. 1453 c.c., la Corte d’appello ha ritenuto che l’arbitro abbia correttamente applicato la norma di diritto avendo rilevato che ormai l’adempimento della Piano Cosmetici era comunque divenuto impossibile essendo scaduto il limite temporale entro cui doveva essere effettuato ed ha conseguentemente valutato che la domanda della Principi attivi srl dovesse ritenersi di risarcimento del danno per risoluzione.
Trattasi di interpretazione della domanda della parte che, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass 5876/11).
La doglianza è pertanto inammissibile.
Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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