Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in data 8 febbraio 2005 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso di P.P., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la stessa e la xxx S.p.A. in data 22.6.1998 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 22.6.1998 e condannava la società convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate dal 24.12.2002 fino alla data di effettivo ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Avverso tale decisione la xxx, con atto depositato l’8 febbraio 2006 proponeva appello deducendo la erroneità della decisione laddove aveva disconosciuto al decorso del tempo l’efficacia risolutiva del rapporto di lavoro e la omessa motivazione sulle istanze istruttorie formulate dalla società in ordine alla relativa eccezione; eccependo, inoltre, la errata interpretazione della norma contrattuate di cui all’art. 8 CCNL 1994 e la errata motivazione sull’onere della prova gravante sulla convenuta.
L’appellante chiedeva, pertanto, il rigetto delle originarie domande della P..
Si costituiva in giudizio P.P. richiamando tutte le proprie argomentazioni, deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado e concludendo per il rigetto del gravame.
La corte d’appello di Roma con sentenza 20 ottobre 2006 – 11 gennaio 2007 respingeva l’appello condannando la società al pagamento delle spese del grado. In particolare la corte d’appello ha ritenuto illegittima l’apposizione del termine ai contratti dopo lo spirare del termine del 30 aprile 1998 di cui all’accordo 18 gennaio 2001.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con sei motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in sei motivi con cui la società deduce la risoluzione per mutuo consenso in ragione del prolungato disinteresse delle parti; contesta che vi sia una data finale, in particolare quella del 30 aprile 1998 ritenuto dalla corte d’appello, di efficacia della normativa contrattuale; richiama l’accordo del 2 luglio 1998 che ha differito alla data suddetta al 31 dicembre 1998;
richiama ulteriormente l’accordo 18 gennaio 2001 a ratifica e sanatoria.
2. Con il ricorso incidentale, articolato in tre motivi, la parte intimata censura la sentenza impugnata. In particolare sostiene che la disciplina prevista dall’art. 8 del contratto collettivo de 1994 non era più vigente già a partire dal 1 gennaio 1998.
3. Il ricorso principale è solo parzialmente fondato.
4. Correttamente la corte d’appello ha individuato nel 30 aprile 1998 la data di efficacia della disciplina contrattuale specifica che individuava nelle esigenze eccezionali un’ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
E’ vero che con accordo sindacale del 2 luglio 1998 – come deduce la difesa della società – questo termine è stato differito al 31 dicembre 1998. Ma comunque la stipulazione del contratto a termine (del 22 giugno 1998) precede l’accordo sindacale di cui all’addendum all’art. 7 (2 luglio 1998).
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
5. Va invece accolto il ricorso principale nella parte in cui la società ricorrente deduce la legittimità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di sostituzione di lavoratori in ferie (terzo e quarto motivo).
Questa corte (Cass., sez. lav., 30/08/2007, n. 18293) ha affermato in proposito, con riferimento proprio a contratti a termine stipulati dalla società ricorrente per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, che in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge. Pertanto legittima è l’ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato, in analogia peraltro a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. B, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nella fattispecie, con riferimento a controversia avente parimenti ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità di un contratto a termine, stipulato dalla Soc. xxx spa per la sostituzione di dipendenti assenti per ferie, ai sensi del C.C.N.L. 26 novembre 1997, questa corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato invalido il contratto a termine.
6. Il ricorso principale va quindi accolto limitatamente al terzo e quarto motivo e rigettato nel resto con assorbimento di quello incidentale. In tale parte quindi va cassata la sentenza impugnata.
Non essendo necessarie ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito e – ritenuta la legittimità dell’apposizione del termine nel periodo dal 22 giugno 1998 al 30 settembre 1998 (per la ragione suddetta) – va differita al 15 dicembre 1998 (ossia dal secondo contratto il cui termine è stato illegittimamente apposto) la decorrenza della conversione del rapporto di lavoro.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di gradi di merito nella misura già liquidata nei giudizi di merito. Sussistono invece giustificati motivi (iniziale incertezza della giurisprudenza sui contratti a termine) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetti gli altri e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito differisce dal 15 dicembre 1998 la decorrenza della conversione del rapporto. Quanto alle spese di giudizio conferma la liquidazione delle spese dei gradi di merito nella misura quantificata nei giudizi di merito e compensa tra le parti quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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