Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15164

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/12/05 il giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.L. nei confronti della xxx della Congregazione xxx, dichiarò la nullità sia del contratto a termine che del patto di prova intercorsi tra le parti e di conseguenza accertò l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 22/9/99, condannando la resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal 23/9/00 all’1/8/01, oltre accessori di legge.
A seguito di impugnazione della predetta Congregazione la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro, con sentenza del 6/10 – 2/9/09, ha riformato la sentenza gravata e rigettato le domande proposte dall’appellata in prime cure, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di merito è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che dal contratto a termine non emergeva alcuna clausola contenente un patto di prova, che il licenziamento intimato il 16/1/99, cioè prima della scadenza del termine, non conteneva alcun riferimento al mancato superamento del periodo di prova, mentre l’impugnazione del recesso era avvenuta solo in data 22/9/00, vale a dire ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, restando, in tal modo, preclusa anche ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso B. L., la quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Rimane solo intimata la Congregazione.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., commi 1, 2 e 3, art. 2697 c.c., art. 100 c.p.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 6 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Attraverso tali censure la ricorrente deduce, in sostanza, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse privo della clausola contenente il patto di prova, per cui il licenziamento intimatole in costanza del periodo di prova non soggiaceva al termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 e non faceva venir meno il suo interesse all’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine, con la conseguente conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, in spregio a quanto previsto dalla norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la ricorrente non produce il contratto nel quale, a suo dire e in contrario avviso a quanto accertato dalla Corte di merito sulla base dell’esame diretto degli atti e dei riscontri eseguiti, sarebbe stato aggiunto il supposto patto di prova sul quale fonda le ragioni del presente ricorso e nemmeno indica in quale atto del procedimento esso è stato inserito, limitandosi a riferire che nel corso del giudizio di primo grado fu prodotto il 28/2/05 a seguito di ordinanza del giudice, ma senza alcuna specificazione concreta dell’atto procedi menta le che avrebbe dovuto materialmente contenerlo una volta avvenuta la sua esibizione.
Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 5, sentenza n. 303 del 12/1/2010) che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 4, nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d’improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso".
Da ultimo le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3/11/2011) che "in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi". Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio atteso che la controparte della ricorrente è rimasta solo intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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