Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
xxx s.r.l. ottenne in appalto dal Comune di xxx la fornitura e posa in opera dei numeri civici delle strade comunali, per il corrispettivo di L. 139.200.000 oltre IVA, nonchè la compilazione di un elenco degli utenti beneficiari dell’opera, tenuti a rimborsare all’ente territoriale le spese sostenute, per ulteriori L. 13.994.400 più IVA, ed, eseguite le prestazioni poste a suo carico, cedette i crediti maturati verso il Comune alla Banca xxx s.p.a.
La banca cessionaria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi il debitore ceduto per ottenere il pagamento; la causa, nella quale xxx spiegò intervento volontario adesivo alle ragioni dell’attrice, fu definita in primo grado con sentenza del 5.4.02, con la quale il giudice adito accolse l’eccezione di inadempimento contrattuale dell’appaltatrice, svolta dall’ente convenuto ai sensi dell’art. 1460 c.c., e rigettò la domanda.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 21.7.05, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca xxx s.p.a.
contro la decisione, condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 85.550,00, oltre interessi contrattuali, a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione e la posa in opera dei numeri civici. La Corte territoriale, per ciò che nella presente sede interessa, dichiarò la nullità del contratto con il quale il Comune aveva affidato ad xxx la compilazione dell’elenco degli utenti, non stipulato nella richiesta forma scritta ad substantiam, mentre, in relazione all’altro contratto, escluse che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, i quali avevano riferito di lamentele sporadiche, limitate alla posa in opera di alcuni numeri civici, potesse ricavarsi prova dell’errata esecuzione dell’intero lavoro commissionato, che aveva riguardato l’apposizione di oltre 10.000 numeri civici, ed affermò che l’inadempimento di lieve entità dell’appaltatrice non legittimava il Comune a rifiutare il pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c..
Il Comune di xxx ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi.
La Banca xxx ha resistito con controricorso.
xxx s.r.l. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di xxx, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1185 c.c., comma 1, lamenta che la Corte territoriale non abbia rilevato che il credito dedotto in giudizio non era esigibile. Osserva a riguardo che il capitolato d’appalto, all’art. 8, subordinava il pagamento del corrispettivo al rimborso da parte degli utenti delle spese sostenute per la sistemazione della numerazione civica; che il rimborso sarebbe dovuto avvenire mediante iscrizione a ruolo di tali spese a carico dei privati, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1983 integrato dalla L. n. 165 del 1990, e che esso aveva dato incarico di procedere alla riscossione alla concessionaria xxx xxx s.p.a., ma che, di fatto, il pagamento delle cartelle esattoriali era stato sospeso a causa delle lamentele di numerosi cittadini dovute agli errori commessi da xxx nell’esecuzione dell’opera.
2) Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta, rispettivamente, vizio di omessa motivazione ed omesso esame dei documenti dai quali emergevano le circostanze allegate nel primo mezzo di censura.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili.
La questione concernente l’esigibilità del credito azionato, volta a paralizzare la domanda di pagamento sotto un profilo diverso da quello di cui all’art. 1460 c.c., integra una vera e propria eccezione, che, per quanto può evincersi dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stata sollevata dal Comune nel precedente grado di merito e che, presupponendo un accertamento in fatto, non può essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Il ricorrente, d’altro canto, non ha denunciato un error in procedendo, per aver il giudice d’appello omesso di pronunciare su un’ eccezione che esso aveva proposto in primo grado e (siccome non esaminata dal Tribunale) riproposto espressamente in sede di gravame, ma si è limitato a dedurre un vizio di omessa motivazione sul punto, con due motivi che (quand’anche posti in correlazione al primo) difettano del tutto dei requisito dell’autosufficienza, in quanto privi sia del richiamo agli atti, ed agli esatti termini, in cui l’eccezione è stata formulata, sia dell’indicazione della sede processuale in cui risultano prodotti i documenti che ne dimostrerebbero il fondamento.
4) Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 1460 c.c., il Comune deduce che il giudice d’appello, avrebbe dovuto valutare la gravita dell’inadempimento di xxx anche alla luce dell’avvenuta e documentata sospensione della riscossione dei ruoli.
5) Con il quinto motivo, il ricorrente svolge identica censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
Anche questi motivi, da esaminare congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili per difetto del requisito dell’autosufficienza: il Comune, infatti, non ha chiarito se la circostanza della mancata riscossione dei ruoli sia stata dedotta in sede di gravame a sostegno dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., nè ha richiamato le risultanze istruttorie che proverebbero che i contribuenti avevano rifiutato il pagamento a causa dell’inadempimento di xxx.
6) Con il sesto motivo, denunciando ulteriore vizio di motivazione, il Comune lamenta che la Corte di merito, nel giudicare la gravità dell’inadempimento di xxx, non abbia tenuto conto degli errori compiuti dall’appaltatrice nella redazione degli elenchi dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento dell’opera, incidenti sulla possibilità stessa di procedere alla riscossione dei ruoli.
Il motivo, nel quale il ricorrente neppure si cura di contestare la distinzione operata dal giudice del merito, che ha escluso che l’errata compilazione da parte di xxx dell’elenco dei contribuenti potesse costituire inadempimento al diverso contratto d’appalto avente ad oggetto l’apposizione dei numeri civici, va dichiarato inammissibile, al pari di quelli che lo precedono, in quanto privo di effettiva inerenza alla decisione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.