Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 07-11-2013, n. 45136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’8 giugno 2012 il Tribunale di Modica confermava la condanna alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili di A.P.I. e I. A. per il reato di ingiuria commesso ai danni di C. S. e I.M..
2. Avverso la sentenza ricorrono a mezzo del comune difensore le due imputate deducendo la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in merito all’esclusione dell’esimente della reciprocità delle offese, nonchè la prescrizione del reato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le ricorrenti con i motivi d’appello avevano lamentato il mancato riconoscimento della reciprocità delle offese, argomentando dalla deposizione dell’unica teste del tutto terza rispetto ai fatti in contestazione e cioè P.C., le cui dichiarazioni sono state però ritenute irrilevanti dal Tribunale, in quanto la stessa non avrebbe assistito alla lite tra le imputate e le persone offese sin dall’inizio del suo svolgimento.
In tal senso il giudice dell’appello sembra dunque aver implicitamente escluso l’operatività dell’esimente in difetto della prova positiva dell’attribuibilità alle persone offese piuttosto che alle imputate della prima iniziativa offensiva, dimenticando che per il consolidato insegnamento di questa Corte il criterio della priorità dell’offesa non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 599 c.p., comma 1, atteso che la menzionata esimente può essere riconosciuta anche a colui che abbia offeso per primo, fondandosi esclusivamente sul presupposto della reciprocità (Sez. 5^, n. 48650 del 21 ottobre 2009, xxx, Rv. 245826).
Il Tribunale, per negare l’operatività dell’esimente, avrebbe dunque dovuto fornire adeguata motivazione in ordine all’effettiva attitudine delle dichiarazioni della teste a escludere che nel corso della lite le protagoniste della vicenda si fosse reciprocamente insultate, il che non è avvenuto, atteso che la sentenza si limita in proposito ad un fugace ed ambiguo accenno all’incapacità della P. di ricordare le parole precise pronunziate dalle parti, di per sè inidoneo ad escludere che comunque la stessa abbia comunque prospettato uno scambio di insulti.
Va infine rilevato che il reato non si è nel frattempo estinto per prescrizione, atteso che il relativo termine, che si sarebbe dovuto compiere il 10 giugno 2013 tenendo conto delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di merito, è rimasto ulteriormente sospeso a partire dal 29 maggio 2013, atteso che l’udienza di trattazione fissata in quella data è stata rinviata a quella odierna in ragione dell’adesione del difensore delle imputate all’astensione dalle udienze indetta dagli organismi dell’avvocatura per quel giorno.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Modica per nuovo esame in merito all’eventuale sussistenza dell’esimente di cui sièdetto in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modica per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013

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