T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 305

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la società ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, peraltro, in sede di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente gravame, avendo presentato richiesta di autorizzazione in sanatoria per le opere di cui si discute;

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

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